Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo penale possono coesistere, dovendo quest'ultimo colpire le "le cose pertinenti al reato per cui si procede" per l'ipotesi di "esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime" ed è finalizzato allo loro confisca in pro dello Stato.
Deve essere rigettata la domanda di annullamento per dolo di un contratto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata, allorché
(i) l’attore si sia servito, per tutto il corso delle trattative, dell’attività di consulenza di un notaio, suo professionista di fiducia,
(ii) che tale professionista, insieme all’attore, sia stato messo al corrente di ogni passaggio della trattativa, nonché
(iii) il definitivo accordo sul corrispettivo (di cui l’attore aveva contestato la congruità, ritenendolo sproporzionato rispetto al valore della società) sia stato raggiunto e ufficializzato mediante un messaggio di posta elettronica circolato a tutti i soggetti coinvolti nella trattativa (ivi compreso il notaio consulente dell’attore).
L'amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali non comprensibili, in difetto di giustificazione alcuna da parte del medesimo, è tenuto a rendere il conto di tali atti gestori e quindi di prova - su di lui incombente, secondo i principi generali della responsabilità per inadempimento (artt. 1176 e 1218 c.c.) - che si sia trattato di impieghi di denaro sociale per assolvere a debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa e, in difetto, dovrà restituire integralmente tali somme alla società attrice, ripristinandone il patrimonio.
E' improponibile la domanda di risoluzione del preliminare (e di conseguenza del contratto definitivo) fondata sul grave inadempimento identificato nella violazione delle clausole di "dichiarazione e garanzia" per falsa dichiarazione-sopravvenienza di debito e falsa dichiarazione in ordine alla situazione di insolvenza della società, nel caso in cui il contratto preliminare preveda il rimedio indennitario in luogo della risoluzione del medesimo. (altro…)
È viziata da genericità, ed è quindi inammissibile, l'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare nei confronti del passato organo amministrativo fondata sull’omessa svalutazione in blocco di tutti i crediti della società poi fallita nei confronti della clientela dovuta alla perdita di continuità aziendale. Al contrario, l’accertamento di un simile obbligo di svalutazione impone che l’attore indichi analiticamente le circostanze tali per cui ciascun credito era da svalutarsi
In materia di revoca dell'amministratore di società di persone ex art. 2259 c.c., in caso ricorso avverso detta revoca, proposto formalmente anche ai sensi dell’art. 2378 co. 3° c.c. ma da intendersi quale istanza cautelare di sospensione della revoca ad amministrare - in difetto di provvedimento tipico nel corpo dell’art. 2259 c.c. - ai sensi dell’art. 700 c.p.c.:
a) la disamina della fondatezza del ricorso è circoscritta dal contenuto originario della decisione impugnata, non essendo ammissibile che le ragioni di questa - salva sempre la loro illustrazione e miglior esplicazione - siano integrate solo in sede giudiziale con fatti e motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati in sede deliberativa dagli altri soci;
b) grava inoltre sulla società convenuta l’onere di provare la fondatezza degli addebiti in termini di sussistenza della giusta causa richiesta dall’art. 2259 co. 1° c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere dal rapporto amministrativo senza conseguenze ripristinatorie o risarcitorie;
c) per la revoca della facoltà di amministrare ex art. 2259 co. 1° c.c. è necessaria e sufficiente una giusta causa tale da far venire meno in capo agli altri soci l'affidamento risposto al momento della nomina (sia pur in sede di atto costitutivo) sulla correttezza e le attitudini del revocato (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23381 del 15/10/2013).
In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia né di revoca del sequestro conservativo (artt. 669-novies e decies nonché 675 c.p.c.), quanto piuttosto di un provvedimento relativo all’intervenuta sua attuazione. Pertanto, secondo la regola generale dettata dall’art. 669-duodecies c.p.c. (in quanto non derogata, nella specie, dagli artt. 672 e segg. c.p.c.) rimane competente a provvedere sull’istanza attuativa, pur essendo stato eseguito il sequestro nelle forme dell’espropriazione di quote di s.r.l. (e quindi, secondo la regola dettata dall’art. 2471 co. 1° c.c. per l’espropriazione a cui garanzia il sequestro è preordinato e con nomina di un custode da parte del giudice dell’esecuzione), lo stesso giudice che lo ha autorizzato.
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessari e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa. I requisiti dell'aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.
Deve essere pertanto rigettata la domanda, esperita da un socio di società a responsabilità limitata, di (i) accertamento della nullità di un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione e rinuncia tombale a ogni questione e pretesa originata dai rapporti sociali e lavorativi con la società convenuta, trattandosi, secondo la pretesa attorea, di una transazione nulla per assenza di reali contropartite rispetto alle rinunce effettuate dall’attore, e (ii) condanna della società all’immediata restituzione del finanziamento concesso in suo favore dal socio attore.
Nonostante, sulla base dell’art. 2497, c. 1, c.c., l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento sia riservata unicamente ai soci e ai creditori della società soggetta a tale attività, essa è volta a fare valere la responsabilità diretta (di tipo contrattuale) della società esercente l'attività di direzione e coordinamento per i danni che l’illegittima attività da quest’ultima esercitata abbia cagionato al patrimonio della società etero-diretta, in base ai principi generali di cui agli artt. 1173 e 1218 c.c. Pertanto, l’art. 2497, c. 1, c.c. svolge una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, ossia la società controllata. (altro…)
Deve essere rigettata la domanda, esperita dai soci di una società holding quotata, titolari di azioni di risparmio oggetto di conversione in azioni ordinarie, di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni causati agli attori dalle delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci con cui è stata deliberata (i) l’operazione di conversione obbligatoria, non subordinata all’adesione dei singoli azionisti, di azioni di risparmio, nonché (ii) la valorizzazione delle azioni di risparmio stesse (che, secondo le pretese attoree, avrebbe dovuto essere effettuata riconoscendo ad essi un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione), in quanto, con riferimento al punto sub (i), la soppressione della categoria delle azioni di risparmio è un’operazione straordinaria di riassetto organizzativo sorretta da un intento semplificatorio ragionevole e in sé lecita, una volta che sia raccolto il consenso della relativa assemblea speciale e sia assicurata a tutti i titolari delle azioni di risparmio un’equa valorizzazione del titolo, e con riferimento al punto sub (ii), la conversione delle azioni di risparmio non può essere equiparata ad una liquidazione dell’investimento, trattandosi piuttosto di una vicenda modificativa della società nel pieno esercizio della propria autonomia organizzativa e statutaria, con l’ulteriore considerazione che, in società aperte e quotate, l’anticipato scioglimento del rapporto con i singoli azionisti ex art. 2437 c.c. non conduce mai al riconoscimento ai recedenti di un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione, quanto piuttosto – ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, c.c. – alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo nei 6 mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’operazione che legittima il recesso dei soci dissenzienti.
Non è meritoria di accoglimento la richiesta del socio di vedersi attribuiti gli utili maturati e non corrisposti da una società qualora gli stessi utili siano stati determinati in un processo tributario attraverso un accertamento fiscale basato su elementi indiziari che, pur utilizzabili ex lege nel plesso della giurisdizione tributaria, prescindono dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal Codice civile affinché le presunzioni semplici possano assurgere a strumento di convincimento del giudice.
In caso di irregolarità gestorie, il giudice può ricorrere alla liquidazione in via equitativa del danno solo qualora il socio-attore alleghi o prospetti la specificità del danno da lui o dalla società subito.
Di conseguenza, gli addebiti relativi al mancato deposito dei bilanci mossi nei confronti dell’amministratore unico e relativi altresì alla violazione del diritto di informazione riconosciuto al socio costituiscono irregolarità che, in mancanza di specifica allegazione del danno, non permettono al giudice di intervenire nella fase di determinazione del danno