Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt. 2392 e 2393 c.c.) la quale abbia ad oggetto il ristoro dalle conseguenze pregiudizievoli derivate alla società da un contenzioso avente avuto ad oggetto un contratto stipulato dall’amministratore stesso allorquando, essendo oggetto del sindacato giudiziale la modalità con cui egli abbia proceduto a concludere il contratto, la condotta tenuta e le scelte effettuate nella fase patologica del rapporto contrattuale con la controparte, le scelte dell’amministratore non risultano ex ante irragionevoli né eccessivamente rischiose per la società essendo decisioni sostenute da un’adeguata informazione risultante anche dalla previa consultazione con il legale della società e con gli altri consiglieri di amministrazione, nonché da una forte ragione economica, maggiormente tutelante gli interessi della società. (altro…)
Gli eredi del socio defunto di una snc posta in liquidazione dai soci superstiti sono da ritenere non già soci, ma titolari ex art. 2284 c.c. del diritto (non alla liquidazione della quota di pertinenza del loro dante causa al momento del decesso ma) ad ottenere, una volta terminata la liquidazione, l’ammontare del residuo attivo di liquidazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del loro dante causa, diritto questo azionabile sia nei confronti della snc sia nei confronti dei soci della stessa, solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.
Gli eredi del socio defunto, in quanto creditori, non sono di per sé legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, poiché la revoca è configurata quale modifica dei patti sociali richiedente il consenso unanime dei soci: questi ultimi soli legittimati a chiedere una pronuncia sostitutiva rispettivamente al presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, e al Tribunale per la revoca del liquidatore.
Agli eredi del socio defunto può tuttavia essere riconosciuta la legittimazione in via surrogatoria dalla disciplina ex art. 2900 c.c. quando le azioni di revoca dei liquidatori negligenti quella avente ad oggetto azione risarcitoria sociale nei confronti degli stessi siano trascurate dai soci e dalla società loro debitori, tenuto conto, quanto in particolare alla revoca del liquidatore, del rilievo della posizione del creditore particolare del socio ricavabile dalla disciplina ex art.2270 cc, nella quale tale creditore è legittimato ad ottenere lo scioglimento del rapporto sociale ed è dunque legittimato ad incidere sulla stessa persistenza del legame societario del proprio debitore.
Non può essere richiesta in via d'urgenza la nomina di liquidatore giudiziario, non corrispondendo tale richiesta ad alcuna azione di merito, la nomina del liquidatore di società di persone potendo essere richiesta ex art.2275 cc al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione solo in presenza di inerzia o disaccordo al riguardo dei soci.
La domanda giudiziale con cui l'organo amministrativo di una cooperativa chiede di accertare e dichiarare la validità della propria delibera che ha escluso il socio moroso non è meritevole di accoglimento per difetto della condizione dell’interesse ad agire, in quanto non è stato dedotto alcun elemento di incertezza oggettiva di tale fatto.
(altro…)
È risolto per grave inadempimento il contratto con cui una parte, a fronte del ricevimento di un pacchetto di azioni, non abbia provveduto, pur sollecitata ed intimata più volte, al pagamento del relativo prezzo.
Non è dilatoria né sconsiderata la condotta intrapresa dall'amministratore unico di una società che - in situazione di verosimile cessazione della continuità aziendale - abbia agito contemperando lo scioglimento della società con l’esigenza di non disperdere il valore della società ricercando medio tempore partner strategici.
(altro…)
Le questioni relative alla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito e la domanda al risarcimento dei danni per dolo incidente ex art. 1440 c.c. rientrano nell’ambito di applicazione e di operatività di una clausola compromissoria se il tenore letterale di tale clausola arbitrale – non facendo espresso richiamo al relativo contratto – è così ampio da ricomprendere qualsiasi controversia, disputa o disaccordo che riguardi il rapporto tra le parti e la conseguente situazione di squilibrio prodotta sul piano contrattuale.
In sede monitoria, il decreto ingiuntivo è revocato se la creditrice opposta, su cui grava l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa secondo gli ordinari mezzi di prova, non ve ne fornisce alcuna.
In tema di azione di responsabilità ex art. 146 della Legge Fallimentare, gli amministratori – anche di fatto – che hanno indebitamente maneggiato i fondi sociali non possono contestare genericamente la pretesa del curatore, bensì devono difendersi nel merito dimostrando specificatamente i fatti estintivi di tale domanda, deducendo in modo adeguato la causa che ha giustificato l’utilizzo i tali fondi.
La domanda di risarcimento avanzata nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2393 c.c. è inammissibile in assenza della relativa e necessaria delibera assembleare che la autorizza. Pertanto, su questa domanda risarcitoria non si configura alcun giudicato, potendosi quindi riproporre la domanda sia in un futuro giudizio di merito che in un futuro ricorso cautelare.
La convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata da parte del socio e non – secondo quanto previsto dallo statuto sociale – dall'organo gestorio non rappresenta un vizio della successiva deliberazione assembleare, purché il socio sia titolare della partecipazione richiesta dall'art. 2479 cod. civ. per sottoporre all'assemblea degli argomenti su cui deliberare (i.e., una partecipazione rappresentante almeno il terzo del capitale sociale).
In una azione sociale di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti degli amministratori ex art. 146 l. fall., l’attore è tenuto alla specifica allegazione dell’inadempimento da parte degli amministratori. Per converso – a fronte di tale allegazione – gli amministratori convenuti sono onerati della prova del fatto estintivo del diritto fatto valere e, pertanto, del proprio adempimento.
L’inadempimento da parte di una società a responsabilità limitata dell’obbligo di consentire ai soci che non partecipano all'amministrazione di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali o i documenti relativi all'amministrazione non costituisce di per sé una causa di invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio.
Il diritto di informativa ex art. 2476, comma 2, cod. civ., e il diritto di ispezione contabile sono tra loro connessi e complementari. Invero, le informazioni ottenute dal socio possono rivelarsi funzionali a individuare vizi di legittimità del bilancio da far valere nell'ambito di una eventuale impugnativa. Tuttavia, il presupposto logico per il confronto tra le informazioni rappresentate dalla società nel bilancio di esercizio e le informazioni ottenute dal socio è, per l’appunto, il possesso da parte di quest’ultimo delle informazioni richieste ex art. 2476, comma 2, cod. civ. Pertanto, in assenza di tali informazioni – anche in ragione dell’illegittimo ostacolo da parte degli amministratori – nulla è possibile affermare in ordine a ipotetici vizi del bilancio della società.