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Interdittiva antimafia e provvedimento di cessazione d’attività disposto d’ufficio
Per le imprese che svolgono attività regolamentate, il rilascio di un’interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) comporta...

Per le imprese che svolgono attività regolamentate, il rilascio di un'interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) comporta l'inibizione immediata dalla prosecuzione dell'attività, nonché l’adozione d'ufficio – da parte del Conservatore del Registro delle Imprese – del provvedimento di cessazione dell'attività con la conseguente pubblicazione dello stesso nel Repertorio Economico Amministrativo. L’informativa antimafia ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 è, infatti, fatto impeditivo – ai sensi dell'art. 67 lettera F) del d.lgs. 159/2011 – all'iscrizione di provvedimenti autorizzativi all'esercizio di attività regolamentate a prescindere dai soggetti per i quali queste attività possono essere svolte, siano esse svolte per pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

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Interferenza tra Design e concorrenza sleale
L’art. 34 c.p.i., al pari dell’art. 7 del Regolamento Europeo 6/2002, pone l’onere di provare la divulgazione in capo a...

L’art. 34 c.p.i., al pari dell’art. 7 del Regolamento Europeo 6/2002, pone l’onere di provare la divulgazione in capo a chi vuole far valere la carenza di novità e di carattere individuale di una registrazione, mentre chi contesta la sussistenza di predivulgazioni deve opporre la “ragionevole conoscenza” delle stesse negli ambienti specializzati comunitari nel corso della normale attività commerciale. La “ragionevole conoscenza” implica una valutazione in concreto della realtà del settore interessato ed esclude dal novero delle anteriorità distruttive le ipotesi di conoscenza delle forme dovute a occasioni di contatto privilegiato oppure avvenute in via ipotetica e casuale. La valutazione della “ragionevole conoscenza” spetta al giudice, il quale è chiamato a pronunciarsi alla luce delle specifiche circostanze del caso sottoposto al suo esame.

La produzione di cataloghi condivisi ad addetti del settore di rifermento, unitamente alla prova dell’avvenuta esposizione all’estero di specifici prodotti in una fiera rilevante per il mercato europeo e agli ordinativi comprendenti le anteriorità, consentono di ritenere che i prodotti siano anteriorità divulgate opponibili.

L’utilizzatore informato è un individuo competente, aggiornato e dotato di particolare diligenza, in posizione intermedia tra il consumatore medio e l’esperto provvisto di competenze tecniche approfondite nel settore merceologico rilevante. Lo stesso è chiamato a verificarsi se l’impressione generale dei modelli registrati differiscano dall’impressione generale suscitata da modelli anteriori presenti sul mercato, tenuto conto dell’ampiezza del settore merceologico e della libertà del designer. Di fronte a mercati affollati la libertà del Designer è compressa e, di conseguenza, anche lievi differenze possono reputarsi idonee a distinguere un prodotto da un altro.

Perché possa parlarsi di contraffazione di un disegno o di un modello è necessario che il prodotto che si assume interferente riproduca gli elementi che conferiscono carattere individuale al disegno o modello protetto, cosicché l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne ricavi un’impressione generale differente da quella suscitata dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione accordata dall’ordinamento non è limitata ai disegni o ai modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze minime o trascurabili o tali, comunque, da non provocare un’impressione generale diversa, dovendosi pur sempre rammentare che l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto.

Nella giurisprudenza di legittimità e di merito la concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L’art. 2598 n. 1) c.c. prevede un illecito di pericolo che si configura laddove sussista il rischio per il consumatore medio di confondere prodotti concorrenti. Tale ipotesi di illecito esige la riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto altrui dotate di efficacia individualizzante idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che i connotati formali non siano quelli necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali altrui, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Si riferisce perciò a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici dei nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.

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Competenza territoriale in materia di proprietà industriale per illeciti commessi online
Sebbene l’art. 120 c.p.i. non richiami espressamente l’art. 33 c.p.c., le condizioni del cumulo soggettivo in materia di proprietà industriale...

Sebbene l'art. 120 c.p.i. non richiami espressamente l'art. 33 c.p.c., le condizioni del cumulo soggettivo in materia di proprietà industriale devono comunque definirsi in via interpretativa secondo criteri analoghi a quelli contemplati dalla disposizione del codice di procedura civile, che sono di stretta interpretazione in quanto posti a presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge.

L'art. 33 c.p.c. si riferisce esclusivamente al foro generale della persona (fisica o giuridica) convenuta e, pertanto, non autorizza il simultaneo processo davanti ad un giudice che sarebbe territorialmente competente su una delle domande in base al diverso criterio del foro dell'attore, previsto dal secondo comma dell'art. 18 c.p.c. nel caso di convenuto privo di residenza, domicilio o dimora nello stato, ovvero in base ai criteri facoltativi posti dall'art. 20 c.p.c. per le controversie relative ai diritti di obbligazione.

Quando l'illecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ragioni di certezza e prevedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui "i fatti sono stati commessi" (a mente dell'art. 120, comma 6, c.p.i.) in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita.

Nel caso in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un'esigenza di consumo, la provocazione è da considerarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l'offerta è stata rivolta all'agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibili gli spostamenti della competenza territoriale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strumentali e maliziosi dell'attore.

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Concorrenza sleale per imitazione servile: limiti e differenze rispetto all’imitazione contraria alla correttezza professionale
In tema di concorrenza sleale, l’imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. solo...

In tema di concorrenza sleale, l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema tipico della concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 c.c., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'uno, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento).

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Requisiti della concorrenza sleale confusoria e imputabilità alla controllante della condotta illecita della controllata
L’illecito della concorrenza sleale confusoria è di pericolo e sussiste quando il comportamento appaia idoneo a determinare una possibilità di...

L'illecito della concorrenza sleale confusoria è di pericolo e sussiste quando il comportamento appaia idoneo a determinare una possibilità di confusione dei consumatori sulla base di un giudizio ancorato alle circostanze del caso. La valutazione circa la confondibilità deve essere fondata su elementi oggettivi, avendo riguardo alla impressione che presumibilmente la somiglianza dei segni o dell'aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio dotato di diligenza comune e di un ordinario livello di attenzione, sulla base di un esame rapido e sintetico.

Il comportamento integrante gli estremi della concorrenza sleale, tenuto dalla controllata, può essere imputato alla controllante quando la prima si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, tenuto conto dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche.

In caso di inadempimento da parte del fornitore di un contratto di distribuzione, consistente nell'interruzione arbitraria e unilaterale del rapporto contrattuale, il danno da risarcire al distributore va suddiviso in danno emergente, ossia le spese sostenute per investimenti in promozione e commercializzazione del prodotto, e lucro cessante, pari al mancato raggiungimento dei volumi di profitto stimati per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Non può considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta (con conseguente effetto liberatorio) il contratto avente ad oggetto la distribuzione di un prodotto farmaceutico, ove il produttore fosse già a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo che avrebbe potuto mettere a rischio la vendita del suo prodotto come dispositivo medico.

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Sono lecite le comunicazione di carattere informativo dell’offerta di gioco d’azzardo, purché effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e continenza
La ratio del divieto di pubblicizzazione, diretta e indiretta, del gioco d’azzardo, in qualsiasi modalità (previsto dall’art. 9 co. 1...

La ratio del divieto di pubblicizzazione, diretta e indiretta, del gioco d’azzardo, in qualsiasi modalità (previsto dall'art. 9 co. 1 d.l. 87/2018) deve essere individuata nel contrasto alla ludopatia e ai disturbi da gioco d’azzardo (c.d. D.G.A.) nonché nel rafforzamento della tutela degli utenti-giocatori, in particolare delle categorie vulnerabili, come i minori e gli anziani.

Le comunicazioni relative alle condizioni per fruire dei bonus, non si pongono in contrasto con la legge, perché – come adeguatamente chiarito dall’AGCOM nelle proprie Linee Guida – tali comunicazioni svolgono una funzione identificativa e informativa dell’offerta di gioco legale, che serve a consentire l’assunzione di scelte consapevoli da parte dei giocatori, in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore. Le comunicazioni di carattere informativo potrebbero eccezionalmente assumere una finalità promozionale (vietata), allorché effettuate in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il servizio di gioco, perché in questo caso il consumatore potrebbe essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa”; esse pertanto devono essere effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e di continenza senza enfatizzazione. In difetto di uno di questi requisiti le comunicazioni non sono lecite.

Il principio di trasparenza presuppone la non ingannevolezza della comunicazione e risulta quindi violato allorché alla controparte contrattuale non sia garantito quanto promesso ovvero siano applicati dei costi occulti o comunque non agevolmente comprensibili.

Il principio di continenza presuppone l’assenza di enfasi promozionale e risulta quindi violato allorché le condizioni dell’offerta vengano esposte con modalità tali da metterle in evidenza o comunque da farle risaltare rispetto alle altre condizioni contrattuali.

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Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo ottobre 2002 – maggio 2005
La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n....

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.

 

Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia. L’eventuale nullità, discendente dall’intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d’Italia, è limitata alle sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e non estesa all’intero contratto.

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Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus bancarie stipulate tra il 2002 e il 2005
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni...

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata rispetto alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità parziale di una fideiussione specifica, rilasciata nel 2009 a garanzia di un contratto di leasing finanziario finalizzato all’acquisto di un’imbarcazione].

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Il caso Dr. Martens: utilizzo del marchio all’interno di hashtag e ambito di protezione del marchio di posizione
La funzione principale dell’hashtag è dare maggiore visibilità ai post per consentire maggiore vendite, atteso che essi permettono di raggruppare...

La funzione principale dell'hashtag è dare maggiore visibilità ai post per consentire maggiore vendite, atteso che essi permettono di raggruppare i contenuti in base a un tema comune, rappresentato, nel caso di specie, dal marchio di parte attrice, all'interno del quale vengono così a rientrare anche calzature che non presentano tale marchio. L'inserimento all'interno del proprio canale social di un marchio altrui attraverso hashtag rappresenta quindi una violazione della privativa.

Nel marchio di posizione "consistente in una cucitura gialla a punti larghi ed evidenti, apposta sul guardolo della calzatura", la cucitura a contrasto sul guardolo costituisce un aspetto non solo funzionale della calzatura, ma anche un elemento "capriccioso" e inessenziale, essendo prevista una tutela non tanto della cucitura tout court, quanto della sua specifica declinazione, quella "gialla a punti larghi ed evidenti", suscettibile di altre diversificazioni tutte altrettanto funzionali.

Siccome la "chiave distintiva" del marchio relativo alla "cucitura gialla a punti larghi ed evidenti" sul cordolo della scarpa è data dal colore giallo brillante della cucitura lungo tutto il guardolo, che cattura l'attenzione del consumatore attento, la tutela derivante dal diritto di privativa è limitata alle calzature la cui cucitura presenta il colore giallo e non si estende a quelle di un colore diverso.

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La natura devolutivo-sostitutiva del reclamo e la finalità dell’ordine di pubblicazione di un provvedimento
Nelle ipotesi in cui l’ordinanza cautelare sia stata oggetto di reclamo, si ritiene che la natura devolutivo-sostitutiva propria di questo...

Nelle ipotesi in cui l’ordinanza cautelare sia stata oggetto di reclamo, si ritiene che la natura devolutivo-sostitutiva propria di questo mezzo di impugnazione faccia sì che la competenza in relazione all’attuazione della misura cautelare spetti al giudice del reclamo. È dunque il tribunale in composizione collegiale, e non monocratica, ad essere competente per l’attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.

La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione, individuando al contempo il canale più adeguato a tale scopo. Se così è, l’inserimento di un link all’interno della homepage del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quindi autoevidente la notizia medesima.

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L’onere probatorio della parte ricorrente nella contestazione di campagne pubblicitarie
La ricorrente che intende dimostrare il carattere ingannevole e denigratorio di uno spot pubblicitario deve adeguatamente dimostrare la fondatezza della...

La ricorrente che intende dimostrare il carattere ingannevole e denigratorio di uno spot pubblicitario deve adeguatamente dimostrare la fondatezza della propria tesi, che non può fondarsi su test non comparativi tra i prodotti in questione ma anzi effettuati esclusivamente confrontando una sola tipologia di prodotto appartenente alla ricorrente.

Poiché l’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe su chi agisce in giudizio, la mancata dimostrazione del carattere sicuramente illecito della condotta ricade necessariamente sulla parte ricorrente.

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