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Commercializzazione di prodotti contraffatti su marketplace e minime differenze nell’aspetto di un modello registrato
L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati...

L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 CPI e, comunque, nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo.

La presenza di minime differenze non esclude una contraffazione di un modello registrato in quanto la protezione conferita dal disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa e i dettagli marginali non sono idonei ad escludere la contraffazione.

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Descrizione giudiziale: una misura dalla doppia natura
Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del...

Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora vengono valutati in base a criteri diversi rispetto agli ordinari criteri di giudizio applicati in ambito cautelare, in considerazione del particolare diritto che si intende cautelare, cioè il diritto processuale alla prova.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto di privativa ed è sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile.

Nel caso di adozione del provvedimento inaudita altera parte, l’udienza successiva ha lo scopo di valutare, non solo la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente, ma anche il risultato della descrizione stessa, senza entrare nella valutazione della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale, dato il suo carattere funzionale.

L’esame degli esiti della misura e la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte, ha carattere formale e deve verificare la rilevanza e la formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti a costituire la base per assolvere all’onere di provare la violazione di un diritto di proprietà industriale e non estendersi all’indagine del loro contenuto, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettiva sussistenza di una violazione.

Nel caso della descrizione, al fine di dimostrare il fumus boni non è possibile limitarsi ad un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma è necessario fornire elementi concreti di potenziale riscontro della lesione stessa e, soprattutto, del pericolo di dispersione della prova.

Quanto al periculum, è sufficiente rilevare, che nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito potrebbe intervenire un mutamento irreversibile della situazione di fatto, dovuto alla possibile dispersione, manipolazione o alterazione del materiale raccolto, tale da compromettere l’esigenza di conservazione degli elementi di prova delle violazioni denunciate dalla ricorrente.

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Procedimento ex art. 2409 e audizione dell’amministratore
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è procedimento caratterizzato da ragioni di urgenza e avendo come scopo quello di evitare...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. è procedimento caratterizzato da ragioni di urgenza e avendo come scopo quello di evitare il protrarsi di gravi irregolarità gestorie, non si giustifica rispetto ad irregolarità gestorie esaurite, né è compatibile con la richiesta di rinvii da parte dell'amministratore convenuto, anche quando giustificate da ragioni di salute, non essendo requisito essenziale la sua audizione.

Non costituisce giustificazione rispetto alla contestazione di irregolarità gestorie la deduzione che i fatti contestati siano stati posti in essere dal socio denunziante, atteso che tali circostanze attestano l'abdicazione dalla carica formale di amministratore e l'inadempimento alle primarie obbligazioni discendenti dall'art. 2086, co. 2, c.c. inerenti alla carica di amministratore della società quanto alla mancata predisposizione di assetti organizzativi gestionali contabili adeguati.

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Dichiarazione di scioglimento di s.n.c. per dissidio insanabile tra i soci: presupposti
La causa di scioglimento della snc consistente nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale a norma dell’art. 2272 co. 1 n. 2...

La causa di scioglimento della snc consistente nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale a norma dell’art. 2272 co. 1 n. 2 cc, declinata nel dissidio insanabile tra i soci che si rifletta sulla gestione dell’impresa, quando l’entità del contrasto è tale da rappresentare un ostacolo insormontabile al funzionamento della società, riguarda le società composte da due soli soci.

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Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del...

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. [Nel caso di specie, l'attore agiva in giudizio per l'accertamento della nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2018, lamentandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto non risultava prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, a tacer del fatto che tale provvedimento interessava  le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. Conseguentemente, l'attore avrebbe dovuto provare il perdurare dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva al 2005, prova che non ha fornito].

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Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2003-2005
Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, relativo alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2003-2005, non può...

Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, relativo alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2003-2005, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. [Nel caso di specie, l'attore aveva richiesto l'accertamento della nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione specifica del 2008 in quanto riproduttive di quelle contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Il Tribunale ha ritenuto che l’attore avesse fornito prova sufficiente sia dell’affermata persistenza dell’intesa anticompetitiva accertata dalla Banca d’Italia almeno per tutto il periodo 2005-2008, sia della operatività di quella medesima intesa anche nel settore delle fideiussioni specifiche. Infatti, l'attore aveva prodotto un campione di 39 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus relative al periodo 2005-2009 e 32 modelli di condizioni generali di fideiussioni specifiche relative allo stesso periodo utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica e contenenti le clausole dello schema ABI].

 

La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990 consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.

 

Ammessa la nullità delle clausola di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. per conformità alle clausole contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ne deriva la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell’art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata, chiamata quindi a governare la relazione contrattuale tra le parti. Ripristinato un equilibrio contrattuale più conforme al gioco della concorrenza quale è quello che risulta dalla disposizione dell’art. 1957 c.c., compete dunque alla convenuta dimostrarne l’osservanza per impedire la decadenza e conservare intatta la garanzia fideiussoria.

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Diritto agli utili e al dividendo: sulla derogabilità della competenza assembleare
Compete inderogabilmente all’assemblea dei soci l’approvazione del bilancio e la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili, rientrando tra le sue...

Compete inderogabilmente all’assemblea dei soci l’approvazione del bilancio e la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili, rientrando tra le sue prerogative approvare o meno la proposta dell’organo gestorio rispetto alla distribuzione degli utili, ovvero modificarla. In proposito, l’art. 2433 co. 1 c.c. è ritenuta norma di natura imperativa, non potendo essere quindi derogata neppure per via statutaria la riserva alla competenza dell’assemblea circa scelta concreta ed effettiva di distribuire gli utili: l’inderogabilità deriva dalla ratio della disposizione, a garanzia della prevalenza dell’interesse della società di capitali, dei suoi creditori e degli altri soci, e del perseguimento dell’oggetto sociale rispetto alla soddisfazione economica individuale ed egoistico del singolo socio. L’interesse del socio alla distribuzione degli utili non può che assumere un rango inferiore rispetto a quello della Società al miglior esercizio della propria azienda. La delibera assembleare costituisce lo spartiacque tra il concetto di utile e di dividendo. Infatti, l’accertamento del conseguimento dell’utile, attraverso l’approvazione del bilancio, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza del diritto al dividendo. A tal fine è necessaria un’ulteriore statuizione dei soci, ai quali spetta valutare se re-investire l’utile conseguito o distribuirlo, totalmente o parzialmente, tra gli stessi soci sotto forma di dividendo. In sostanza, la decisione circa la distribuzione dell’utile è rimessa di volta in volta all’apprezzamento discrezionale della maggioranza degli azionisti, fermo il limite della buona fede e del divieto di abuso da parte della maggioranza a danno della minoranza. Pertanto, prima della deliberazione assembleare, l’azionista è titolare di una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile conseguito, potendo vantare un vero e proprio diritto al dividendo solo in seguito alla relativa statuizione del competente organo sociale.
La clausola statutaria che preveda l’attribuzione degli utili ai soci salvo diversa deliberazione assembleare, non può essere interpretata rendendo superflua la delibera assembleare che destini, con effetto devolutivo, gli utili a dividendi: rimane ferma l’inderogabile necessità della delibera, capace di trasformare il diritto proprietario della società in diritto particolare del socio alla distribuzione degli utili. Una tale clausola va intesa come regola di maggior favore verso la distribuzione degli utili a favore dei soci e fonte di un conseguente aggravamento dell’onere motivazionale nel caso in cui l'assemblea decida di re-investirli, non distribuendo in tutto o in parte i dividendi agli azionisti.

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Rapporti tra procura irrevocabile a vendere una quota di s.r.l. e divieto di patto commissorio
Non integra violazione del divieto di patto commissorio la procura irrevocabile a vendere [nel caso di specie, tra le altre...

Non integra violazione del divieto di patto commissorio la procura irrevocabile a vendere [nel caso di specie, tra le altre cose, una quota di s.r.l.] conferita ad un soggetto, in assenza di prova del nesso funzionale con un preesistente contratto di mutuo o di altra obbligazione restitutoria tra le parti.

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Sulla revocabilità delle delibere assembleari di società di capitali
In generale, non è ammissibile l’esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società di capitali, sopratutto nei casi...

In generale, non è ammissibile l'esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società di capitali, sopratutto nei casi in cui tale delibera abbia natura di atto societario. In particolare, non è suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. la delibera assembleare con cui una società di capitali, in sede di nomina dell’organo amministrativo, prende atto della volontà di un consigliere di ricoprire la carica a titolo gratuito, in assenza di una previa attribuzione del relativo compenso nello statuto o nella delibera di nomina. In mancanza di un diritto di credito già potenzialmente acquisito al patrimonio del rinunziante, l’atto abdicativo non integra atto dispositivo, né determina un’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, restando al più espressione di una mera facoltà. E' poi esclusa la ricorrenza del consilium fraudis quando la gratuità dell’incarico sia conforme a una prassi aziendale consolidata e l’atto sia anteriore al sorgere del credito. L’actio pauliana non può dunque essere esercitata in funzione ricostruttiva di un patrimonio mai diminuito.

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Competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare proposta prima dell’inizio del giudizio arbitrale
Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio...

Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio del giudizio arbitrale e comunque prima che lo stesso sia in concreto in grado di provvedere (si veda l’art. 818, comma 2, c.p.c.). Invero, senza privare di contenuto applicativo la norma di cui all’art. 818 c.p.c. come modificata dalla Riforma Cartabia, la competenza arbitrale sulle misure urgenti ben può esplicarsi sia ai cautelari in corso di causa sia ai procedimenti cautelari ante causam ove l’evento che supporta il periculum non sia tanto prossimo temporalmente da impedire, di fatto, l’attivazione efficace dell’arbitrato.

Sono in principio sospendibili anche le deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva, come le deliberazione organizzative della vita sociale . In altri termini, possono esser sospese tutte le delibere in relazione alle quali non possa dirsi concretata una "irreversibilità" degli effetti, cioè le delibere suscettibili dispiegare "efficacia" in modo continuativo.

 

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Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia accerta l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie stipulate tra il 2002 e il 2005.
Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia si è limitata ad accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al...

Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia si è limitata ad accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

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