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Cessione di partecipazioni sociali e applicazione analogica del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.
Il divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. può applicarsi analogicamente anche ai soci nell’ipotesi della cessione della partecipazione sociale...

Il divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. può applicarsi analogicamente anche ai soci nell’ipotesi della cessione della partecipazione sociale di governo della società e, nello specifico, del socio di riferimento (anche non unico) cui è riconducibile l’attività di impresa allorché sia autonomamente titolare di adeguata conoscenza dei clienti e dell’organizzazione aziendale, sufficiente a consentirgli l’esercizio di concorrenza differenziale nei confronti dell’acquirente. L’operatività di suddetto divieto rimane subordinata ad un giudizio di “idoneità” della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta.

Nel caso di cessione d’azienda, può integrare una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., la presa di contatto della clientela altrui in maniera sistematica quando si inserisce nel quadro di comportamenti tendenti a svuotare l’azienda trasferita dei mezzi necessari per la sua prosecuzione nell’immediato periodo successivo al trasferimento e ad acquisire l’avviamento di quest’ultima.

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Vendita di bene sociale ad un prezzo vile e sequestro conservativo
L’accertamento in sede di CTU di una enorme divergenza tra il prezzo di vendita di beni sociali ed il loro...

L'accertamento in sede di CTU di una enorme divergenza tra il prezzo di vendita di beni sociali ed il loro reale valore di mercato rappresenta circostanza estremamente grave sotto il profilo della possibile responsabilità degli amministratori, tale da comportare la concessione del sequestro conservativo, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto circostanza aggravante il fatto che il socio di maggioranza abbia consentito agli amministratori di effettuare tale operazione, del tutto dannosa per la società, dimostrando l'assenza di qualsivoglia cura di vigilare sull'operato degli stessi, neppure ex post, non avendo adottato alcuna iniziativa a tutela del capitale, anzi avendo mostrato un atteggiamento del tutto adesivo, se non addirittura di indirizzo e supporto, dell'operato degli amministratori].

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Azione di responsabilità degli amministratori: i presupposti della misura cautelare
Con riferimento al procedimento cautelare avviato nel più ampio contesto del giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità di...

Con riferimento al procedimento cautelare avviato nel più ampio contesto del giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità di un amministratore nei confronti della società, integra il requisito del fumus boni iuris la condotta dell'amministratore che determini l'effettuazione del rimborso, da parte della società, di un finanziamento soci nel momento in cui la società versava in una situazione di crisi di liquidità, desumibile dall'incapacità della stessa a far fronte ai suoi debiti. Quanto al periculum in mora, lo stesso si deve ritenere integrato qualora il resistente abbia posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio successivamente alla diffida del fallimento, soprattutto allorquando la condotta dispositiva trasformi la natura dei beni costituenti il patrimonio del debitore in res più facilmente occultabili alle azioni dei creditori, quali il denaro.

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Espressione della volontà del socio alla rinuncia al credito derivante da un finanziamento soci
La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva...

La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva di patrimonio netto al fine di evitare l’azzeramento del capitale sociale, è espressione della volontà di patrimonializzare la società. In tal senso, la mancanza di una formula sacramentale non costituisce un elemento determinante nella ricostruzione della volontà del socio: il fatto che quest’ultimo abbia espressamente contestato l’omessa contabilizzazione da parte degli amministratori dell’apporto capitale tra le riserve chiarisce nitidamente la volontà di rinuncia al credito.

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Principi in tema di risoluzione del contratto per inadempimento
In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., accertamento che va effettuato con riguardo esclusivo alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed all’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento.

In merito ai criteri alla stregua dei quali valutare la gravità dell’inadempimento, occorre tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l’indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità.

L’interesse richiesto dall’art. 1455 c.c., non può che consistere nell’interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita e deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l’inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie.

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Contraffazione di marchio per violazione della rete di distribuzione selettiva e non alternatività tra l’applicazione della clausola risolutiva espressa e gli ordinari rimedi risolutori
È principio ormai affermato che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi legittimi ostativi...

È principio ormai affermato che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi legittimi ostativi all’esaurimento, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati.

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per errato calcolo dell’ammortamento
Secondo il disposto dell’OIC 24 par. 60 “Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve...

Secondo il disposto dell’OIC 24 par. 60 “Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”, talché è l’intero costo delle immobilizzazioni e non già l’incremento di valore delle immobilizzazioni registrato nell’esercizio a fungere da base per l’applicazione dell’ammortamento [nel caso di specie, il Tribunale ha fatto discendere dalla erroneo computo degli ammortamenti e, quindi, dalla non veritiera indicazione dell'ammontare delle immobilizzazioni immateriali, la violazione del principe di chiarezza, con conseguente declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio].

In ragione del principio di continuità dei bilanci, la mancata impugnazione dei bilanci degli esercizi precedenti non esime il giudice dal valutare violazioni dei principi di veridicità che abbiano avuto ripercussioni sul bilancio impugnato rendendolo a sua volta inveritiero. Si tratterà bensì di valutazione incidentale che, come tale, non comporta la declaratoria di invalidità di quello precedente, ma si tratta di valutazione consentita sia in ragione della rilevabilità anche d’ufficio dei vizi di nullità, sia in relazione alla tempestiva rilevazione in sede di impugnazione del bilancio successivo (art. 2379 commi 1 e 2 c.c.). La mancata impugnazione, dunque, costituisce preclusione all’esercizio dell’azione, ma non impedisce la valutazione incidentale delle informazioni contenute nei bilanci precedenti non impugnati in quanto si riflettano su quelle offerte nel bilancio impugnato rendendolo a sua volta nullo.

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Ammissibilità e interesse dell’intervento di terzo e la retroversione degli utili tra opzioni difensive e preclusioni processuali
Ai sensi dell’art. 268 c.p.c., il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice...

Ai sensi dell'art. 268 c.p.c., il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio fissando l’udienza collegiale per la discussione, così spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso ed anche se le parti siano state invitate dall’istruttore a precisare le conclusioni l’intervento del terzo deve dunque ritenersi ammissibile. Ai fini dell'accertamento dell'interesse del terzo a fondare il proprio intervento in causa è sufficiente che esso trovi effettivo e concreto riscontro nelle domande delle parti adiuvate, a prescindere dalla loro ammissibilità e fondatezza.

Poiché l’istituto della retroversione degli utili si pone sostanzialmente in via alternativa alla tutela risarcitoria classica, è necessario che della scelta dell’opzione dell’applicazione della retroversione degli utili in via alternativa rispetto alla valutazione del profilo del lucro cessante sia data esplicita e chiara manifestazione mediante la proposizione della specifica domanda, entro il termine assegnato per il deposito della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., che segna in via definitiva il limite per le preclusioni assertive. Tale necessità non è soddisfatta da un mero ed isolato richiamo nel corpo dell’atto di citazione del solo termine “retroversione” e non formulata come domanda specifica nelle conclusioni.

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Contratto preliminare di cessione di azienda e sequestro conservativo
Il sequestro conservativo a cautela delle obbligazioni assunte nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita [nel caso di specie, di...

Il sequestro conservativo a cautela delle obbligazioni assunte nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita [nel caso di specie, di azienda] può riguardare esclusivamente la cautela dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito e non quella dell'adempimento dell'obbligazione di trasferire la proprietà all'acquirente; obbligazione di per sé insuscettibile di pignoramento ed esecuzione forzata.

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Obbligazioni convertibili in azioni: applicazione della clausola compromissoria, natura e operatività
La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto di una società può essere riferita alle controversie che abbiano la...

La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto di una società può essere riferita alle controversie che abbiano la loro causa petendi nel contratto sociale o ad esse connesse, ma non anche alle controversie in relazione alle quali il contratto sociale costituisca solo un presupposto storico. Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, la causa petendi non si fonda sul contratto sociale bensì sul possesso dei titoli obbligazionari e sul regolamento obbligazionario. Pertanto, non trova applicazione la clausola compromissoria.

Le obbligazioni convertibili in azioni hanno natura di titoli di credito al portatore, per cui il trasferimento del titolo opera con la consegna ex art. 2003 co. 1 c.c. e, giusta applicazione dell’art. 2003 comma 2 c.c., nel rapporto con il debitore, la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis, sicché il debitore ha il dovere di adempiere.

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Momento di operatività del recesso e perdita dello status socii
Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non riceve la liquidazione della sua quota, rimane...

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non riceve la liquidazione della sua quota, rimane titolare di tale quota di partecipazione al capitale sociale e può, dunque, esercitare le facoltà e i diritti in essa incorporati [nel caso di specie, sulla base di tale principio, il Tribunale ha affermato l'operatività della clausola compromissoria inclusa nello Statuto].

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Azione del socio di s.r.l.
L’azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società”...

L'azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società” nei confronti sia di amministratori in carica che di ex amministratori è un'azione (i) volta ad ottenere il ripristino dell’integrità patrimoniale della s.r.l. (che è l’ente beneficiario sostanziale della pronuncia richiesta, e che è litisconsorte necessaria sia nel processo, che nella fase cautelare in corso di causa), (ii) diretta nei confronti di tutti gli amministratori o ex amministratori della s.r.l., in solido.
Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il pregiudizio subito dal patrimonio sociale, in considerazione del contributo causale ascrivibile all’apporto dato da ciascuno di essi al determinarsi del danno comunque ascrivibile, in via principale ex art. 2476 c.c., agli amministratori. Il parametro di condotta in base al quale deve essere valutata la condotta degli “estranei” chiamati a rispondere in solido con gli amministratori di una s.r.l. (nel caso di specie quattro periti- stimatori di auto d’epoca) non sarà la violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto - come per gli amministratori di società di capitali - bensì i doveri diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c., imposti dalla natura del contratto in forza del quale i predetti hanno reso la loro prestazione.

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