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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea ed inerzia dell’amministratore: competenza del tribunale a dichiarare la causa di scioglimento
Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i...

Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i bilanci d’esercizio, l’amministratore ha il dovere di accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c..

Ove l’amministratore non provveda, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento con decreto che dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 2485, comma 2, c.c..

Considerate le ragioni dello scioglimento e cioè l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, è necessario procedere immediatamente alla nomina dei liquidatori senza convocare l’assemblea in quanto è stato dimostrata l’incapacità della stessa ad operare.

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Azione risarcitoria ex art. 2049 c.c. contro la società incorporante: competenza del tribunale ordinario
Non rientra nella competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa la domanda proposta nei confronti della società...

Non rientra nella competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa la domanda proposta nei confronti della società incorporante, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per fatti illeciti asseritamente commessi dagli organi amministrativi della società incorporata, ove non sia stata avanzata alcuna autonoma azione di responsabilità nei confronti di tali organi, né sussistano ipotesi di connessione oggettiva o soggettiva ai sensi degli artt. 31-36 c.p.c.

In tal caso, la controversia attiene a responsabilità extracontrattuale e deve essere devoluta alla competenza del tribunale ordinario territorialmente competente in base alla sede legale della società convenuta.

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Prescrizione quinquennale per crediti da aumento di capitale sociale nei consorzi
Il credito relativo al versamento dell’aumento di capitale sociale, deliberato da un consorzio tra società cooperative, deriva dal rapporto sociale...

Il credito relativo al versamento dell’aumento di capitale sociale, deliberato da un consorzio tra società cooperative, deriva dal rapporto sociale e, perciò, è soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c. La regolazione dei rapporti tra le parti tramite conto corrente improprio non ne muta la causa.

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Azione ex art. 2932 c.c. e necessaria determinazione del prezzo
Quale che sia la corretta qualificazione dell’accordo intercorso tra le parti, la coercibilità ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di...

Quale che sia la corretta qualificazione dell’accordo intercorso tra le parti, la coercibilità ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di trasferimento presuppone comunque che l’obbligo sia determinato o determinabile nei suoi elementi essenziali e in particolare nell’ammontare del prezzo, perché la sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. deve attuare la volontà già manifestata delle parti. In difetto di tale essenziale elemento, non può dirsi sorto un obbligo di trasferimento coercibile.

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Responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. e prova del danno
Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi prima delle modifiche introdotte all’art. 2486 c.c. nell’anno 2019, le condizioni dell’azione...

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi prima delle modifiche introdotte all’art. 2486 c.c. nell’anno 2019, le condizioni dell’azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, riconducibile alla attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno e il nesso di causalità tra condotta e danno.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

Con riferimento, poi, alla quantificazione del danno nella misura pari alla differenza del netto patrimoniale esistente alla data del fallimento, ex art. 2486, co. 3, c.c., come modificato dal d.lgs. n.14 del 2019, norma ritenuta applicabile anche alle fattispecie pregresse, in quanto meramente recettive di orientamenti giurisprudenziali già invalsi in precedenza, deve evidenziarsi che ancora di recente è stato sostenuto che non è giustificata la liquidazione del danno applicando tout court il criterio della perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, ed il danno non va commisurato neppure alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate (cfr. Cass. civ., sez. I, 11/05/2022, n. 14873). Solo ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e, perciò, chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa (cfr. Cass. n. 9100/205; n. 198/2022). Infatti, anche la quantificazione in misura pari alla differenza tra i netti patrimoniali è senza dubbio un criterio equitativo di liquidazione del danno, giacché pacificamente si ritiene che per liquidare il danno derivante da una gestione della società condotta in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 cod. civ. (vecchio testo), ovvero dell'attuale art. 2486 cod. civ., il giudice può ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. La condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta.

Per costante orientamento giurisprudenziale, nella valutazione della sussistenza del requisito del periculum in mora il giudice può fare riferimento ai criteri oggettivi e soggettivi alternativamente tra loro (Cass. civ. n. 22097 del 25.10.2011; Cass. civ. n. 2081 del 13.02.2002; Trib. Bologna 10.01.2018, Trib. Milano 27.01.2014).

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Giudizio sintetico per la valutazione della contraffazione di marchio e rischio confusione tra segni per associazione
Al fine di valutare la contraffazione di marchio è necessario compiere un giudizio sintetico e generale, in cui confluiscono valutazioni...

Al fine di valutare la contraffazione di marchio è necessario compiere un giudizio sintetico e generale, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i segni oggetto di comparazione.

La contraffazione di marchio incentrata sul rischio di "associazione" tra i segni sussiste nel caso in cui la condotta dell'operatore economico sia volta ad ingenerare nei consumatori l'erronea convinzione che un marchio faccia parte di un'altra più ampia e diversa "famiglia" di marchi riconducibile ad un concorrente.

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Presupposti della nomina giudiziale del liquidatore
La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione...

La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina, su istanza ex art. 2487, comma 2, c.c.. È possibile procedere alla nomina anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.

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Stallo decisionale in assemblea: accertamento della causa di scioglimento e nomina giudiziale del liquidatore
Ove venga richiesta all’autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l’incapacità dell’assembleare...

Ove venga richiesta all'autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l'incapacità dell'assembleare di deliberare autonomamente su tali questioni a causa di uno stallo decisionale, la nomina del liquidatore non può essere rimessa all’assemblea affinché vi provveda in autonomia, perché si troverebbe nuovamente in stallo, sicchè è l'autorità giudiziaria, conseguentemente all’accertamento della causa di scioglimento, a provvedere direttamente alla nomina del liquidatore.

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Sequestro giudiziario di quote sociali: presupposti
Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace,...

Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace, in quanto subordinato all’avveramento di condizioni sospensive non ancora verificatesi.

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Decisioni assembleari indispensabili ed essenziali non adottabili: causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno...

La causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno carattere di indispensabilità ed essenzialità, tali da impedire all’assemblea di esercitare le proprie funzioni essenziali. Rientrano tra tali decisioni l’approvazione del bilancio e la revoca o conferma dell’organo di gestione.
In presenza di una paralisi decisionale derivante da un conflitto paritetico tra soci e dall’inerzia dell’amministratore nell’accertare lo scioglimento, il tribunale deve accertare e dichiarare la causa di scioglimento ex art 2485, comma 2, c.c. e nominare il liquidatore, senza convocare un’assemblea ormai incapace di deliberare.

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