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Adeguatezza dell’amministratore unico nominato dopo ispezione ex art. 2409 c.c. e limiti del potere giudiziale di revoca
In sede di procedimento ex art. 2409 c.c., una volta accertate gravi irregolarità gestionali e sostituito l’organo amministrativo, il tribunale...

In sede di procedimento ex art. 2409 c.c., una volta accertate gravi irregolarità gestionali e sostituito l’organo amministrativo, il tribunale non può disporre la revoca del nuovo amministratore se questi risulta professionalmente adeguato e ha tempestivamente adottato iniziative idonee a rimuovere le irregolarità accertate.

Il potere giudiziale di nomina o revoca dell’amministratore non può essere esercitato al solo fine di prevenire future condotte dei soci, poiché tale valutazione attiene all’autonomia privata e non rientra nell’ambito dell’art. 2409 c.c.

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Liquidazione di S.r.l.: criteri di redazione del bilancio e di riparto dell’attivo
Anche nella fase di liquidazione il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e precisione imposti...

Anche nella fase di liquidazione il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e precisione imposti dalla normativa civilistica; è pertanto nulla la delibera di approvazione del bilancio che non consenta di comprendere i criteri di valutazione adottati né le prospettive temporali della liquidazione, ai sensi degli artt. 2423 e 2490 c.c..

I versamenti effettuati dal socio in conto capitale, non destinati a un successivo aumento del capitale sociale deliberato, costituiscono riserva “personalizzata” ai sensi dell’art. 2431 c.c. e, in sede di liquidazione, devono essere restituiti ai soci eroganti nei limiti dell’eventuale residuo attivo secondo un criterio proporzionale agli apporti effettuati e non alle quote di partecipazione al capitale sociale; è pertanto illegittimo il piano di riparto che distribuisca tale residuo in proporzione al capitale conferito.

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Sulla disciplina dei rapporti derivanti dal giudicato ex art. 2932 c.c.: natura negoziale e rimedi contrattuali
Dal passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si origina tra le parti un rapporto di...

Dal passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si origina tra le parti un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, soggetto alla disciplina generale dei contratti. Ne consegue che ai rapporti obbligatori così costituiti è applicabile la disciplina della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c., sicché, una volta intimato alla parte obbligata l’adempimento entro un termine congruo e gravemente inadempiuto l’obbligo, l’inutile decorso del termine comporta la risoluzione del contratto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c..

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Amministrazione di sostegno e diritti di intervento e voto in assemblea
Il decreto del giudice tutelare che autorizzi l’amministratore di sostegno (anche provvisorio) a provvedere, per conto del beneficiario, alla gestione...

Il decreto del giudice tutelare che autorizzi l’amministratore di sostegno (anche provvisorio) a provvedere, per conto del beneficiario, alla gestione ordinaria della società deve essere inteso nel senso che viene prescritta la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno per l’esercizio di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale e, quindi, anche per l’esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea. Ciò a maggior ragione ove il decreto autorizzi altresì l’amministratore di sostegno a compiere ogni ulteriore atto riguardante l’ordinaria amministrazione, tale espressione ricomprendendo anche gli atti di amministrazione della quota di partecipazione.

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Prescrizione dell’azione di responsabilità e accertamento incidentale del reato di bancarotta
Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio...

Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.

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Aumento di capitale e irrilevanza del conflitto d’interessi del socio opponente
Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente...

Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente in conflitto di interessi non sia stato determinante ai fini del risultato, poiché, anche scomputandolo, la proposta non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza richiesta dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 44 d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020. Non integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede il voto contrario del socio all’aumento di capitale qualora la relativa spesa comporti un sacrificio economicamente apprezzabile e manchi un obbligo giuridico a sostenerla, né è abusivo il voto volto all’escussione di un credito il cui carattere usurario non sia manifesto.

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Scioglimento anticipato e limiti all’abuso della regola di maggioranza
Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni...

Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

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Concorrenza sleale pura e interferente: competenza delle sezioni specializzate
La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale...

La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell'ambito della concorrenza sleale "pura", con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.

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Concorrenza sleale: contemporaneo esercizio della medesima attività industriale o commerciale e medesimo soddisfacimento di bisogni dei consumatori
L’applicazione della disciplina in tema di concorrenza sleale presuppone l’accertamento dell’indefettibile presupposto della relazione esistente tra i soggetti in causa:...

L’applicazione della disciplina in tema di concorrenza sleale presuppone l’accertamento dell’indefettibile presupposto della relazione esistente tra i soggetti in causa: questi devono essere, infatti, tra di loro in rapporto di concorrenza; devono operare nello stesso ambito di mercato e offrire beni e servizi indirizzati alla stessa clientela o rivolti a soddisfare lo stesso bisogno. In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

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Uso marchio: illecita la permanenza sui social una volta cessato il contratto di licenza
L’utilizzo indebito di un marchio non si configura solo con la pubblicazione attiva, ma anche con la semplice permanenza di...

L'utilizzo indebito di un marchio non si configura solo con la pubblicazione attiva, ma anche con la semplice permanenza di contenuti sui propri canali social dopo la cessazione di qualsiasi rapporto contrattuale o licenza nonostante la chiara volontà contraria della titolare del marchio espressa, ad esempio, tramite l'invio di una diffida alla rimozione.

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L’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria in caso di “stallo” del procedimento di liquidazione
Ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. il tribunale può provvedere alla convocazione dell’assemblea perché deliberi sulla liquidazione della società,...

Ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. il tribunale può provvedere alla convocazione dell’assemblea perché deliberi sulla liquidazione della società, quando la convocazione sia omessa dagli amministratori, e può nominare i liquidatori, quando l’assemblea non si costituisca o non deliberi. L’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria è dunque previsto per specifiche ipotesi di “stallo” del procedimento di liquidazione e al di fuori della situazione di stallo l’esercizio surrogatorio di funzioni proprie dell’assemblea è estraneo alla lettera e alla funzione della norma. Non induce a diverse conclusioni l’urgenza di provvedere ad adottare adeguati strumenti di risoluzione della crisi dell’impresa, posto che l’urgenza di atti di gestione non è una situazione di stallo assembleare e non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 2487 comma 2 c.c.

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I poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti
Non vi è dubbio che il rappresentante comune degli obbligazionisti possa e debba esercitare tutti e soli i poteri di...

Non vi è dubbio che il rappresentante comune degli obbligazionisti possa e debba esercitare tutti e soli i poteri di cui all’art. 2418 c.c., ma è anche corretto ritenere che tra questi sia ricompreso il potere di chiedere la consegna dei titoli rappresentativi del prestito azionario, che è certo un aspetto della tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti (siano essi uno o più).

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