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Art. 2409 c.c. – Presupposti e finalità
Costituiscono presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, derivanti...

Costituiscono presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti e il possibile danno alla società derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi. Assume rilievo ai fini della applicazione della norma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

Per la tutela di cui all'art.2409 c.c. le gravi irregolarità devono essere attuali e, quindi, nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca, infatti, temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto potenzialmente dannose, in un’ottica, quindi, di anticipazione della soglia di tutela, per cui non rilevano ai fini del procedimento vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'Autorità Giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili
Non è motivo di applicazione dell'art.2409 c.c. la mancata approvazione dei bilanci per più anni laddove è possibile la convocazione dell'assemblea per l'approvazione da parte del socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale.

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Cessione di quote sociali sottoposta a condizione risolutiva
La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al...

La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al trasferimento della quota sociale ed il cessionario al pagamento di un corrispettivo. L’oggetto immediato del negozio è pertanto rappresentato dal trasferimento della quota, mentre l’oggetto mediato è costituito dall’insieme dei diritti e delle prerogative che la partecipazione incorpora (diritto agli utili, diritto di voto, diritto di ispezione e controllo), nonché dai correlativi doveri e responsabilità che derivano dalla qualità di socio.

In applicazione del principio di autonomia contrattuale, il prezzo di cessione può essere modulato dalle parti sia nella misura sia nelle modalità di corresponsione. In particolare, le parti possono introdurre clausole che subordinino la stabilità o l’efficacia del trasferimento a determinati eventi futuri e incerti, oppure che prevedano meccanismi di aggiustamento del prezzo o garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società ceduta. Tra questi strumenti rientrano anche eventuali condizioni risolutive ex art. 1353 c.c., con le quali le parti stabiliscono che, al verificarsi di un evento specifico, il contratto si sciolga automaticamente con effetto retroattivo, ferma restando la disciplina delle restituzioni e degli eventuali obblighi risarcitori.

Quando la cessione di quote è sottoposta a condizione risolutiva l’avveramento dell’evento dedotto determina dunque la caducazione del vincolo contrattuale, imponendo la restituzione delle prestazioni già eseguite. Se invece la condizione non si avvera entro il termine stabilito, il contratto si consolida definitivamente e le prestazioni pattuite divengono stabilmente dovute, con piena esigibilità del prezzo.

L’interpretazione delle clausole condizionali, proprio in ragione della loro incidenza sugli effetti del contratto, deve essere condotta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, alla luce del principio di buona fede oggettiva di cui all’art. 1375 c.c. Occorre, pertanto, indagare la comune intenzione dei contraenti e la funzione economico-sociale della pattuizione, evitando interpretazioni meramente letterali che possano alterare l’equilibrio negoziale. La “buona fede” rileva sia come canone ermeneutico sia come criterio integrativo, imponendo di considerare la clausola nel contesto complessivo dell’operazione e di preservarne la finalità pratica. Sul piano probatorio, l'onere di provare l'avveramento della condizione ricade sul soggetto processuale che afferma il suo verificarsi.

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Termini di proposizione del reclamo cautelare
L’art. 14, co. 3.1., del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “fermi i casi di esecuzione previsti dalla legge, nei procedimenti...

L’art. 14, co. 3.1., del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “fermi i casi di esecuzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. “a”, o il minor contributo dovuto per legge”. La norma introdotta dalla manovra finanziaria (legge n. 207/2024) ha inserito, all’art. 14 del T.U. in materie di spese di giustizia, una nuova disposizione, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, stabilisce un importo minimo del contributo unificato (pari ad € 43,00), il cui mancato versamento preclude l’iscrizione a ruolo della causa. Tale norma, come innovata nel 2024, si applica anche al reclamo cautelare.

L’art. 669-terdecies c.p.c. prevede che il reclamo cautelare debba essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

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Fideiussioni bancarie tra ne bis in idem e schema A.B.I.
La proposizione di un’eccezione riconvenzionale di nullità non determina la violazione del principio del ne bis in idem laddove la...

La proposizione di un'eccezione riconvenzionale di nullità non determina la violazione del principio del ne bis in idem laddove la medesima questione giuridica venga proposta come domanda in un separato e diverso giudizio, specie qualora la predetta eccezione riconvenzionale fosse stata proposta di fronte ad un giudice diverso da quello dotato della necessaria competenza funzionale per la declaratoria di tale nullità [Nel caso di specie, la proposizione dell'eccezione riconvenzionale di nullità di una fideiussione riproduttiva dello schema A.B.I. di fronte al Tribunale di Lariano prima e della Corte d'Appello di Campobasso poi non precluderebbe - alla luce del principio del ne bis in idem - la proposizione della domanda di nullità fondata sulle medesime ragioni di fronte alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Campobasso].

La proposizione di una domanda nell'ambito della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. che sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che si ponga, rispetto alla domanda originaria, in un rapporto di alternatività senza aggiungersi ad essa, costituisce una semplice ed ammissibile emendatio (e non un mutatio) libelli.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia (che ha dichiarata l'illegittimità del c.d. schema A.B.I.) ha valore di prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, ossia tra il 2002 ed il 2005. Di conseguenza, laddove la fideiussione oggetto del giudizio risalga ad un momento differente, la parte che intenda contestare la nullità sulla base della usa natura anti-concorrenziale è tenuta ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990.

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La legittimazione giudiziale del socio di s.r.l. in costanza di un’amministrazione poco trasparente della società
La qualità di socio costituisce presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all’esercizio — in veste di sostituto processuale ex...

La qualità di socio costituisce presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all’esercizio — in veste di sostituto processuale ex lege - dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore; non è dunque legittimato attivo il socio che abbia esercitato il diritto di recesso.

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Responsabilità per mala gestio e condotte ostruzionistiche
Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo...

Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo stesso allorché risultino assistite da un concreto interesse alla tutela di una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante – quale la tutela della propria quota in altra società – e siano esercitate in modo non strumentale ma finalizzato a tale tutela.

[Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto non costituisse condotta ostruzionistica la condotta posta in essere dall’amministratore di S.r.l., in qualità di rappresentante di altra società, volta ad evitare il mutamento di una convenzione di gestione di un impianto elettrico in favore della S.r.l., al fine di mantenerlo in favore dell’altra società]

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Ricorso d’urgenza per sostituzione dell’amministratore di srl: presupposti e finalità
La revoca dell’amministratore prevista dall’ art. 2476 c.c., terzo comma, è ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale...

La revoca dell'amministratore prevista dall' art. 2476 c.c., terzo comma, è ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale tutela strumentale ad una domanda risarcitoria ma anche in relazione ad un'azione di merito tesa ad ottenere la revoca dell'amministratore. Nel primo caso la domanda cautelare di revoca assume natura conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno, per il quale è esercitabile il sequestro conservativo, ma mira a prevenirne l'aggravamento; nel secondo caso, invece, l'istanza cautelare assume natura anticipatoria degli effetti di una pronuncia costitutiva di merito di revoca.

L’azione cautelare per la sostituzione d'urgenza dell'amministratore di srl si fonda sulla ritenuta sussistenza di gravi irregolarità gestorie ex art. 2476 c.c., che attribuisce anche al socio non amministratore la legittimazione a chiedere la revoca dell’organo amministrativo per impedire che la permanenza in carica di un amministratore sospettato di mala gestio possa aggravare la compromissione degli interessi sociali

I presupposti per la concessione del provvedimento d'urgenza sono rappresentati dal fumus boni iuris, quale verosimiglianza e verosimile fondatezza delle doglianze e dal periculum in mora, quale rischio attuale, concreto e irreparabile che la protrazione della mala gestio determini un pregiudizio grave per la società, tale da rendere inutile o eccessivamente difficile la futura tutela di merito.

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Recesso del socio di società di persone: criteri di stima della quota di liquidazione e valutazione dell’avviamento
Nella valutazione dell’azienda deve aversi riguardo al valore effettivo (e non meramente contabile) tra gli elementi che concorrono alla determinazione...

Nella valutazione dell'azienda deve aversi riguardo al valore effettivo (e non meramente contabile) tra gli elementi che concorrono alla determinazione della quota spettante al socio uscente, considerandosi anche il valore di avviamento dell’azienda che costituisce una componente attiva del patrimonio sociale che permane in società. L'avviamento sussiste oggettivamente e contribuisce a formare il valore oggettivo dell’azienda cosicché il particolare atteggiarsi del prezzo in caso di cessione tra persone vincolate da determinati rapporti (ad esempio quello tra genitore e figlio) non è determinato dall’assenza di tale componente quanto piuttosto dal prevalere di criteri diversi da quelli ancorati al valore di mercato.

In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro. Ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale.

Laddove l'attività aziendale sia ferma da tempo, nessuna concreta attitudine produttiva può essere valorizzata alla data di scioglimento del rapporto sociale per cui nell'ipotesi di una futura ripresa dell’attività con rinnovata capacità reddituale dell’azienda che necessita di investimenti non va valutata nella quota di recesso del socio che necessariamente non apporta il proprio contributo

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Recesso ad nutum in s.r.l. e derogabilità del criterio legale di liquidazione della quota
Il recesso ad nutum esercitato dal socio di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2473,...

Il recesso ad nutum esercitato dal socio di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c., produce i propri effetti non dalla data della relativa dichiarazione, bensì dalla scadenza del termine di preavviso di centottanta giorni, il quale è previsto nell'esclusivo interesse della società al fine di consentirle di valutare le conseguenze dell'uscita del socio recedente e di esercitare consapevolmente le opzioni di rimborso di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c. per l'esecuzione del rimborso della partecipazione decorre, conseguentemente, dalla scadenza del termine di preavviso e non dalla data della dichiarazione di recesso: diversamente opinando, la posizione della società a fronte di un recesso ad nutum risulterebbe di fatto sovrapponibile a quella determinata da qualsiasi altra ipotesi di recesso tipizzata dalla legge, con frustrazione della ratio sottesa alla disciplina del preavviso.
La norma di cui all'art. 2473, comma 3, c.c., la quale prevede che la liquidazione della quota del socio recedente sia determinata tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso, non è inderogabile: non contenendo alcun espresso divieto di deroga convenzionale, essa può essere sostituita da una clausola statutaria che stabilisca un criterio alternativo di determinazione del valore di rimborso della partecipazione, purché tale previsione non risulti illegittima, arbitraria, indeterminata ovvero contraria a norme imperative o di ordine pubblico. La clausola statutaria che àncora la liquidazione della quota al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero da un apposito bilancio infraannuale, è espressione dell'ampia autonomia negoziale e statutaria propria delle società a responsabilità limitata — più accentuata rispetto alla disciplina delle società per azioni — e non è affetta da invalidità, atteso che il criterio convenzionale non fa riferimento alla sola quota del capitale sociale nominale, ma considera il patrimonio netto nella sua integralità, assicurando un'equa valorizzazione della partecipazione; la circostanza che il criterio statutario risulti deteriore rispetto a quello legale non ne inficia la validità, specie ove il socio recedente abbia concorso alla redazione dello statuto medesimo.
La facoltà di acquisto della quota del socio receduto, riconosciuta agli altri soci o a terzi dall'art. 2473, comma 4, c.c., non è suscettibile di essere esercitata in sede giudiziale, trattandosi di un'opzione da esercitarsi successivamente al compimento delle operazioni di quantificazione del valore della partecipazione e, dunque, non azionabile prima che tale valore sia stato definitivamente determinato; essa non può pertanto formare oggetto di domanda riconvenzionale formulata in termini condizionati all'accettazione, da parte del socio recedente, dell'importo offerto.
L'obbligazione di liquidare la quota del socio receduto ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., con la conseguenza che il riconoscimento della rivalutazione monetaria può avvenire soltanto in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., su prova — che incombe sul socio receduto — del maggior danno subito rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori.

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Sequestro conservativo in azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e atti di scissione societaria: periculum in mora, patrimonio residuo e competenza della sezione imprese.
In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità...

In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità di atti dispositivi (tra cui scissione societaria, costituzione di usufrutto e cessione di ramo d’azienda), il giudice deve verificare, oltre al fumus del credito, la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale, consistente nel pericolo che il patrimonio del debitore non resti sufficiente a garantire la soddisfazione del creditore nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito; è legittimo il rigetto dell’istanza cautelare quando, alla luce dei bilanci e della documentazione contabile, il patrimonio e l’operatività della società debitrice risultano idonei a garantire i creditori, non emergendo alcun concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale.

In materia di scissione societaria, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore avverso gli atti di assegnazione rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di giudizio relativo a un atto tipico dell’organizzazione societaria, idoneo ad incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, ferma la competenza del tribunale fallimentare ove l’azione sia esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall.

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Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Oggetto di denuncia è il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità nella gestione”, purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

L'istituto è privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni tipiche delle azioni di responsabilità.

Il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l'azione lesiva abbia esaurito i propri effetti, in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.

Il procedimento ex art. 2409 c.c.  è strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società, nell’ottica di tutela, dell'ente e dei suoi soci, a non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale. Tale natura dello strumento ex art. 2409 c.c. (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

La denuncia ex art 2409 c.c. non è strumento mediante il quale dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori e, in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l'andamento economico dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità. Gravi irregolarità gestionali, in violazione dei doveri, sono quindi integrate da tutti quei comportamenti degli amministratori che concretizzino un adempimento degli obblighi di legge e di statuto effettuato in modo inesatto ed inadeguato, ovvero che comportino una grave inosservanza, con un comportamento attivo o anche omissivo, di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, tali da arrecare (o poter, in concreto, arrecare) grave pregiudizio alla società. Le gravi irregolarità possono quindi consistere nella violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico, previsti da norme civili, penali, tributarie e amministrative, ovvero riguardare anche violazioni di generici obblighi di gestione diligente; in ogni caso, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. devono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società.

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La promessa del fatto del terzo e clausola penale
Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri...

Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Mediante la figura negoziale di cui all'art. 1381 c.c. il promittente-debitore si obbliga a che un terzo tenga un comportamento determinato, mentre il terzo rimane estraneo al rapporto obbligatorio e non è vincolato dalla promessa, del tutto irrilevante nei suoi confronti, in quanto res inter alios acta, in ciò trovando applicazione il principio della relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell'obbligazione di "dare" – allorché il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato.

In virtù della clausola penale il creditore è dispensato non solo dall’onere di provare l’entità del danno subito, ma anche dalla prova di aver subito effettivamente un danno.

Al contraente che rivendichi la penale spetta l'onere della prova, oltre che dell'esistenza della relativa clausola, solo dell'effettivo inadempimento della controparte; non vi è invece alcun onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno, né quanto all'imputabilità dell'inadempimento alla controparte, atteso che è il contraente inadempiente a dovere dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.

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