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Responsabilità per mala gestio e condotte ostruzionistiche
Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo...

Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo stesso allorché risultino assistite da un concreto interesse alla tutela di una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante – quale la tutela della propria quota in altra società – e siano esercitate in modo non strumentale ma finalizzato a tale tutela.

[Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto non costituisse condotta ostruzionistica la condotta posta in essere dall’amministratore di S.r.l., in qualità di rappresentante di altra società, volta ad evitare il mutamento di una convenzione di gestione di un impianto elettrico in favore della S.r.l., al fine di mantenerlo in favore dell’altra società]

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Ricorso d’urgenza per sostituzione dell’amministratore di srl: presupposti e finalità
La revoca dell’amministratore prevista dall’ art. 2476 c.c., terzo comma, è ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale...

La revoca dell'amministratore prevista dall' art. 2476 c.c., terzo comma, è ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale tutela strumentale ad una domanda risarcitoria ma anche in relazione ad un'azione di merito tesa ad ottenere la revoca dell'amministratore. Nel primo caso la domanda cautelare di revoca assume natura conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno, per il quale è esercitabile il sequestro conservativo, ma mira a prevenirne l'aggravamento; nel secondo caso, invece, l'istanza cautelare assume natura anticipatoria degli effetti di una pronuncia costitutiva di merito di revoca.

L’azione cautelare per la sostituzione d'urgenza dell'amministratore di srl si fonda sulla ritenuta sussistenza di gravi irregolarità gestorie ex art. 2476 c.c., che attribuisce anche al socio non amministratore la legittimazione a chiedere la revoca dell’organo amministrativo per impedire che la permanenza in carica di un amministratore sospettato di mala gestio possa aggravare la compromissione degli interessi sociali

I presupposti per la concessione del provvedimento d'urgenza sono rappresentati dal fumus boni iuris, quale verosimiglianza e verosimile fondatezza delle doglianze e dal periculum in mora, quale rischio attuale, concreto e irreparabile che la protrazione della mala gestio determini un pregiudizio grave per la società, tale da rendere inutile o eccessivamente difficile la futura tutela di merito.

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Recesso del socio di società di persone: criteri di stima della quota di liquidazione e valutazione dell’avviamento
Nella valutazione dell’azienda deve aversi riguardo al valore effettivo (e non meramente contabile) tra gli elementi che concorrono alla determinazione...

Nella valutazione dell'azienda deve aversi riguardo al valore effettivo (e non meramente contabile) tra gli elementi che concorrono alla determinazione della quota spettante al socio uscente, considerandosi anche il valore di avviamento dell’azienda che costituisce una componente attiva del patrimonio sociale che permane in società. L'avviamento sussiste oggettivamente e contribuisce a formare il valore oggettivo dell’azienda cosicché il particolare atteggiarsi del prezzo in caso di cessione tra persone vincolate da determinati rapporti (ad esempio quello tra genitore e figlio) non è determinato dall’assenza di tale componente quanto piuttosto dal prevalere di criteri diversi da quelli ancorati al valore di mercato.

In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro. Ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale.

Laddove l'attività aziendale sia ferma da tempo, nessuna concreta attitudine produttiva può essere valorizzata alla data di scioglimento del rapporto sociale per cui nell'ipotesi di una futura ripresa dell’attività con rinnovata capacità reddituale dell’azienda che necessita di investimenti non va valutata nella quota di recesso del socio che necessariamente non apporta il proprio contributo

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Recesso ad nutum in s.r.l. e derogabilità del criterio legale di liquidazione della quota
Il recesso ad nutum esercitato dal socio di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2473,...

Il recesso ad nutum esercitato dal socio di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c., produce i propri effetti non dalla data della relativa dichiarazione, bensì dalla scadenza del termine di preavviso di centottanta giorni, il quale è previsto nell'esclusivo interesse della società al fine di consentirle di valutare le conseguenze dell'uscita del socio recedente e di esercitare consapevolmente le opzioni di rimborso di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c. per l'esecuzione del rimborso della partecipazione decorre, conseguentemente, dalla scadenza del termine di preavviso e non dalla data della dichiarazione di recesso: diversamente opinando, la posizione della società a fronte di un recesso ad nutum risulterebbe di fatto sovrapponibile a quella determinata da qualsiasi altra ipotesi di recesso tipizzata dalla legge, con frustrazione della ratio sottesa alla disciplina del preavviso.
La norma di cui all'art. 2473, comma 3, c.c., la quale prevede che la liquidazione della quota del socio recedente sia determinata tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso, non è inderogabile: non contenendo alcun espresso divieto di deroga convenzionale, essa può essere sostituita da una clausola statutaria che stabilisca un criterio alternativo di determinazione del valore di rimborso della partecipazione, purché tale previsione non risulti illegittima, arbitraria, indeterminata ovvero contraria a norme imperative o di ordine pubblico. La clausola statutaria che àncora la liquidazione della quota al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero da un apposito bilancio infraannuale, è espressione dell'ampia autonomia negoziale e statutaria propria delle società a responsabilità limitata — più accentuata rispetto alla disciplina delle società per azioni — e non è affetta da invalidità, atteso che il criterio convenzionale non fa riferimento alla sola quota del capitale sociale nominale, ma considera il patrimonio netto nella sua integralità, assicurando un'equa valorizzazione della partecipazione; la circostanza che il criterio statutario risulti deteriore rispetto a quello legale non ne inficia la validità, specie ove il socio recedente abbia concorso alla redazione dello statuto medesimo.
La facoltà di acquisto della quota del socio receduto, riconosciuta agli altri soci o a terzi dall'art. 2473, comma 4, c.c., non è suscettibile di essere esercitata in sede giudiziale, trattandosi di un'opzione da esercitarsi successivamente al compimento delle operazioni di quantificazione del valore della partecipazione e, dunque, non azionabile prima che tale valore sia stato definitivamente determinato; essa non può pertanto formare oggetto di domanda riconvenzionale formulata in termini condizionati all'accettazione, da parte del socio recedente, dell'importo offerto.
L'obbligazione di liquidare la quota del socio receduto ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., con la conseguenza che il riconoscimento della rivalutazione monetaria può avvenire soltanto in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., su prova — che incombe sul socio receduto — del maggior danno subito rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori.

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Sequestro conservativo in azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e atti di scissione societaria: periculum in mora, patrimonio residuo e competenza della sezione imprese.
In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità...

In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità di atti dispositivi (tra cui scissione societaria, costituzione di usufrutto e cessione di ramo d’azienda), il giudice deve verificare, oltre al fumus del credito, la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale, consistente nel pericolo che il patrimonio del debitore non resti sufficiente a garantire la soddisfazione del creditore nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito; è legittimo il rigetto dell’istanza cautelare quando, alla luce dei bilanci e della documentazione contabile, il patrimonio e l’operatività della società debitrice risultano idonei a garantire i creditori, non emergendo alcun concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale.

In materia di scissione societaria, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore avverso gli atti di assegnazione rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di giudizio relativo a un atto tipico dell’organizzazione societaria, idoneo ad incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, ferma la competenza del tribunale fallimentare ove l’azione sia esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall.

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Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Oggetto di denuncia è il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità nella gestione”, purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

L'istituto è privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni tipiche delle azioni di responsabilità.

Il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l'azione lesiva abbia esaurito i propri effetti, in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.

Il procedimento ex art. 2409 c.c.  è strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società, nell’ottica di tutela, dell'ente e dei suoi soci, a non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale. Tale natura dello strumento ex art. 2409 c.c. (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

La denuncia ex art 2409 c.c. non è strumento mediante il quale dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori e, in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l'andamento economico dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità. Gravi irregolarità gestionali, in violazione dei doveri, sono quindi integrate da tutti quei comportamenti degli amministratori che concretizzino un adempimento degli obblighi di legge e di statuto effettuato in modo inesatto ed inadeguato, ovvero che comportino una grave inosservanza, con un comportamento attivo o anche omissivo, di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, tali da arrecare (o poter, in concreto, arrecare) grave pregiudizio alla società. Le gravi irregolarità possono quindi consistere nella violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico, previsti da norme civili, penali, tributarie e amministrative, ovvero riguardare anche violazioni di generici obblighi di gestione diligente; in ogni caso, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. devono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società.

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La promessa del fatto del terzo e clausola penale
Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri...

Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Mediante la figura negoziale di cui all'art. 1381 c.c. il promittente-debitore si obbliga a che un terzo tenga un comportamento determinato, mentre il terzo rimane estraneo al rapporto obbligatorio e non è vincolato dalla promessa, del tutto irrilevante nei suoi confronti, in quanto res inter alios acta, in ciò trovando applicazione il principio della relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell'obbligazione di "dare" – allorché il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato.

In virtù della clausola penale il creditore è dispensato non solo dall’onere di provare l’entità del danno subito, ma anche dalla prova di aver subito effettivamente un danno.

Al contraente che rivendichi la penale spetta l'onere della prova, oltre che dell'esistenza della relativa clausola, solo dell'effettivo inadempimento della controparte; non vi è invece alcun onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno, né quanto all'imputabilità dell'inadempimento alla controparte, atteso che è il contraente inadempiente a dovere dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.

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Distrazione indebita di denaro per acquisti personali dell’amministratore e azione di responsabilità sociale
La condotta di distrazione indebita di somme di denaro di una società a responsabilità limitata utilizzate per l’acquisto di beni...

La condotta di distrazione indebita di somme di denaro di una società a responsabilità limitata utilizzate per l’acquisto di beni ad esclusivo uso personale, messa in atto da parte dell’amministratore unico abusando dei propri poteri, facendo prevalere un interesse extrasociale (nella fattispecie personale) ed arrecando pregiudizio alla società dallo stesso amministrata, va qualificata ex art. 2476 c.c. come azione di responsabilità sociale che può essere proposta dalla società verso l’amministratore per i danni che le ha causato con le sue condotte di mala gestio.

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Contraffazione di marchio e rischio di confusione
In tema di marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve...

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro.

La contraffazione si verifica anche in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. I caratteri distintivi del marchio registrato devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione e per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

La valutazione del rischio di confusione deve tener conto anche della natura identica o strettamente affine dei prodotti interessati oltre al grado di somiglianza dei segni in esame sul piano visivo. La possibilità di confusione va valutata solo sotto il profilo della potenzialità non essendo necessario un accertamento concreto di fatti confusori.

Un possibile sviamento della clientela, un danno di immagine derivante dalla confusione tra i prodotti, della stessa natura, di difficile risarcibilità anche sotto il profilo quantitativo, nonché un offuscamento dell’immagine commerciale e il rischio di svilimento del marchio sono tutti elementi sufficienti ai fini della sussistenza del periculum in mora.

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Il calcolo del danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio
Il danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio può essere determinato, ex art. 125 c.p.i., sulla base del...

Il danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio può essere determinato, ex art. 125 c.p.i., sulla base del c.d. "canone dell'equo consenso", che si attesta quale parametro agevolatore degli oneri probatori del titolare del marchio contraffatto. Tale canone può essere ricostruito sulla base dei listini in uso da parte del titolare del marchio che, quantomeno, costituiscono un indizio od un elemento presuntivo dei prezzi praticati e, quindi, del lucro cessante patito.

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Impugnazione di delibera assembleare di s.r.l. in liquidazione: poteri dell’assemblea dopo la nomina giudiziale del liquidatore e conflitto di interessi ex art. 2479-ter c.c.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. ha natura meramente sostitutiva dell’inerzia o inconcludenza dell’assemblea...

La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. ha natura meramente sostitutiva dell’inerzia o inconcludenza dell’assemblea e non dà luogo a una procedura di liquidazione giudiziale; una volta superata la fase di stallo, l’assemblea riacquista i propri ordinari poteri, fra cui quello di stabilire o modificare i criteri di liquidazione e i poteri attribuiti al liquidatore, nonché di revocarlo o sostituirlo, sicché la rimessione all’assemblea della scelta tra vendita in blocco dell’azienda e vendita separata dei singoli beni non viola né l’art. 2487 c.c. né le previsioni statutarie che si limitino a prevedere l’attività liquidatoria di pagamento dei debiti sociali e liquidazione dei beni residui.

Ai fini dell’annullamento della delibera di s.r.l. ex art. 2479-ter c.c. per conflitto di interessi del socio, è necessario che concorrano cumulativamente: l’esistenza di un effettivo conflitto tra l’interesse del socio (anche per conto di un terzo) e quello della società, la decisività del voto del socio in conflitto e la dannosità almeno potenziale della deliberazione; grava sul socio impugnante l’onere di allegare e provare in modo preciso e univoco il collegamento tra l’interesse perseguito (anche indiretto, in favore di terzi) e il pregiudizio per la società, non essendo sufficiente il mero richiamo a potenziali vantaggi per società riconducibili a congiunti.

Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo, poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.

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