In tema di azione di responsabilità ex art. 146 della Legge Fallimentare, gli amministratori – anche di fatto – che hanno indebitamente maneggiato i fondi sociali non possono contestare genericamente la pretesa del curatore, bensì devono difendersi nel merito dimostrando specificatamente i fatti estintivi di tale domanda, deducendo in modo adeguato la causa che ha giustificato l’utilizzo i tali fondi.
La domanda di risarcimento avanzata nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2393 c.c. è inammissibile in assenza della relativa e necessaria delibera assembleare che la autorizza. Pertanto, su questa domanda risarcitoria non si configura alcun giudicato, potendosi quindi riproporre la domanda sia in un futuro giudizio di merito che in un futuro ricorso cautelare.
La convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata da parte del socio e non – secondo quanto previsto dallo statuto sociale – dall'organo gestorio non rappresenta un vizio della successiva deliberazione assembleare, purché il socio sia titolare della partecipazione richiesta dall'art. 2479 cod. civ. per sottoporre all'assemblea degli argomenti su cui deliberare (i.e., una partecipazione rappresentante almeno il terzo del capitale sociale).
In una azione sociale di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti degli amministratori ex art. 146 l. fall., l’attore è tenuto alla specifica allegazione dell’inadempimento da parte degli amministratori. Per converso – a fronte di tale allegazione – gli amministratori convenuti sono onerati della prova del fatto estintivo del diritto fatto valere e, pertanto, del proprio adempimento.
L’inadempimento da parte di una società a responsabilità limitata dell’obbligo di consentire ai soci che non partecipano all'amministrazione di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali o i documenti relativi all'amministrazione non costituisce di per sé una causa di invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio.
Il diritto di informativa ex art. 2476, comma 2, cod. civ., e il diritto di ispezione contabile sono tra loro connessi e complementari. Invero, le informazioni ottenute dal socio possono rivelarsi funzionali a individuare vizi di legittimità del bilancio da far valere nell'ambito di una eventuale impugnativa. Tuttavia, il presupposto logico per il confronto tra le informazioni rappresentate dalla società nel bilancio di esercizio e le informazioni ottenute dal socio è, per l’appunto, il possesso da parte di quest’ultimo delle informazioni richieste ex art. 2476, comma 2, cod. civ. Pertanto, in assenza di tali informazioni – anche in ragione dell’illegittimo ostacolo da parte degli amministratori – nulla è possibile affermare in ordine a ipotetici vizi del bilancio della società.
Affinché un soggetto possa considerarsi inserito nell'organizzazione societaria quale amministratore di fatto è necessaria una ingerenza nella gestione sociale che presenti caratteri di sistematicità e completezza e, pertanto, che non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali. Ne consegue che l’impedimento dell’amministratore di diritto allo svolgimento della propria funzione, così come la mera sottoscrizione di assegni sui conti della società, non sono di per sé idonei a provare un’ingerenza sistematica e continuativa nell'attività gestoria mediante l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore c.d. “di diritto”.
Il contratto di cessione delle quote di una società a responsabilità limitata deve essere dichiarato nullo, in quanto negozio simulato, nell'ipotesi in cui sia finalizzato a eludere l’aggressione da parte dei creditori sociali.
Affinché possa verificarsi la violazione del divieto di patto commissorio posto dall'art. 2744 cod. civ. non è sufficiente il trasferimento del bene dato a garanzia dell’adempimento di un certo credito, ma è necessario che il bene trasferito sia di valore superiore al credito garantito e che, pertanto, si generi una rilevante sproporzione tra il credito e il bene.
Non può essere accolta la domanda di annullamento di una delibera dell'organo amministrativo dal momento che l'attore, a giudizio del tribunale, avrebbe dovuto impugnare anzitutto la delibera assunta dall'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati dei soci di una cooperativa e non (unicamente) la delibera del consiglio di amministrazione, dal momento che quest’ultima è un atto meramente esecutivo della decisione assembleare già pienamente formata.
Qualora lo statuto di una società preveda una clausola compromissoria per la devoluzione a un collegio arbitrale di qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, è irrilevante che alla data della proposizione dell’azione monitoria l’attore abbia ceduto la propria partecipazione, poiché ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda.
È da configurarsi una responsabilità degli amministratori di una società nel caso in cui gli stessi presentino una domanda di ammissione al concordato “abusiva”, vale a dire unicamente finalizzata a posticipare in maniera fraudolenta il fallimento della società.
Il diritto all'emolumento riconosciuto dall'assemblea all'amministratore è un diritto individuale che non è ritrattabile in corso d’opera da parte dell’assemblea ma che può venir meno o esser modificato solo con il consenso dell’amministratore a cui è destinato.