Lo statuto della società cooperativa può legittimamente subordinare l'esercizio del recesso convenzionale alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni, tra cui l'autorizzazione o l'approvazione del consiglio di amministrazione. In un caso analogo, all'organo amministrativo viene accordato il potere discrezionale di verificare la corrispondenza della singola fattispecie concreta alle previsioni statutarie dettate con riferimento all'esercizio del diritto di recesso.
L'indeterminatezza ed atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc trova un limite nel requisito della strumentalità da intendersi: sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente; sia sotto l'aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito [nella specie il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso da un socio che chiedeva di essere reiscritto a libro soci dopo che era stato cancellato in ragione di una pretesa cessione a terzi in realtà mai avvenuta].
Nella causa promossa dal procuratore della socia di una s.r.l. in liquidazione per far dichiarare nulle per illiceità dell'oggetto le delibere assembleari con le quali erano stati approvati i bilanci di quattro esercizi sociali in quanto carenti di chiarezza veridicità e correttezza, (altro…)
L’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. si ispira a un principio di proporzionalità, adeguato alla buona fede contrattuale. Ne deriva che la gravità dell’inadempimento di una parte va stabilita in base alla sua rilevanza sull’economia del rapporto, avendo riguardo all’interesse dell’altra parte, alla volontà comune dei contraenti nonché all’esigenza di mantenere un equilibrio tra le prestazioni corrispettive. (altro…)
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall., la quale, (altro…)
In caso di esercizio dell'azione individuale di responsabilità accordata dall'art. 2476, comma 3, c.c. al singolo socio di società a responsabilità limitata nei confronti dei membri dell'organo amministrativo, la società deve ritenersi litisconsorte necessaria (altro…)
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale. Ne deriva che parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre, tuttavia, che l'inadempimento sia specificamente allegato, (altro…)
Ai fini della quantificazione del danno addebitabile agli amministratori di una società fallita nel corso del giudizio promosso dal curatore in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità, il mancato rinvenimento delle scritture contabili non consente di addebitare l’intero deficit patrimoniale in modo automatico e presuntivo atteso che la contabilità registra gli accadimenti economici ma non li determina. (altro…)
L’IVA sul corrispettivo dell’immobile è posta a carico del socio della società cooperativa edilizia risultato assegnatario quando sussiste un obbligo contrattuale in tal senso. In questo caso, (altro…)
In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l. fall., il danno risarcibile può essere determinato nella misura dello sbilancio fallimentare a condizione che sussistano i requisiti della liquidazione equitativa e sempreché tale quantificazione sia coerente con le circostanze concrete, fermo (altro…)
Il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo. Il conferimento attiene alla fase esecutiva di un contratto già concluso ed il versamento deve essere inteso come obbligo del sottoscrittore e non come fatto attinente alla fase formativa del negozio.