L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.
Pertanto, nel caso in cui lo statuto di una società cooperativa per azioni preveda una durata della società superiore all’aspettativa di vita dei soci, l’art. 2437, co. 3, cod. civ. deve essere interpretato restrittivamente precludendo l’esercizio del diritto di recesso dal momento che, da un lato, si è in presenza di un sistema normativo in cui è difficile delimitare oggettivamente la durata sostanzialmente illimitata di una società e, dall’altro, nelle società di capitali si verifica un pregiudizio per il diritto di garanzia dei terzi creditori posto che, differentemente da quanto accade nelle società di persone, il socio recedente non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla società prima del recesso.
La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ. deve esser deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio stesso di rimuoverne (ove possibile) la causa, integra una previsione a tutela del socio volta a consentirgli di assumere comportamenti tesi a evitare la decisione di esclusione e a fare affidamento sul fatto che, fino alla predetta intimazione, l’esclusione non possa essere deliberata e comunicata. Costituisce, pertanto, vizio procedurale tale da causare l'annullamento dell'esclusione l'assenza tanto della previa intimazione al socio quanto della formale delibera. (altro…)
Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi con la suddetta società, ha diritto di richiedere con provvedimento d’urgenza agli amministratori della stessa la consultazione della documentazione sociale (ivi inclusi gli estratti conto bancari, le fatture passive e, se in forma scritta, tutte le proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con la relativa documentazione contabile ad essi inerente). (altro…)
Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., incombe sugli amministratori convenuti rendere preciso conto del denaro fuoriuscito dalle casse della società, non essendo quindi fondato il tentativo di ribaltare tale onere sul commissario liquidatore, contestandogli di non aver previamente verificato quali di tali prelievi corrispondessero ad un'effettiva operazione gestoria.
Soltanto con la volontaria rinuncia del mutuante al proprio credito da rimborso dei finanziamenti erogati, tali importi possono essere utilizzati per ripianare le perdite risultanti dal bilancio straordinario approvato della società mutuataria, laddove la loro unilaterale inclusione – approvata a maggioranza e contro la volontà del mutuante – fra le riserve di netto costituisce, oltre che un illecito contrattuale nei rapporti fra le parti, una patente violazione dei canoni di veridicità e correttezza sanciti dall’art. 2423 co. 2° c.c. tale da rendere (e imporre di dichiarare) nulla, sia la delibera di approvazione del bilancio, sia la successiva delibera di ricostituzione in aumento del capitale sociale previa imputazione a perdita delle riserve inesistenti approvata sulla base del primo e fallace presupposto di riclassificazione da parte della società mutuataria della somma finanziata tra le erogazioni in conto capitale anziché fra i debiti verso i soci per finanziamenti.
La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa all’esito di una peculiare “riunione dei soci”, la cui formale approvazione in contradditorio con gli espellendi sarebbe stata poi rimessa ad una successiva assemblea, secondo una ricostruzione della fattispecie espulsiva come “a formazione assembleare progressiva”, che deve ritenersi errata – o comunque, ingiustificata – in diritto.
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Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.
Il ricorso allo strumento ex art. 700 c.p.c. avanti ad un giudice incompetente, al solo scopo di riproporre poi avanti a lui iniziative cautelari di contenuto sostanzialmente equivalente a quelle già più o meno infruttuosamente esperite nella sede propria utilizzando lo strumento cautelare tipico, deve ritenersi non solo inammissibile, ma altresì palesemente abusivo e processualmente scorretto. (altro…)
Attesta il vero il Presidente di Assemblea che dia atto del "versamento" dell'aumento di capitale a mezzo di consegna di assegno circolare, ancorché tale assegno venga poi revocato dal sottoscrittore così che, quando presentato per l'incasso, non risulti più possibile per la società la materiale apprensione delle somme.
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Ogni pretesa creditoria idonea ad apportare modificazioni allo stato passivo di una procedura concorsuale deve essere necessariamente proposta con il rito prescritto per l’accertamento del passivo (nel caso di specie, dagli artt. 207-209 del R.d. n. 267/1942), a pena di improcedibilità della domanda stessa qualora essa sia proposta nelle forme ordinarie.