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Presupposti per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, requisito richiesto ex art. 78, co. 2, c.p.c. per la nomina di...

Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, requisito richiesto ex art. 78, co. 2, c.p.c. per la nomina di un curatore speciale, sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l’ente.

Tale conflitto giuridico non sussiste, invece, quando gli interessi confliggenti appartengano in realtà ai soci o a gruppi di essi, dei quali alcuni fisiologicamente dissenzienti ma minoritari e altri, maggioritari, che abbiano concorso con il loro voto all’adozione di determinate decisioni assembleari o ad esprimere l’organo amministrativo.

Dunque, non si ritiene sussistente tale conflitto di interessi (e non è necessario procedere alla nomina di un curatore speciale) nell’ipotesi in cui oggetto del giudizio sia l’impugnazione di una delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto vi è convergenza tra l'interesse della società e quello del suo legale rappresentante (in entrambi i casi, la conferma della delibera).

Sussiste invece, anche alla luce del chiaro dettato dell’art. 2373, co. 1, c.c. (secondo il quale gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità), un conflitto di interessi rilevante ex art. 78 c.p.c. nel caso di giudizio impugnatorio della delibera con la quale è stata respinta la proposta di autorizzazione all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore-legale rappresentante, in quanto vi è una divergenza tra gli interessi dell’amministratore stesso e della società, che da tale azione risarcitoria (e dall’automatica rimozione dalla carica ex art. 2393, co. 4, c.c.) almeno potenzialmente si avvantaggerebbe.

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Uso parodistico del marchio altrui
L’uso del marchio altrui è escluso dalla contraffazione solo se si colloca nell’ambito della parodia da intendersi come genere artistico,...

L'uso del marchio altrui è escluso dalla contraffazione solo se si colloca nell'ambito della parodia da intendersi come genere artistico, che dà origine a opere del tutto autonome da quelle parodiate.

L'uso commerciale di segni distintivi, suscettibili di essere percepiti come caricature di marchi altrui, non integra la scriminante dell'uso parodistico (per finalità artistiche) del marchio, poiché nessuna opera autonoma viene creata, ma si costituisce, piuttosto, una contraffazione del marchio. Viene infatti instaurato un agganciamento al messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, che si traduce, per l'autore della parodia, in nient'altro che un mero sfruttamento della notorietà di quel marchio, con conseguente detrimento del suo carattere distintivo o della sua notorietà. La disciplina in materia offre tutela non soltanto alla funzione distintiva del marchio ma anche alla funzione attrattiva e pubblicitaria dello stesso, che opera a prescindere dalla sussistenza del rischio che il consumatore sia in concreto tratto in inganno.

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Illegittimità e conseguente sospensione della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico di s.r.l.
La delibera di immediata sostituzione assembleare dell’organo di controllo collegiale di s.r.l. con quello monocratico contrasta sia con la volontà...

La delibera di immediata sostituzione assembleare dell'organo di controllo collegiale di s.r.l. con quello monocratico contrasta sia con la volontà del legislatore, di dettare una specifica disciplina transitoria volta a salvaguardare il principio della inamovibilità dei sindaci durante il loro mandato, a garanzia (altro…)

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Le fotografie che hanno funzione di mera cronaca di eventi sono tutelabili come fotografie semplici
Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della...

Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata non può essere attribuito un carattere distintivo o creativo, che risulta invece necessario perché una fotografia possa godere della protezione della tutela autorale prevista dall'art. 2 della Legge sul Diritto d'Autore per le opere fotografiche. Ove la fotografia sia quindi mera rappresentazione di accadimenti di vita, anche se realizzata grazie all'uso di una tecnica avanzata e raffinata, trova applicazione la più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore per le fotografie semplici.

[così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto sofisticate, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore].

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Eliminazione della clausola statutaria di prelazione, abuso della maggioranza e sospensione della delibera impugnata
E’ abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di...

E' abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di imminente verificazione) i presupposti per l’esercizio, da parte del socio di minoranza, del diritto consacrato nella norma statutaria, la quale viene dunque eliminata allo scopo di evitare che il socio eserciti il diritto ivi previsto. L’eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione è possibile in tanto in quanto essa non elimini anche nel contempo il diritto di prelazione esercitabile dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo.

Il contratto sociale è contratto associativo che, prevedendo l'esercizio in comune tra i soci di un'attività economica a scopo di lucro (art. 2247 c.c.), impone ai medesimi particolari doveri di collaborazione al fine di raggiungimento dello scopo stesso; doveri che derivano dall'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175, 1375 c.c.), valido anche con riferimento alle deliberazioni assembleari quali atti esecutivi del contratto sociale.

L'abuso esiste non solo in caso di atti emulativi, ma in ogni caso in cui il socio di maggioranza strumentalizza la società o il suo ordinamento per recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, senza che sia necessario che il socio di maggioranza abbia altresì conseguito un particolare, individualistico e parimenti ingiustificato vantaggio.

Sono suscettibili di sospensione ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., tutte le deliberazioni assembleari i cui effetti non siano esauriti al momento dell'adozione della sospensiva, tra cui rientra la delibera di eliminazione del diritto di prelazione la quale ha l'effetto di rendere incondizionatamente efficaci verso la società le vendite di partecipazioni che sono state effettuate dopo la sua eliminazione. Viceversa, la sospensione degli effetti della delibera di eliminazione del diritto di prelazione, ripristinando ex tunc il vigore della previsione statutaria, rende quelle cessioni inefficaci nei confronti della società.

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Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive e di mala gestio, eccezione di compensazione e di transazione parziale con condebitore solidale
Sussiste responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale in caso di prelievi di cassa...

Sussiste responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale in caso di prelievi di cassa o pagamenti a favore di se stesso o terzi che non siano stati documentati nella contabilità e documentazione sociale. I rimborsi spese per l’attività dell’amministratore devono essere documentati e in assenza della delibera assembleare sono illegittime le auto-liquidazioni compiute dall’amministratore. 

L’amministratore che intenda offrire in compensazione il proprio credito , costituito dal diritto al compenso per l’incarico, ha l’onere di indicare i parametri minimi necessari per valutare - seppure in via equitativa - il quantum; in difetto di allegazione, il Giudice deve rigettare la domanda. La richiesta di liquidazione equitativa non esonera, infatti, l’interessato dall’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi. 

 In presenza di un accordo transattivo che coinvolge un debito comune, se il condebitore ha inteso appropriarsi degli effetti di tale accordo limitatamente al quantum riferibile ad uno dei debitori solidali , il debito originario è estinto solo pro quota (mentre si conserva per gli altri debitori ma detratta la quota originaria del condebitore che ha estinto il credito).

 

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Riformulazione del brevetto ex art. 79 c.p.i comma 3
La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 c.p.i., è un potere collegato al diritto sostanziale...

La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 c.p.i., è un potere collegato al diritto sostanziale della parte da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, in quanto esulante dallo ius postulandi. Nel momento stesso in cui la parte si avvale del diritto sostanziale di riformulazione del brevetto, il giudice di qualunque grado sia (di merito e di legittimità) non può che prenderne atto, essendosi avuta una limitazione dell’oggetto della domanda mediante disposizione del diritto controverso. Non è questione di mutatio libelli, ma di disposizione del diritto sostanziale, sempre riconosciuta alla parte, purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto. La facoltà di cui all’art. 79 comma terzo CPI, che esplicitamente riconosce lo ius poenitendi sostanziale, non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate. Pertanto, la natura stessa del diritto di cui all’art 79 comma terzo implica che la domanda principale e quelle subordinate non debbano neppure essere esaminate, in quanto ormai superate dall’esercizio del suddetto potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale.

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Cessione di azioni societarie e condizioni per l’annullamento del contratto per vizi di “qualità”
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale...

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti [nel caso di specie il Tribunale ha escluso la ricorrenza di un dolo determinante, in considerazione tra l'altro dello svolgimento di una due diligence].

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Legittimazione attiva e passiva nel giudizio ex art. 2598 cc e azione residuale ex art. 2043 cc
Presupposto per l’applicazione dell’art. 2598 cc (e , di conseguenza, del connesso regime probatorio più vantaggioso dato dall’applicazione della presunzione...

Presupposto per l’applicazione dell’art. 2598 cc (e , di conseguenza, del connesso regime probatorio più vantaggioso dato dall’applicazione della presunzione di colpevolezza di cui all’art 2600 ultimo comma) è l’esistenza di un “rapporto di concorrenzialità” fra l’autore e  la vittima dell’illecito.  Ai fini della sussistenza della condotta anticoncorrenziale è necessario che sia il soggetto attivo sia quello passivo delle condotte censurate siano imprenditori, talché la legittimazione attiva e passiva nel relativo giudizio ex art. 2598 è riconosciuta solo a chi possiede tale qualità. 

Il soggetto non imprenditore può comunque esser chiamato a rispondere dei danni conseguenti a comportamenti anticoncorrenziali a svantaggio dell’imprenditore, ma solo qualora tali condotte integrino un illecito ex art 2043, con la conseguenza che il regime di responsabilità applicabile a tali ipotesi è quello ordinario. 

 

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Contratto di cessione di ramo d’azienda e danno da perdita di chance
La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto, mettendo sull’avviso...

La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l’inadempiente che l’altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo e che ha già scelto la via della risoluzione per il caso di inutile decorso del termine fissato; sicché la parte che prende l’iniziativa della diffida, oltre ad essere adempiente o ad offrire il proprio adempimento, deve chiedere l’adempimento di una precisa obbligazione e assegnare un termine di quindici giorni per l’adempimento dell’obbligazione medesima, o un termine minore se esso risulta congruo alla luce della natura del contratto.

Diversamente dal danno futuro che riguarda un pregiudizio non attuale ma soggetto a ristoro purché certo e probabile, la perdita di chance costituisce un danno attuale, che corrisponde alla perdita non di un risultato utile, ma della possibilità di conseguirlo, e postula la sussistenza di una situazione presupposta idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico; la chance rappresenta, cioè, una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato prima del verificarsi dell’evento lesivo, la cui violazione diventa, quindi, perdita in senso stretto, ossia vanificazione effettiva del perseguimento del guadagno sperato, sotto il profilo eziologico. Alla parte che se ne dolga spetta l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta illecita dedotta e la perdita di chance, in termini di probabilità perduta (dimostrare che il fatto illecito dedotto produce come conseguenza la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile in base al criterio della probabilità degli effetti della condotta lesiva e della idoneità di quest’ultima a produrli); sicché la sua liquidazione potrebbe assumere come parametro di valutazione proprio il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito, con criterio equitativo ex art. 1226 c.c. , di un coefficiente proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo. [Nel caso di specie detto rapporto di causalità non pare affatto sussistere se al di là del “piano industriale” si considera la stima del ramo d’azienda che rende assai improbabile che la società avrebbe realizzato i guadagni che prospetta in citazione, maturando il valore di avviamento]

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Sequestro di azienda e requisito di strumentalità
Non può essere accolto – vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della...

Non può essere accolto - vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della quale assicurare la fruttuosità - il ricorso per il sequestro giudiziario del bene-azienda il cui richiedente abbia formulato nel merito domanda per l'accertamento dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione (unitamente alla conseguente condanna del resistente al pagamento del corrispettivo) e non già per la restituzione dell'azienda in discussione.

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Efficacia della clausola compromissoria contenuta nel preliminare dopo la stipula del contratto di cessione di quote e nullità del decreto ingiuntivo
La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero...

La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero e proprio contratto-quadro, conserva la sua efficacia anche dopo la stipula del definitivo, quando quest’ultimo (altro…)

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