Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in violazione delle regole inderogabili dettate dagli artt. 2423 e segg. c.c. – nell’illiceità del suo oggetto, la delibera non può esser invalida ove, accogliendo l’invito e le indicazioni del Tribunale, sia sostituita da altra presa in conformità della legge; l’intervenuta sanatoria del vizio originariamente denunciato a seguito della riapprovazione del bilancio determina la sopravvenuta carenza di interesse a sentir invalidare la precedente decisione e di conseguenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
E' inammissibile l'istanza cautelare svolta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e non (anche) dell'art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la "revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale". Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell'inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole - ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario). (altro…)
In caso di accertato inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria individuale degli amministratori non deriva automaticamente dalla carica ricoperta ma richiede la prova di una specifica condotta dolosa o colposa in violazione dei doveri incombenti sull’organo gestorio, oltre alla dimostrazione del danno e del nesso di causa tra questo e la condotta censurata.
In caso di inadempimento o di inesatto adempimento del venditore, è configurabile a carico di quest’ultimo – oltre alla responsabilità di tipo contrattuale – anche un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale soltanto ove il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso suoi interessi sorti al di fuori del contratto e aventi la consistenza di diritti assoluti [Nel caso di specie, una società aveva convenuto in giudizio un’altra società e il suo amministratore unico, invocandone la responsabilità per averle venduto sedime con materiale inquinante].
Il danno causato al patrimonio sociale dall’amministratore che, ritardando l’emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili (altro…)
All'amministratore unico e socio di srl per l'intero arco della vita della società, a fronte della mancata consegna delle scritture contabili - senza giustificazione - si deve necessariamente addebitare una condotta di doloso occultamento (altro…)
Nel caso di prosecuzione dell'attività d'impresa a capitale perduto, laddove venga accertata l'impossibilità di ricostruire i dati contabili con l'analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili (altro…)
La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare (altro…)
La domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore verso la società (art. 2393 c.c.) introdotta dal Fallimento con l’atto di citazione può essere modificata in accertamento della responsabilità verso i creditori sociali (altro…)
E’ condivisibile l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 9100/2015, secondo il quale: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, (altro…)
Il creditore di s.r.l. che subisce un danno dalla condotta dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni può accedere, alternativamente: (i) all’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 6, c.c. per il danno direttamente subito da condotta dolosa o colposa (altro…)
Non è esente da responsabilità per mala gestio l'amministratore che sostenga di essere un mero prestanome di altro soggetto di riferimento della società. L'amministratore, infatti, che si adegui supinamente alle indicazioni del socio, di fatto trascura ogni controllo sulla correttezza della gestione sociale, e dunque viene gravemente meno ai doveri derivanti dall'incarico di amministratore, che impongono una condotta coerente con la tutela del patrimonio sociale, anche in modo indipendente dalla volontà dei soci, ove quest’ultima si riveli contraria alla salvaguardia dell’interesse sociale.
Ai fini della quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell'attività, il criterio della differenza tra netti patrimoniali (c.d. perdita incrementale) può essere adottato in via equitativa quando vi siano rilevanti difficoltà di valutare il complesso dell’attività vietata svolta dalla società fallita, soprattutto nel caso in cui la società abbia indebitamente omesso di rilevare la causa di scioglimento per diversi anni. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Al fine della contabilizzazione dei costi di manutenzione, a differenza del regime antecedente alla riforma del diritto societario, oggi il criterio da seguire è solo quello dettato dall’art. 2426,co. 1, n. 5) c.c., senza la possibilità di adottare i criteri previsti dalle norme tributarie, validi solo per il calcolo delle imposte.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. per le domande risarcitorie da fatto illecito extracontrattuale, il luogo in cui sorge l’obbligazione, cd. “forum delicti”, deve essere identificato nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Poiché nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti" (altro…)