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Eliminazione della clausola statutaria di prelazione, abuso della maggioranza e sospensione della delibera impugnata
E’ abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o...

E' abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di imminente verificazione) i presupposti per l’esercizio, da parte del socio di minoranza, del diritto consacrato nella norma statutaria, la quale viene dunque eliminata allo scopo di evitare che il socio eserciti il diritto ivi previsto. L’eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione è possibile in tanto in quanto essa non elimini anche nel contempo il diritto di prelazione esercitabile dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo.

Il contratto sociale è contratto associativo che, prevedendo l'esercizio in comune tra i soci di un'attività economica a scopo di lucro (art. 2247 c.c.), impone ai medesimi particolari doveri di collaborazione al fine di raggiungimento dello scopo stesso; doveri che derivano dall'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175, 1375 c.c.), valido anche con riferimento alle deliberazioni assembleari quali atti esecutivi del contratto sociale.

L'abuso esiste non solo in caso di atti emulativi, ma in ogni caso in cui il socio di maggioranza strumentalizza la società o il suo ordinamento per recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, senza che sia necessario che il socio di maggioranza abbia altresì conseguito un particolare, individualistico e parimenti ingiustificato vantaggio.

Sono suscettibili di sospensione ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., tutte le deliberazioni assembleari i cui effetti non siano esauriti al momento dell'adozione della sospensiva, tra cui rientra la delibera di eliminazione del diritto di prelazione la quale ha l'effetto di rendere incondizionatamente efficaci verso la società le vendite di partecipazioni che sono state effettuate dopo la sua eliminazione. Viceversa, la sospensione degli effetti della delibera di eliminazione del diritto di prelazione, ripristinando ex tunc il vigore della previsione statutaria, rende quelle cessioni inefficaci nei confronti della società.

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Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive e di mala gestio, eccezione di compensazione e di transazione parziale con condebitore solidale
Sussiste responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale in caso di prelievi di cassa...

Sussiste responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale in caso di prelievi di cassa o pagamenti a favore di se stesso o terzi che non siano stati documentati nella contabilità e documentazione sociale. I rimborsi spese per l’attività dell’amministratore devono essere documentati e in assenza della delibera assembleare sono illegittime le auto-liquidazioni compiute dall’amministratore.

L’amministratore che intenda offrire in compensazione il proprio credito , costituito dal diritto al compenso per l’incarico, ha l’onere di indicare i parametri minimi necessari per valutare - seppure in via equitativa - il quantum; in difetto di allegazione, il Giudice deve rigettare la domanda. La richiesta di liquidazione equitativa non esonera, infatti, l’interessato dall’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.

In presenza di un accordo transattivo che coinvolge un debito comune, se il condebitore ha inteso appropriarsi degli effetti di tale accordo limitatamente al quantum riferibile ad uno dei debitori solidali , il debito originario è estinto solo pro quota (mentre si conserva per gli altri debitori ma detratta la quota originaria del condebitore che ha estinto il credito).

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Riformulazione del brevetto ex art. 79 c.p.i comma 3
La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 c.p.i., è un potere collegato al diritto sostanziale...

La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 c.p.i., è un potere collegato al diritto sostanziale della parte da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, in quanto esulante dallo ius postulandi. Nel momento stesso in cui la parte si avvale del diritto sostanziale di riformulazione del brevetto, il giudice di qualunque grado sia (di merito e di legittimità) non può che prenderne atto, essendosi avuta una limitazione dell’oggetto della domanda mediante disposizione del diritto controverso. Non è questione di mutatio libelli, ma di disposizione del diritto sostanziale, sempre riconosciuta alla parte, purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto. La facoltà di cui all’art. 79 comma terzo CPI, che esplicitamente riconosce lo ius poenitendi sostanziale, non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate. Pertanto, la natura stessa del diritto di cui all’art 79 comma terzo implica che la domanda principale e quelle subordinate non debbano neppure essere esaminate, in quanto ormai superate dall’esercizio del suddetto potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale.

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Cessione di azioni societarie e condizioni per l’annullamento del contratto per vizi di “qualità”
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale...

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti [nel caso di specie il Tribunale ha escluso la ricorrenza di un dolo determinante, in considerazione tra l'altro dello svolgimento di una due diligence].

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Legittimazione attiva e passiva nel giudizio ex art. 2598 cc e azione residuale ex art. 2043 cc
Presupposto per l’applicazione dell’art. 2598 cc (e , di conseguenza, del connesso regime probatorio più vantaggioso dato dall’applicazione della presunzione...

Presupposto per l’applicazione dell’art. 2598 cc (e , di conseguenza, del connesso regime probatorio più vantaggioso dato dall’applicazione della presunzione di colpevolezza di cui all’art 2600 ultimo comma) è l’esistenza di un “rapporto di concorrenzialità” fra l’autore e la vittima dell’illecito. Ai fini della sussistenza della condotta anticoncorrenziale è necessario che sia il soggetto attivo sia quello passivo delle condotte censurate siano imprenditori, talché la legittimazione attiva e passiva nel relativo giudizio ex art. 2598 è riconosciuta solo a chi possiede tale qualità.

Il soggetto non imprenditore può comunque esser chiamato a rispondere dei danni conseguenti a comportamenti anticoncorrenziali a svantaggio dell’imprenditore, ma solo qualora tali condotte integrino un illecito ex art 2043, con la conseguenza che il regime di responsabilità applicabile a tali ipotesi è quello ordinario.

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Contratto di cessione di ramo d’azienda e danno da perdita di chance
La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto, mettendo sull’avviso...

La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l’inadempiente che l’altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo e che ha già scelto la via della risoluzione per il caso di inutile decorso del termine fissato; sicché la parte che prende l’iniziativa della diffida, oltre ad essere adempiente o ad offrire il proprio adempimento, deve chiedere l’adempimento di una precisa obbligazione e assegnare un termine di quindici giorni per l’adempimento dell’obbligazione medesima, o un termine minore se esso risulta congruo alla luce della natura del contratto.

Diversamente dal danno futuro che riguarda un pregiudizio non attuale ma soggetto a ristoro purché certo e probabile, la perdita di chance costituisce un danno attuale, che corrisponde alla perdita non di un risultato utile, ma della possibilità di conseguirlo, e postula la sussistenza di una situazione presupposta idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico; la chance rappresenta, cioè, una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato prima del verificarsi dell’evento lesivo, la cui violazione diventa, quindi, perdita in senso stretto, ossia vanificazione effettiva del perseguimento del guadagno sperato, sotto il profilo eziologico. Alla parte che se ne dolga spetta l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta illecita dedotta e la perdita di chance, in termini di probabilità perduta (dimostrare che il fatto illecito dedotto produce come conseguenza la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile in base al criterio della probabilità degli effetti della condotta lesiva e della idoneità di quest’ultima a produrli); sicché la sua liquidazione potrebbe assumere come parametro di valutazione proprio il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito, con criterio equitativo ex art. 1226 c.c. , di un coefficiente proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo. [Nel caso di specie detto rapporto di causalità non pare affatto sussistere se al di là del “piano industriale” si considera la stima del ramo d’azienda che rende assai improbabile che la società avrebbe realizzato i guadagni che prospetta in citazione, maturando il valore di avviamento]

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Sequestro di azienda e requisito di strumentalità
Non può essere accolto – vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della...

Non può essere accolto - vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della quale assicurare la fruttuosità - il ricorso per il sequestro giudiziario del bene-azienda il cui richiedente abbia formulato nel merito domanda per l'accertamento dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione (unitamente alla conseguente condanna del resistente al pagamento del corrispettivo) e non già per la restituzione dell'azienda in discussione.

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Efficacia della clausola compromissoria contenuta nel preliminare dopo la stipula del contratto di cessione di quote e nullità del decreto ingiuntivo
La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero...

La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero e proprio contratto-quadro, conserva la sua efficacia anche dopo la stipula del definitivo, quando quest’ultimo, non assumendo carattere novativo, costituisce solo un atto che dà esecuzione al primo (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che il contratto definitivo di cessione di quote sociali costituiva solo un atto esecutivo del preliminare privo di carattere novativo, ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, ritenendo così fondata l’eccezione di incompetenza).

L'omessa riproduzione nel contratto definitivo di cessione di quote sociali di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che quindi non resta assorbita nel definitivo, salvo il caso in cui sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare la concreta intenzione delle parti, verificando se, con la nuova scrittura, le parti si siano solo limitate a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (ex multis Cass. n. 22984/2014).

La clausola arbitrale contenuta nel contratto di cessione di quote si applica anche alle controversie derivanti dagli impegni di garanzia e dagli altri contratti contemplati dall’accordo complessivo, come si desume dall’art. 808 c.p.c.. Ciò vuol dire che la clausola trova applicazione anche alle controversie derivanti dal contratto di garanzia, a nulla rilevando la presenza della clausola “solve et repete”, che comporta unicamente la rinuncia a ogni eccezione di merito idonea a impedire il pagamento e non anche l’inapplicabilità della clausola arbitrale (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha ritenuto applicabile la clausola arbitrale anche al rapporto di garanzia).

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza dell’anzidetta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia agli arbitri (ex multis Cass. n. 5265/2011).

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Cessazione della materia del contendere e nullità ex art. 2744 c.c. dell’atto di costituzione di pegno su quota di partecipazione sociale
La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le...

La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire il giudizio e danno atto al Giudice di tale sopravvenuto mutamento tramite conclusioni conformi (nella specie, l'interesse a sentir pronunciata la nullità del patto commissorio contenuto nel contratto non può considerarsi venuto meno per il solo fatto che parte convenuta, nel corso del giudizio, ha riconosciuto quale debitore principale la società e quali meri garanti del debito gli attori. Invero, il divieto di cui all'art. 2744 c.c. si estende a qualunque negozio diretto a realizzare il fine vietato dal legislatore, e quindi opera anche nel caso in cui il bene oggetto della garanzia sia trasferito al creditore da un soggetto terzo e non dal debitore.)

Ove il Tribunale ritenga di non poter accogliere le domande come riformulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni è consentito ed anzi doveroso procedere ad una valutazione della materia del contendere formalizzata sulla base delle iniziali domande di parti attrici. Invero, una volta accertato che la materia del contendere non è venuta meno e permane intatto l'interesse delle parti attrici alla decisione sulle domande come inizialmente formulate, allora appunto la materia del contendere rimane a determinare l'oggetto del processo siccome configurata nelle iniziali domande delle stesse parti attrici, non essendo intervenuto valido e fondato strumento processuale modificativo.

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio, ancorché lecito e quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; ove, pertanto, venga a mancare la funzione di scambio a parità di condizioni, tipica di ogni contratto di compravendita, costituente elemento indispensabile per la liceità del negozio, si ricade nella causa illecita, quindi sotto la sanzione della nullità, in quanto il negozio concluso costituisce il mezzo che permette di raggiungere il risultato vietato dalla legge (cfr. Cass. n. 1233/1997).

A mente dell'art. 1419, co. 1, c.c., la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la parte colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto e particolare, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità [nella specie, sussistevano una serie di circostanze idonee a dimostrare che le parti avrebbero, ed in concreto hanno, concluso il contratto di costituzione di pegno anche in assenza delle clausole colpite da nullità per violazione del divieto di patto commissorio].

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Procedimenti cautelari, rapporto di garanzia e regolazione delle spese processuali
Nel caso in cui, nel contesto di un contratto di cessione di quote di S.r.l., la società venditrice si obblighi...

Nel caso in cui, nel contesto di un contratto di cessione di quote di S.r.l., la società venditrice si obblighi a garantire la società c.d. “target” ovvero l’acquirente ovvero per eventuali sanzioni comminate all’esito di una ispezione fiscale, l’adesione alla “rottamazione” da parte della società garantita non costituisce concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c., tranne nel caso in cui venga accertata la negligenza o la volontà di recare danno alle ragioni della controparte contrattuale. Se così non fosse vi sarebbe una eccessiva compressione della capacità decisoria della garantita, incompatibile con il canone della buona fede contrattuale [nel caso di specie il Tribunale ha rilevato l’insussistenza del concorso colposo della garantita perché, pur in pendenza di un giudizio di accertamento della legittimità delle contestazioni davanti alla Corte di Cassazione, vi era motivo di ritenere che l’Amministrazione potesse dar avvio alle procedure di recupero del credito, visto il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà della decisione di secondo grado].

La misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. ben può essere emessa anche a tutela di crediti non immediatamente esigibili.

In caso di arbitrato, le spese del procedimento cautelare vanno regolate all’esito dello stesso procedimento - ancorché si esuli dall’ipotesi espressamente prevista ex art.669-septies c.p.c. di rigetto ante causam dell’istanza cautelare - perché la scissione tra la cognizione cautelare (propria del Tribunale) e quella di merito (propria degli arbitri) rende l’ordinanza cautelare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui è stato investito il Tribunale.

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Condizione risolutiva e cessione di quote di società a responsabilità limitata
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la inefficacia e/o la nullità e/o l’annullabilità o, in subordine, la proroga...

Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità o, in subordine, la proroga del termine di avveramento di una condizione risolutiva apposta a un contratto di cessione di quote di S.r.l., condizione in forza della quale si prevedeva la risoluzione del contratto per l’ipotesi della mancata liberazione dei precedenti soci - odierni convenuti alienanti - dalle garanzie personali dagli stessi prestate a favore della stessa società [nel caso di specie, infatti, l’attore pretendeva semplicemente di ottenere l’acquisizione delle quote con riduzione del prezzo convenuto, intendendo quale “prezzo” gli oneri relativi alla realizzazione della condizione pattuita, ma non voleva proporre la domanda di risoluzione del contratto che avrebbe comportato la liberazione dell’attore da ogni onere e la restituzione delle quote compravendute].

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Sequestro giudiziario di quote già sottoposte a sequestro liberatorio: manca il periculum in mora
Le differenze fra sequestro giudiziario e sequestro liberatorio si risolvono esclusivamente in una diversa sottolineatura del fumus boni iuris ma...

Le differenze fra sequestro giudiziario e sequestro liberatorio si risolvono esclusivamente in una diversa sottolineatura del fumus boni iuris ma non sono idonee in concreto a configurare differenze rilevanti quanto al periculum, sotto il profilo della necessità di garantire una adeguata gestione del “bene” sottoposto a sequestro nel tempo necessario a giungere ad un accertamento definitivo della controversia, dal momento che in entrambi i casi la nomina di un custode è l'unica idonea ad assicurare un adeguato esercizio dei diritti connessi alle quote (nel caso di specie, il Tribunale, respingendo il reclamo contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro giudiziario delle quote, ha ritenuto che, a seguito dell'accoglimento della istanza di sequestro liberatorio, siano venute meno valide ragioni per ravvisare in concreto il permanere del periculum in mora).

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