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Convocazione dell’assemblea dei soci nelle s.r.l. a base familiare
Nelle società a responsabilità limitata a base familiare, la prassi di convocare l’assemblea dei soci senza il rispetto delle formalità...

Nelle società a responsabilità limitata a base familiare, la prassi di convocare l’assemblea dei soci senza il rispetto delle formalità imposte dal legislatore non determina l’emersione di un tale da giustificare l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza volto a revocare tutti i componenti del consiglio di amministrazione.Laddove, infatti, la prassi operativa si fondi su riunioni informali tra i soci, peraltro dipendenti della società, è pacifico che la condivisione delle informazioni possa avvenire con una variegata serie di modalità e in momenti non ufficiali, senza che l’eventuale mancato rispetto delle formalità di convocazione provi la carenza di una volontà assembleare. D’altro canto, il fatto che le irregolarità nella convocazione delle riunioni dei soci e nella effettiva e ufficiale presenza degli stessi risultino cessate a una certa data non permette di ravvisare in concreto il periculum di una reiterazione di tali condotte ad opera dei membri dell’organo amministrativo.

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Amministratori dimissionari e sostituzione di quelli rimasti in carica
La clausola statutaria che dispone che “se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono...

La clausola statutaria che dispone che “se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare” pone una regola organizzativa che attiene alla sostituzione degli amministratori dimissionari, riproponendo la previsione dell’art. 2386, co. 2, cod. civ., senza intaccare il diritto dell’assemblea di revocare gli amministratori rimasti in carica.

Una siffatta clausola indica, dunque, che il venir meno di alcuni consiglieri non comporta la cessazione automatica dell’intero consiglio (regola simul stabunt simul candent), ma non incide in alcun modo sul potere dell’assemblea di revocare gli amministratori rimasti in carica. Tale potere spetta, infatti, ex art. 2383, co. 3, cod. civ. all'assemblea dei soci che può decidere di esercitarlo in modo autonomo, dal momento che la facoltà di revoca degli amministratori è una forma di autotutela privata il cui esercizio è libero entro il confine della giusta causa (cfr. Cass civ., Sez. I, n. 2037/2018).

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Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed errore materiale
È inefficace la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, nel caso...

È inefficace la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, nel caso in cui la digitazione della denominazione sociale della società destinataria della notifica contenga un errore di battitura.

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Vizi nella redazione del bilancio e genericità delle contestazioni
Limitarsi a contestare la redazione del bilancio secondo criteri non liquidatori, senza fare alcuno specifico riferimento a singole poste inficiate...

Limitarsi a contestare la redazione del bilancio secondo criteri non liquidatori, senza fare alcuno specifico riferimento a singole poste inficiate da criteri di valorizzazione improntati a una erronea prospettiva di continuità aziendale, non integra, per eccessiva genericità, il fumus di fondatezza della impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio, asseritamente nulla - a dire di parte attrice ricorrente - per violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nel caso di specie - relativo a una richiesta cautelare di sospensione ex art. 2378, comma 3, cod. civ. delle delibere impugnate ai sensi degli artt. 2479-ter e 2378 cod. civ. - tale (generica) censura risulta, peraltro, smentita dal richiamo di parte convenuta alla precisazione di cui alle note integrative di tutti i bilanci in discussione, precisazione che richiama la redazione dei documenti contabili “in un’ottica liquidatoria della società”.

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Transazione stipulata solo da un condebitore e azione di responsabilità “allargata” esercitata dalla curatela
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la coincidenza tra l’oggetto della transazione stipulata dalla società e da uno...

In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la coincidenza tra l'oggetto della transazione stipulata dalla società e da uno solo dei condebitori e il danno domandato agli altri, fa sì che di tale transazione possano avvalersi anche i condebitori che non abbiano partecipato alla stipulazione, in applicazione dell’art. 1304, co. 1, cod. civ.

Nel caso di specie, il curatore fallimentare aveva proposto una serie di domande di risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, dei sindaci e di una banca che, pur essendo nella condizione di cogliere prima facie le grossolane alterazioni dei bilanci, aveva proseguito nell'erogazione del credito, peggiorando così la situazione economico-patrimoniale della società. Pur essendo stati tali soggetti convenuti in distinti processi, non v’è stato dubbio nel ritenere che alla base delle richieste vi fosse un’obbligazione solidale dal lato passivo, dal momento che il risarcimento domandato dipendeva da un unico danno cui erano chiamati a rispondere (sebbene con un diverso grado di colpa) ciascuno dei condebitori per fatti concorrenti, collegati e ugualmente costitutivi della fattispecie.

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Applicazione della disciplina delle s.r.l. alle s.coop. e revoca cautelare dell’amministratore
L’amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua...

L'amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua condotta sostanzialmente ostruzionistica e incurante dell'interesse della società, la paralisi dell'attività sociale può essere revocato in via d'urgenza con il provvedimento cautelare di cui agli artt. 700 cod. proc. civ. e 2476, comma 3, cod. civ., in quanto tale condotta è foriera di rilevante pregiudizio per la società e, pertanto, da considerarsi di rilevante gravità.
E' invece irrilevante che la condotta dell'amministratore resistente sia o meno riconducibile a compiti gestori esclusivi del presidente dell'organo amministrativo, dal momento che siffatta condotta si risolve comunque in una prevaricazione gestoria come tale idonea ad essere valutata ai fini di cui all'art. 2476 cod. civ. in quanto recante pregiudizio all'intero assetto societario.
Nello specifico, è stata ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 2476 cod. civ. in tema di società a responsabilità limitata, dato l'espresso richiamo dello statuto della società cooperativa alle norme che regolano le s.r.l., in conformità a quanto disposto dall'art. 2519, comma 2, cod. civ.

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La rappresentanza della società in nome collettivo dopo la nomina del liquidatore
Ai sensi degli artt. 2278, comma 2, e 2310 cod. civ., la rappresentanza della società in nome collettivo, a partire...

Ai sensi degli artt. 2278, comma 2, e 2310 cod. civ., la rappresentanza della società in nome collettivo, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina.
Nel caso di specie, è stato ritenuto irrilevante il fatto che dall'estratto del Registro delle Imprese attestante l'iscrizione dell'atto di nomina del liquidatore figuri anche l'iscrizione dei soci amministratori, di per sé relativa alle vicende sociali antecedenti ma certo non in grado di elidere la disposizione di legge in questione.

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Manifesta erroneità nella determinazione dell’esperto del valore di liquidazione da recesso
Il richiamo al primo comma dell’art. 1349 cod. civ. operato dall’art. 2473, terzo comma, cod. civ. deve essere inteso nel...

Il richiamo al primo comma dell’art. 1349 cod. civ. operato dall’art. 2473, terzo comma, cod. civ. deve essere inteso nel senso che la valutazione di erroneità della determinazione del valore delle partecipazioni da parte dell’esperto nominato dal tribunale deve essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all’operato dell’esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. Così anche il carattere manifesto dell’erroneità della valutazione deve essere rapportato alla evidenza dell’errore rispetto alle conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze.
Nel caso di specie, la domanda ex art. 1349 cod. civ. della società attrice - fondata sull'asserito carattere manifestamente iniquo ed erroneo della determinazione effettuata dall'esperto in quanto basata sul solo metodo patrimoniale semplice (non affiancato da riscontri reddituali) senza tenere conto dell'avviamento negativo - viene accolta dal Tribunale adito, con rideterminazione del valore delle quote di partecipazione dei soci convenuti receduti quale pari a zero, come indicato dal CTU nominato in causa, e conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti.

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Compravendita di quote sociali e garanzia su eventuali passività c.d. occulte
Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto...

Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto l'assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto di cessione può essere validamente invocata solo se gli acquirenti dimostrano l'effettivo danno subìto. A tal fine non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, ma è necessario provare l'esborso degli acquirenti per far fronte alle passività sottaciute nel contratto.

Per l'accertamento di passività sociali ulteriori a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al contratto di cessione di quote sociali è richiesta la prova sulla circostanza che le passività contestate siano effettivamente diverse e ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili sulla base delle quali si è perfezionato l'accordo.

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Diritto di convocazione dell’assemblea in caso di inerzia dell’amministratore
Il combinato disposto del comma 1 e 4 dell’art. 2479 cod. civ. permette al socio detentore di almeno un terzo...

Il combinato disposto del comma 1 e 4 dell’art. 2479 cod. civ. permette al socio detentore di almeno un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea allo scopo di pronunciarsi su argomenti ritenuti rilevanti. Siffatto orientamento, che abilita il socio a convocare l’assemblea in caso di inerzia astratta e potenziale dell’amministratore, va condiviso anche nel caso in cui lo statuto espressamente demandi la convocazione all’organo gestorio.

03/04/2020

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Usucapione su titoli azionari
Il possesso utile ai fini dell’usucapione abbreviata su titoli azionari nominativi deve essere continuativo e ininterrotto per almeno dieci anni...

Il possesso utile ai fini dell’usucapione abbreviata su titoli azionari nominativi deve essere continuativo e ininterrotto per almeno dieci anni e acquistato in buona fede ovvero, ai sensi dell’art. 1147 cod. civ., ignorando di ledere l’altrui diritto. In particolar modo, il possesso del titolo azionario deve essere caratterizzato dall’intestazione del titolo, dall’iscrizione nel libro soci e dall’esercizio dei diritti di natura amministrativa o economica riguardanti la qualità di socio.

30/01/2020

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Vendita di quota di srl con prezzo dilazionato e sequestro per mancata prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo
Nell’ipotesi di vendita di quota di s.r.l. con prezzo dilazionato e con previsione dell’obbligo della parte acquirente di prestare –...

Nell’ipotesi di vendita di quota di s.r.l. con prezzo dilazionato e con previsione dell’obbligo della parte acquirente di prestare - entro una certa data dalla stipula - una fideiussione a favore della parte venditrice, quest’ultima, a seguito del mancato rilascio della fideiussione nei termini, può presentare ricorso volto ad ottenere il sequestro giudiziario (artt. 670 c.p.c. e 2471bis c.c) della quota venduta.

Sussiste il fumus boni juris se il contratto prevede la mancata prestazione della garanzia quale evento oggetto di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e se la parte venditrice ha dichiarato di volersi avvalere di detta clausola.

Sussiste il periculum in mora di fronte al rischio di trasferimento delle quote a terzi al fine di sottrarle alla parte che le rivendica a seguito della risoluzione del contratto, o di impedirne la restituzione a questa, nel periodo necessario alla definizione del giudizio di merito, circostanza che può rendere opportuna la nomina di un custode d’ufficio ai sensi dell’art. 676 c.p.c.

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