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Rapporto tra procedimento ordinario e procedimento amministrativo dinanzi all’EPO
Non può disporsi la sospensione del procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione ai sensi dell’art. 120 c.p.i. per la...

Non può disporsi la sospensione del procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione ai sensi dell’art. 120 c.p.i. per la pendenza di un procedimento di opposizione dinanzi all’European Patent Office, poiché tra il procedimento sostanzialmente amministrativo dinanzi all'EPO e e il giudizio ordinario in materia di nullità dei brevetti sussiste un rapporto di concorrenza e non di pregiudizialità, restando l’autorità giudiziaria nazionale libera di definire la causa senza attendere la decisione amministrativa.

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Cessazione della materia del contendere e responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2 c.p.c.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale...

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il presupposto per esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. è la totale soccombenza della parte nei cui confronti la norma deve essere applicata.

La responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2 c.p.c. non sussiste qualora, pur essendo stato dichiarato nullo dall'EPO il brevetto in base al quale era stato emanato ed eseguito un provvedimento cautelare, il medesimo brevetto era stato giudicato valido nell'ambito di consulenze tecniche svoltesi in altri procedimenti nazionali ed esteri.

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Requisiti di brevettabilità delle invenzioni. Il caso Next2Me.
Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza...

Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell’altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell’informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.

Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Nel valutare se un brevetto sia o meno originale ed in particolare se il “tecnico esperto del ramo”, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina” avrebbe risolto in modo ovvio il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere, le anteriorità non debbono essere considerate isolatamente; gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina possono essere, infatti, combinati con le anteriorità rilevanti o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata, onde ricostruire lo stato della tecnica esistente. I collegamenti tra la anteriorità rilevanti devono essere comunque ovvi, senza lasciare spazio a collegamenti creativi. Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.

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Azione ex art. 2409 c.c.: presupposti e limiti in rapporti di gruppo e crisi d’impresa
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che per legge o statuto gravano sugli amministratori nell’esercizio della funzione gestoria e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali.

Per essere almeno potenzialmente produttive di danno le irregolarità denunciate devono, in particolare, essere attuali, persistere cioè al momento dell’adozione del provvedimento, ed essere idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando estranee all’abito applicativo dell’art. 2409 c.c., le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a soggetti terzi o all’interesse del singolo socio.

Il controllo giudiziario sulla gestione non è uno strumento di risoluzione dei conflitti all’interno della compagine sociale o tra un singolo socio e la società per cui l’ordinamento predispone altri rimedi e deve essere esercitato con particolare rigore e prudenza nella delicata fase di accesso della società a rimedi negoziali di composizione della crisi ove l’amministratore diviene la figura chiave nell’impostazione e attuazione del piano di risanamento dell’impresa anche a discapito delle diverse visioni o intenzioni dei soci, come si evince dal principio generale desumibile dall’art. 120-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dettato in materia di strumenti di regolazione della crisi proprio con lo scopo di porre l’impresa in crisi al riparo dalle spinte dissolutive derivanti dai conflitti e ricatti interni alla compagine sociale.

Gli apporti finanziari infragruppo, come pure la presenza di amministratori della capogruppo nell’organo amministrativo delle controllate, non costituiscono di per sé un’anomalia gestoria né assurgono come tali a potenziale fonte di danno per le società coinvolte se non nelle ipotesi debitamente circostanziate in cui tali operazioni si risolvano in un pregiudizio nell’ottica dell’impresa unitaria del gruppo in quanto, ad esempio, dirette a sviare risorse all’esterno.

La particolare gravità dell’insistenza del socio ricorrente in una denuncia ex art. 2409 c.c. del tutto pretestuosa dopo l’avvio della composizione negoziata della crisi in cui può risultare decisiva, nel corso della trattativa con i creditori, la percezione di solidità e stabilità dell’organo amministrativo e per cui l’art. 4 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede non solo al debitore e ai creditori ma anche “ad ogni altro soggetto interessato”, cioè a qualsiasi titolo coinvolto nella sistemazione della crisi e dell’insolvenza, ivi inclusi i soci, può integrare i presupposti per l’insorgere di responsabilità aggravata per abuso del processo di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c..

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Concorrenza dell’ex dipendente: violazione di segreti industriali, del diritto d’autore su disegni e materiali tecnici e concorrenza sleale per sottrazione di informazioni riservate e appropriazione di pregi
In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela...

In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dei disegni realizzati da dipendenti dell’azienda nell’ambito delle relative mansioni debbono considerarsi in capo al datore di lavoro, ex art. 12 ter l.d.a.

Ai fini del riconoscimento della tutela autoriale dei disegni industriali, risulta necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.

Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi l’affermazione di un’impresa che sia di sua proprietà una tecnologia mostrata sul proprio sito internet, appartenente invece ad un concorrente.

Ai sensi dell’art. 89 c.p.c. il giudice può disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, laddove le espressioni non appaiano conformi ai canoni di correttezza che devono sussistere nella redazione degli atti e nel contraddittorio processuale. Incidono anche la rilevanza delle affermazioni e la prova delle medesime in giudizio.

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Transazione del creditore e rinuncia alla solidarietà
La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente, e senza rinuncia...

La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente, e senza rinuncia all’azione nei confronti degli altri coobbligati, integra  una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principii di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c.

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Il periculum in mora e l’inerzia del titolare del diritto
L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza...

L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. Segnatamente, la mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito, è idonea ad escludere il periculum in mora.

Nel valutare la novità di un brevetto, se una divulgazione precedente contiene “un’affermazione palesemente errata sia per la sua intrinseca improbabilità che perché nel documento viene dimostrato che è errata”, tale divulgazione deve essere letta dall’esperto del ramo trascurando le sole informazioni errate senza che ciò comporti l’esclusione dell’intero documento.

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Tutela cautelare del marchio registrato
Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l’inibitoria all’utilizzo da parte di terzi di segni...

Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

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La valutazione del rischio di confusione tra marchi denominativi e il regime di tutela della testata
In materia di tutela dei segni distintivi, per valutare il rischio di confusione tra marchi occorre guardare alla capacità di...

In materia di tutela dei segni distintivi, per valutare il rischio di confusione tra marchi occorre guardare alla capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, considerando sia la notorietà del marchio sul mercato sia il grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Nel caso di marchi denominativi, la mera inversione di due termini non è idonea ad integrare un’apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. Inoltre, l’effetto confusorio non può essere escluso dalla constatazione che il segno sia utilizzato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l’indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva.

L’eccezione di convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.

In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. In tale prospettiva tale tutela costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all’effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa.

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I diversi criteri di diritto intertemporale che regolano l’applicazione delle norme dell’Unione tra natura processuale o sostanziale
A differenza delle norme procedurali, generalmente applicabili dalla data della loro entrata in vigore,  una norma di diritto sostanziale si...

A differenza delle norme procedurali, generalmente applicabili dalla data della loro entrata in vigore,  una norma di diritto sostanziale si applica (I) dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce,  (II) agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma e (III) alle situazioni giuridiche nuove, ma non quelle sorte e definitivamente “acquisite” nella vigenza della vecchia legge, salve le disposizioni particolari che determinano specificamente le condizioni di applicazione nel tempo della nuova legge.

L’art. 9, par. 1 della direttiva 2014/104/UE, che introduce una presunzione inconfutabile dell’esistenza della violazione antitrust accertata in via definitiva da un’autorità nazionale, costituisce norma sostanziale poiché l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l’identità del suo autore – assieme al danno causato da tale violazione e all’esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione – rientrano tra “gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno” (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Produtos Petroliferos SA e negli stessi termini Corte di Giustizia, C- 267/20, Volvo e DAF Trucks).

Anche laddove non fosse applicabile la vincolatività della decisione dell’AGCOM, è applicabile il principio della “prova privilegiata” che può consentire alla parte colpita dall’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale di superare la presunzione così determinatasi ma senza che sia possibile rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi sia dinanzi all’Autorità che nelle successive fasi impugnatorie (v. Cass. 20 giugno 2011, n. 13486)

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Il requisito dell’urgenza nell’accertamento tecnico preventivo (ATP)
L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. presuppone, quale strumento di tutela dell’effettività del diritto alla prova, il pericolo...

L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. presuppone, quale strumento di tutela dell'effettività del diritto alla prova, il pericolo della dispersione degli elementi di prova inerenti un diritto affermato dalla parte ed offre, quindi, la possibilità di procedere immediatamente a quell’accertamento dello stato dei luoghi che non potrebbe essere differito senza il rischio che il mutamento della situazione determini l'impossibilità di dimostrare il fondamento della pretesa.

Non sussistono i presupposti per l’assunzione preventiva della prova ove il mutamento della situazione si sia già verificato al momento del ricorso e sia, quindi, ormai preclusa l’esecuzione del sopralluogo e dei rilievi sul posto necessari per “fotografare” la situazione nell’immediatezza ed acquisire elementi di fatto soggetti a dispersione, utili per l’individuazione delle cause degli eventi dannosi prospettati.

L'accertamento tecnico preventivo deve presentare un nesso di strumentalità diretta con le azioni di merito prospettate.

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