In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia né di revoca del sequestro conservativo (artt. 669-novies e decies nonché 675 c.p.c.), quanto piuttosto di un provvedimento relativo all’intervenuta sua attuazione. Pertanto, secondo la regola generale dettata dall’art. 669-duodecies c.p.c. (in quanto non derogata, nella specie, dagli artt. 672 e segg. c.p.c.) rimane competente a provvedere sull’istanza attuativa, pur essendo stato eseguito il sequestro nelle forme dell’espropriazione di quote di s.r.l. (e quindi, secondo la regola dettata dall’art. 2471 co. 1° c.c. per l’espropriazione a cui garanzia il sequestro è preordinato e con nomina di un custode da parte del giudice dell’esecuzione), lo stesso giudice che lo ha autorizzato.
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessari e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa. I requisiti dell'aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.
Deve essere pertanto rigettata la domanda, esperita da un socio di società a responsabilità limitata, di (i) accertamento della nullità di un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione e rinuncia tombale a ogni questione e pretesa originata dai rapporti sociali e lavorativi con la società convenuta, trattandosi, secondo la pretesa attorea, di una transazione nulla per assenza di reali contropartite rispetto alle rinunce effettuate dall’attore, e (ii) condanna della società all’immediata restituzione del finanziamento concesso in suo favore dal socio attore.
Nonostante, sulla base dell’art. 2497, c. 1, c.c., l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento sia riservata unicamente ai soci e ai creditori della società soggetta a tale attività, essa è volta a fare valere la responsabilità diretta (di tipo contrattuale) della società esercente l'attività di direzione e coordinamento per i danni che l’illegittima attività da quest’ultima esercitata abbia cagionato al patrimonio della società etero-diretta, in base ai principi generali di cui agli artt. 1173 e 1218 c.c. Pertanto, l’art. 2497, c. 1, c.c. svolge una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, ossia la società controllata. (altro…)
Deve essere rigettata la domanda, esperita dai soci di una società holding quotata, titolari di azioni di risparmio oggetto di conversione in azioni ordinarie, di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni causati agli attori dalle delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci con cui è stata deliberata (i) l’operazione di conversione obbligatoria, non subordinata all’adesione dei singoli azionisti, di azioni di risparmio, nonché (ii) la valorizzazione delle azioni di risparmio stesse (che, secondo le pretese attoree, avrebbe dovuto essere effettuata riconoscendo ad essi un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione), in quanto, con riferimento al punto sub (i), la soppressione della categoria delle azioni di risparmio è un’operazione straordinaria di riassetto organizzativo sorretta da un intento semplificatorio ragionevole e in sé lecita, una volta che sia raccolto il consenso della relativa assemblea speciale e sia assicurata a tutti i titolari delle azioni di risparmio un’equa valorizzazione del titolo, e con riferimento al punto sub (ii), la conversione delle azioni di risparmio non può essere equiparata ad una liquidazione dell’investimento, trattandosi piuttosto di una vicenda modificativa della società nel pieno esercizio della propria autonomia organizzativa e statutaria, con l’ulteriore considerazione che, in società aperte e quotate, l’anticipato scioglimento del rapporto con i singoli azionisti ex art. 2437 c.c. non conduce mai al riconoscimento ai recedenti di un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione, quanto piuttosto – ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, c.c. – alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo nei 6 mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’operazione che legittima il recesso dei soci dissenzienti.
Non è meritoria di accoglimento la richiesta del socio di vedersi attribuiti gli utili maturati e non corrisposti da una società qualora gli stessi utili siano stati determinati in un processo tributario attraverso un accertamento fiscale basato su elementi indiziari che, pur utilizzabili ex lege nel plesso della giurisdizione tributaria, prescindono dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal Codice civile affinché le presunzioni semplici possano assurgere a strumento di convincimento del giudice.
In caso di irregolarità gestorie, il giudice può ricorrere alla liquidazione in via equitativa del danno solo qualora il socio-attore alleghi o prospetti la specificità del danno da lui o dalla società subito.
Di conseguenza, gli addebiti relativi al mancato deposito dei bilanci mossi nei confronti dell’amministratore unico e relativi altresì alla violazione del diritto di informazione riconosciuto al socio costituiscono irregolarità che, in mancanza di specifica allegazione del danno, non permettono al giudice di intervenire nella fase di determinazione del danno
E' meritevole di accoglimento l'opposizione alla scissione proposta dal creditore ipotecario che dimostri l'insufficienza della garanzia ipotecaria ad assicurare il tempestivo e integrale soddisfacimento del credito a fronte di una sensibile riduzione del valore dei beni rispetto al momento della costituzione della garanzia.
E' parimenti da considerarsi attuata in violazione della par condicio creditorum la scissione che consenta ai soci della scindenda di non concorrere più con il creditore ipotecario sui beni destinati alla società beneficiaria, anche solo con riferimento al residuo credito vantato da quest'ultimo a seguito di escussione dell'ipoteca non totalmente satisfattoria.
Se una impresa non ha ad oggetto quello di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi, soggetta alla vigilanza ministeriale, regolata dalla L. 1966/1939 e successive disposizioni primarie e secondarie, non può essere ricondotta nel novero delle società fiduciarie. Ne discende che il mandato fiduciario conferito a quest'ultima deve essere inquadrato nell'istituto della fiducia romanistica che implica intestazione reale in capo al fiduciante del bene che ne è proprietario, per effetto della quale la società, in qualità di interposto, acquista a tutti gli effetti la titolarità delle azioni o delle quote del fiduciante, al quale residua, in ipotesi di inadempimento al mandato fiduciario, solo una tutela obbligatoria risarcitoria e non reale.
La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente riportati nella relativa motivazione e deve dunque ritersi senz’altro ammissibile, in sede di proposizione, fondare l’azione su fatti diversi da quelli specificamente esaminati dall’assemblea.
La legge non richiede, infatti, che la deliberazione con cui l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta, né tantomeno che la stessa individui specificamente le condotte degli amministratori asseritamene contrarie ai doveri imposti loro dalla legge o dallo statuto, fermo restando che la fondatezza degli addebiti mossi dovrà essere successivamente oggetto di approfondimento nella causa instaurata contro l’amministratore.
Non è possibile considerare invalido annullabile o addirittura nullo il rimborso del finanziamento al socio postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. opponendovisi la natura del pagamento che costituisce un atto o un fatto giuridico e non un negozio nonché la natura del credito postergato ex art. 2467 c.c. che - pur essendo un credito temporaneamente inesigibile - è un credito effettivo ed esistente e come tale il suo pagamento ne determina l'estinzione.
Da ciò discende che la presenza di titolo sotteso al pagamento e l'effetto estintivo conseguito impediscono di considerarlo quale datio sine titulo e fanno sì che non sussista la responsabilità dell'amministratore per non aver esercitato il diritto restitutorio verso il socio postergato ed a favore della società.
Nell’ambito di una fusione per incorporazione, gli azionisti di risparmio della società incorporata conservano – anche in seguito all'efficacia della fusione e sino alla statuizione definitiva del giudice – la legittimazione al risarcimento del danno per erroneità e inadeguatezza del rapporto di cambio, azione esercitata in persona del loro rappresentante comune impugnando la deliberazione di fusione della loro società nella società incorporante.
Pertanto, ove il loro rappresentante comune, in esecuzione di esplicito mandato assembleare, eserciti la rappresentanza processuale attribuitagli dal combinato disposto degli artt. 147 T.U.F. e 2418 c.c. e successivamente, la categoria azionaria speciale degli azionisti di risparmio cessi di esistere, ciò non può comportare l’improcedibilità dell’azione già intentata sull’assunto di una sopravvenuta carenza di legittimazione degli azionisti di risparmio, e per essi del loro rappresentante comune, altrimenti si attribuirebbe al soggetto per definizione controinteressato (ovverosia la maggioranza assembleare degli azionisti ordinari) un diritto sostanzialmente potestativo di eliminare una tutela che la legge riconosce invece espressamente agli azionisti di risparmio.
L’applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent (la cui validità è espressamente riconosciuta dal quarto comma dell’art. 2386 c.c.) non equivale ad una revoca dall’incarico e pertanto, se applicata senza fini abusivi, non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto: costui infatti, accettando l’iniziale conferimento dell’incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali. Detta adesione implica dunque l’accettazione dell’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di amministratore nel caso di applicazione della clausola in oggetto e in ogni caso senza risarcimento del danno (cfr. anche Trib. Milano n. 388/2015 e n. 4955/2016).