Le disposizioni dell'art. 2482-bis ss. c.c. non trovano spazio una volta disposta la messa in liquidazione della società, poiché esse disciplinano gli obblighi dell'amministratore che - in fase antecedente alla liquidazione - rilevi (altro…)
La denuntiatio con la quale il socio intenzionato a cedere la propria quota (promittente) comunica alla restante compagine tale circostanza al fine di permettere agli altri soci l'esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto non rappresenta una offerta contrattuale, ma una mera dichiarazione di intenzione di vendita a un terzo. Si tratta di un invito a contrarre da cui non sorge nessun obbligo immediato a carico del socio promittente, il quale resta libero anche di non stipulare il contratto cui la prelazione è riferita.
Nella prelazione statutaria, la comunicazione agli altri soci non fa sorgere in capo al socio promittente un vincolo giuridico analogo ad una proposta irrevocabile o alla concessione di un diritto di opzione. Il socio destinatario della comunicazione non ha il potere di costituire il rapporto contrattuale finale mediante la manifestazione della propria volontà di esercitare la prelazione. La prelazione è un patto estraneo alla conclusione del contratto di trasferimento di quote, per il quale è richiesta, dopo la comunicazione del promittente e la risposta del socio promissario, una ulteriore accettazione del promittente.
Ciò posto, qualora il socio promissario risponda manifestando l'intenzione di esercitare la prelazione solo per una porzione della quota del promittente non può ritenersi perfezionato alcun vincolo negoziale tra le parti.
Nei procedimenti volti ad accertare la responsabilità degli amministratori verso la società, ovvero ad ottenere la loro revoca, la s.r.l. è litisconsorte necessaria e la nomina del curatore speciale per la rappresentanza in giudizio della società avviene previa valutazione circa la sussistenza dei relativi presupposti da parte dell’organo giudicante. La nomina è finalizzata a garantire alla società l’effettività della difesa in giudizio e pertanto, quando questa avviene, le conseguenti spese di lite debbono rimanere a carico della società beneficiaria effettiva della nomina stessa.
In difetto di adeguata prospettazione, fondata sull’allegazione di specifiche violazioni di doveri di legge o statuto, non può essere addebitato all’amministratore semplicemente il mancato pagamento dei debiti della società, dei quali, in base ai principi generali che fondano la responsabilità patrimoniale, risponde solo l’ente con il suo patrimonio.Diversamente, il mancato pagamento di sanzioni, interessi e aggi maturati sul debito tributario e previdenziale rimasto insoluto, che è relativo a poste suscettibili di ineludibile incremento con il trascorrere del tempo, sottende la violazione dell’obbligo che grava su ciascun amministratore di evitare o quantomeno ridurre il più possibile tale aggravio - anche laddove dipenda esclusivamente dal trascorrere del tempo - ricorrendo ai rimedi previsti dalla legge.
E’ certo che se più amministratori si succedono nella carica, ciascuno deve rispondere dei soli maggiori oneri maturati nel periodo di tempo in cui ha rivestito la carica.
Al fine di valutare secondo i canoni di buona fede oggettiva la correttezza del comportamento di una parte che dichiari di ritenere divenuto inefficace un term sheet per il mancato avveramento di una condizione sospensiva priva di un termine specifico, occorre considerare gli interessi dedotti in contratto per verificare se era ormai decorso un lasso di tempo ragionevole entro il quale secondo il regolamento contrattuale si sarebbe dovuta verificare la condizione sospensiva ovvero se al momento della dichiarazione della parte poteva ancora ritenersi presente l'interesse contrattuale al suo mantenimento.
E' infondata l’eccezione di difetto di legittimazione e di difetto di interesse ad agire in capo all’attore, non più socio al momento della proposizione dell’impugnazione, dal momento che nel caso in esame il venir meno della qualità di socio è diretta conseguenza della deliberazione impugnata.E' legittima, in sede di aumento di capitale, la compensazione delle perdite con i crediti verso i soci per finanziamenti, in quanto la compensazione è un mezzo di estinzione delle obbligazioni.
Il diritto al compenso degli amministratori, ad essi riconosciuto in via generale sulla base delle norme in materia di mandato, può essere derogato dallo statuto sociale
La circostanza che l'assemblea venga convocata presso il padiglione di una fiera ad orario notturno (22.45) non costituisce di per sé elemento idoneo a configurare una ragione di annullabilità delle deliberazioni per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo.
L’art. 2479 bis comma 3 c.c., nel prevedere che l’assemblea dei soci si riunisce presso la sede della società, fa salva ogni diversa previsione dell’atto costitutivo che, se non prodotto agli atti, non può dirsi violato.
L’illecito gestorio consistente nell’annotazione in contabilità di costi e spese effettivamente sostenuti dalla società, sia pure in mancanza di causa, non necessariamente si traduce nella falsa rappresentazione in bilancio della situazione economica della società che recepisca le annotazioni di esborsi effettivi.
Ai fini della declaratoria di nullità del bilancio è indispensabile la puntuale allegazione da parte del socio di come gli addebiti gestori denunciati, sicuramente fonte di responsabilità dell’amministratore, si siano tradotti anche in vizi specifici e propri del bilancio impugnato, determinando la falsità di appostazioni specificamente individuate. Pertanto, anche se la società convenuta nella comparsa di costituzione nel procedimento di revoca dell’amministratore, quando era rappresentata dal curatore speciale, ha ammesso gli addebiti gestori denunciati dalla socia attrice ed in particolare quelli desumibili dalle incongruenze ed anomalie delle scritture contabili, la mancanza di qualsiasi indicazione dei vizi specifici che ne sarebbero derivati nei bilanci impugnati e l’omessa produzione in giudizio dei relativi documenti rendono impossibile qualsiasi accertamento in ordine al se e come gli illeciti gestori si siano tradotti nella rappresentazione inveritiera della realtà della situazione patrimoniale ed economica con riferimento a specifiche e ben individuate poste di bilancio.Le stesse lacune rendono privo di qualsiasi fondamento probatorio anche il motivo di impugnazione fondato sul conflitto di interesse fra la socia di maggioranza che avrebbe votato l’approvazione dei bilanci impugnati attraverso lo stesso amministratore della società per celare il drenaggio di risorse aziendali in suo favore: in mancanza specifica indicazione dei vizi delle annotazioni di bilancio che sarebbero state piegate a tale scopo non può ritenersi dimostrato, ai sensi dell’art. 2479 ter comma 2 c.c., che la socia di maggioranza abbia perseguito un interesse confliggente con quello della società attraverso l’approvazione di bilanci contenenti una rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa inveritiera e potenzialmente dannosa per la società.
La fattispecie di nullità a cui fa riferimento l’art. 2479 ter comma 3 c.c. (delibera “presa in assoluta mancanza di informazione”) si configura solo quando il socio non abbia avuto “informazione” del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione e, dunque, alla mancata convocazione del socio per l’assemblea o alla mancata possibilità di esprimere la sua opinione, per le decisioni prese al di fuori del metodo assembleare, ma non anche quando difetti di informazioni sul merito della decisione da adottare.
Non può ritenersi completamente estraneo alla materia da trattarsi e descritta come “ratifica operazione di affitto d’azienda del 6.9.2016” il conferimento all’amministratore, nell’ambito dell’operazione di affitto, del mandato a verificare, ove nell’interesse della società, la possibilità di inserire nel contratto anche il patto di opzione di vendita dell’azienda, trattandosi nella situazione di una società da tempo in difficoltà finanziaria di decisione consequenziale all’affitto d’azienda ampiamente ricorrente nella prassi dei tentativi imprenditoriali di gestione della crisi.
L'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci.
Deve ritenersi inammissibile per carenza del requisito della residualità il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l'esecuzione specifica di un obbligo di contrarre in un contesto in cui il ricorrente chiede che venga accertato il suo diritto a rendersi definitivamente acquirente di una partecipazione societaria (a ciò essendo invero deputato lo strumento del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.).
La opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 cc -così come la opposizione dei creditori alla riduzione del capitale ex artt. 2445 e 2482 cc- consiste in un giudizio contenzioso assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole della operazione rispetto alla posizione dei creditori, carattere pregiudizievole il cui accertamento all’esito del giudizio comporta la definitiva ineseguibilità della delibera approvante la fusione, mentre la introduzione della opposizione comporta di per sé effetti sospensivi ex lege della efficacia di tale delibera, effetti sospensivi a loro volta rimuovibili tramite la specifica autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione.
Il fondamento dell'opposizione riposa nel rischio che il compimento dell'operazione possa pregiudicare le ragioni non di qualsiasi (contro)interessato, ma quelle dei soggetti che vantino nei confronti di uno dei soggetti in procinto di fondersi un vero e proprio diritto di credito: inteso (i) come ius ad personam e non ad rem o comunque di altro genere, e (ii) la cui garanzia risieda nella generale consistenza patrimoniale finale dell’incorporante ai sensi e per gli effetti degli artt. 2740 e 2741 c.c.
Se l’individuazione dei diritti di credito che legittimano all’opposizione può -almeno secondo alcune opinioni- estendersi anche ai titolari di crediti non liquidi, inesigibili, sottoposti a condizione e persino contestati, è pur sempre necessario che il credito (oltre che essere, appunto tale) sia sorto, vale a dire che la sua fonte risieda in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter co. 3° c.c.; se pur, per ragioni attinenti all’atto o negozio genetico, non ancora suscettivo di esplicare tutti i suoi effetti.
Nel caso in cui risulti provato a carico dell'amministratore di società fallita l'addebito di causazione del dissesto, il pregiudizio subito dai creditori può essere identificato nell’intero ammontare dei crediti ammessi al passivo fallimentare, tale importo corrispondendo di per sé al pregiudizio subito dai creditori rimasti insoddisfatti a seguito del fallimento, la cui causazione è appunto direttamente addebitabile all'amministratore, potendosi così rinvenire la ricorrenza di nesso causale tra l’addebito ed il pregiudizio.
La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.
L’onere probatorio concernente la dimostrazione dei fatti sui quali è fondata la revoca grava sulla società.
In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte; resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza.