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Questioni in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l
La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del...

La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall’art. 81 c.p.c.; tale legittimazione pur presentando «assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto.
Per quanto in concreto infrequente, non può escludersi che la società deliberi l’azione di responsabilità contro l’amministratore senza deliberarne preventivamente la revoca, scelta neppure ritenuta automatica rispetto all’azione di responsabilità.
Il Presidente dell'assemblea non ha il potere di escludere dal voto gli amministratori di fatto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Invero tale potere non discende né dalla regola di cui all’art. 2373 c.c. per cui “gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità”: tale disposizione disciplina l’ipotesi di conflitto di interesse del solo socio-amministratore di diritto, ma non può essere estesa anche al socio-amministratore di fatto; né dalla disposizione di cui art. 2368 c.c. per cui è il socio che si ritiene in conflitto di interessi a dichiarare che intende astenersi.

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Azione revocatoria ordinaria: il requisito della scientia damni
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito...

In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.

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Cessione di partecipazioni sociali: buona fede, garanzie e qualità promesse
Posto che la clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di...

Posto che la clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge e che in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l’utilità della controparte e, dall’altro, a tollerare anche l’inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse, nel caso di cessione di partecipazioni sociali non si configura alcuna violazione della clausola di buona fede, né sorgono obblighi ulteriori e diversi da quelli previsti nel contratto con riferimento al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali della società target. Pertanto in assenza di elementi che provino la specifica assunzione di determinate obbligazioni in capo alla cedente ulteriori rispetto a quelle nascenti dal contratto di cessione, la mancanza di redditività dell’investimento nella target non può essere invocato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c. quale inadempimento della cedente da parte della cessionaria che, in forza exceptio non adimpleti contractus rifiuti di adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo della cessione delle quote cedute. Né la consistenza patrimoniale della società target assume rilevanza, ai fini dell’azione di cui all’art. 1427 - 1429 c.c. (annullamento per errore) e a quella di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione per mancanza delle qualità promesse o essenziali), ove non sia stata prevista una specifica garanzia in tal senso assunta dal venditore; diversamente il difetto di qualità, previsto come causa di annullamento può riguardare solo la qualità dei diritti e degli obblighi, che la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, e non anche la qualità dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (fermo, in ogni caso, il regime decadenziale di cui all’art. 1495 c.c.).

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Responsabilità extracontrattuale per “bullismo mediatico” e risarcimento del danno
Non è configurabile un comportamento integrante un illecito di concorrenza sleale per atti di “bullismo mediatico” qualora non sia provata...

Non è configurabile un comportamento integrante un illecito di concorrenza sleale per atti di "bullismo mediatico" qualora non sia provata da chi si assume danneggiato la qualifica di imprenditore del danneggiante, necessaria ai fini di un’ipotesi di cui all’art. 2598, n. 2, c.c.. Presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è infatti la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, con la conseguenza che essa ricorre solo se entrambi i soggetti, attivo e passivo, dell’illecito rivestono la qualità di imprenditori secondo la nozione delineata dall’art. 2082 c.c. Ai fini di tale prova, è irrilevante il fatto che il danneggiante avesse pacificamente provveduto alla commercializzazione di alcune magliette e adesivi contenenti messaggi volti a ridicolizzare l'altra parte, essendo tale circostanza, in sé considerata, insufficiente.

Quanto all'elemento soggettivo, ai fini della configurazione di un illecito diffamatorio, integrante responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non è necessaria la prova della sussistenza di un animus inuriandi vel diffamandi, essendo sufficiente la volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell’altrui reputazione, nella volontà cosciente e libera di usare espressioni offensive.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

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Accordo di coesistenza e clausola compromissoria
È fondata l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario rispetto ad una domanda giudiziale di accertamento di contraffazione che, pur formalmente...

È fondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario rispetto ad una domanda giudiziale di accertamento di contraffazione che, pur formalmente qualificata come illecito contrattuale quale violazione di marchi registrati in titolarità dell'attrice, in realtà presuppone l'interpretazione del contenuto e dei limiti di un accordo di coesistenza, demandata ad arbitri irrituali in forza di clausola compromissoria contenuta nello stesso accordo: pertanto la domanda è improcedibile a causa del potere attribuito agli arbitri dalla clausola compromissoria.

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La deroga all’art. 1957 c.c. ad opera della garanzia a prima richiesta
La mancata produzione in giudizio di tutti gli atti necessari all’indispensabile esame comparativo delle domande proposte nei due giudizi pendenti,...

La mancata produzione in giudizio di tutti gli atti necessari all'indispensabile esame comparativo delle domande proposte nei due giudizi pendenti, al fine di accertare, oltre che la stessa pendenza, la loro entità e parziale coincidenza per stabilire quale giudice sia stato per primo investito, determina l'inaccoglibilità dell'eccezione di continenza.

La decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 non può costituire prova privilegiata dell'illecito per casi diversi da quelli oggetto del provvedimento dell'Autorità (nel caso di specie l'efficacia del provvedimento non è stata estesa a casi di fideiussione, qualificate come contratti autonomi di garanzia, sottoscritti nel 2015).

La deroga all’art. 1957 c.c. ad opera della garanzia a prima richiesta trova la sua ratio nel fatto che il fideiussore, che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta, è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell’obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall’esercizio di un’azione giudiziale. E ciò, in quanto sarebbe obbligato a eseguire il pagamento richiesto, da un lato, secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall’altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale. In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell’art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; per l'effetto, una volta che sia stata tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.

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Fideiussioni omnibus: i limiti del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Qualunque fattispecie al di fuori del perimetro oggettivo e temporale dell’accertamento contenuto nella decisione n. 55/2005 di Banca d’Italia non...

Qualunque fattispecie al di fuori del perimetro oggettivo e temporale dell'accertamento contenuto nella decisione n. 55/2005 di Banca d’Italia non può essere risolta semplicemente applicando le conclusioni cui l’Autorità è pervenuta, non estendendosi esse automaticamente a fatti diversi e/o successivi a quelli specificamente indagati. In quella sede, l’Autorità di vigilanza aveva infatti accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. Al di fuori del perimetro oggettivo e temporale dell'accertamento di Banca d'Italia, come in qualunque causa stand alone, l’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava allora sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale in quanto i contratti di cui gli attori invocavano la nullità erano qualificabili come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni. Peraltro, erano stati stipulati dopo il 2005 ed erano volti a garantire non per operazioni bancarie ma di leasing].

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Fideiussioni omnibus: clausole conformi al modello ABI e divieto di doppia garanzia ex art. 4.4, Parte II, All., DM 23.9.2005
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell’esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale...

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell’esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale con riferimento alle sole fideiussioni omnibus che si collocano nell’arco temporale (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia, all’epoca Autorità Garante per la concorrenza tra istituti di credito, sfociata nell’emanazione del provvedimento stesso. Esso non è invece applicabile alle fideiussioni specifiche, le quali si collocano al di fuori del campo di indagine oggetto dell’istruttoria svolta dalla Banca d’Italia, riferito alle sole fideiussioni omnibus (par. 9 provvedimento) e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento stesso, nè a fideiussioni stipulate tra il 2014 e il 2016, per la distanza temporale che intercorre tra l’illecito accertato dalla Banca d’Italia nel lontano 2005 e l’epoca di sottoscrizione delle fideiussioni dedotte in giudizio. In tali casi, l’azione di nullità va inquadrata nelle azioni c.d. “stand alone”, in cui l’attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. Lo stesso, quindi, deve dimostrare la persistenza e attualità, all’epoca della stipula delle fideiussioni, di una intesa illecita fra istituti di credito relativa all’applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale delle clausole 2, 6 e 8 previste dallo schema ABI del 2003, intesa accertata col provvedimento del 2005, il cui valore di prova privilegiata di una intesa antitrust tuttavia si affievolisce, sino a esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca distante da quella oggetto dell’accertamento risalente al 2005. Peraltro, a prescindere dal profilo antitrust, le singole clausole di una fideiussione corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005, non sono, per il resto, contrarie a norme imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche.

 

In tema di fideiussione per obbligazioni future (e, quindi, solo di fideiussioni omnibus) per l’applicazione dell’art.1956 c.c. – a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore – devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. Inoltre, il fideiussore che invochi l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art.2697 c.c. che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l’autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente. Quindi, la violazione da parte del fideiussore dell’art.1956 c.c., ricollegabile al principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto, presuppone l’onere per il fideiussore di dimostrare che la banca conosceva il peggioramento della situazione del debitore principale e che lo abbia occultato al garante, prova che tuttavia gli attori non hanno fornito nel presente giudizio

 

Con riguardo alla violazione del divieto di doppia garanzia sulla quota di finanziamento che beneficia della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia, previsto dal punto sub 4.4. della Parte II dell’Allegato al DM 23 settembre 2005, che preclude all’istituto di credito erogante il finanziamento di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia, si rileva che tale divieto non risulta testualmente esteso anche alle garanzie personali (come la fideiussione). Inoltre, il disposto dell’art. 4.4 è applicabile solo nell’ambito del rapporto interno tra il Fondo di Garanzia e il soggetto finanziatore (banca), rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo. Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca. Pertanto, la surroga legale del Fondo di Garanzia non soffre limitazioni e si realizza anche nei confronti dei fideiussori.

 

Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso e non già al distinto contratto principale, dando rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore.

 

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti, sia esplicitamente sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l’art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell’altro contraente

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Preliminare di compravendita quote: autonomia contrattuale e avveramento della condizione risolutiva
Nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto per avveramento della condizione risolutiva, l’autonomia contrattuale può derogare all’applicazione, in via generale,...

Nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto per avveramento della condizione risolutiva, l'autonomia contrattuale può derogare all'applicazione, in via generale, delle norme relative all’indebito giusta il combinato disposto degli articoli 1353 e 1360 c.c. [nel caso di specie, il Tribunale ha reputato legittima la previsione, per tale ipotesi, della restituzione del doppio degli importi convenuti a titolo di caparra].

Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens.

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Abuso di maggioranza: presupposti e conseguenze
La delibera assembleare con cui la società decide la vendita di un immobile per ripianare l’esposizione debitoria e risanare la...

La delibera assembleare con cui la società decide la vendita di un immobile per ripianare l’esposizione debitoria e risanare la situazione finanziaria non è illegittima per abuso della maggioranza, non essendo diretta al perseguimento di un interesse dei soci di maggioranza personale e antitetico rispetto a quello sociale o teso alla lesione intenzionale gli interessi del socio di minoranza, bensì alla tutela dell’interesse sociale. Ciò tanto più ove il prezzo di cessione del cespite sia di mercato e non vile e ove l’immobile alienato non sia strumentale all’attività sociale. Sotto il profili risarcitorio, poi, il singolo socio non è legittimato a pretendere alcun risarcimento del danno per l’eventuale pregiudizio subito per pretesa dismissione a prezzo non congruo di un cespite sociale, potendo solo agire per il danno diretto subito nella sua qualità di socio e non per danno indiretto, patito direttamente dalla società.

Il difetto di legittimazione del soggetto che ha predisposto la bozza di bilancio - per essere l’amministratore di fatto della società, non investito efficacemente dall’assemblea della carica - non si trascina né inficia la costituzione dell'assemblea né le sue scelte, poiché tale vizio è circoscritto alla sola fase di redazione della bozza. Nel momento in cui tale bozza è presentata all'assemblea e approvata a maggioranza dei soci, il vizio di procedibilità è assorbito dall'espressione dei volontà dei soci. Costituisce, invece, un vizio rilevante ai fini dell’annullabilità della delibera il mancato deposito del progetto di bilancio e dei suoi allegati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti all’assemblea ai sensi dell’art. 2429, comma 3 c.c. richiamato dall’art. 2429 ter c.c..

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Principi in tema di legittimazione ad agire e cessione di partecipazioni sociali
La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva...

La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva è la prospettazione. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza. Ciò vuol dire che – salvo il caso di dolo – in assenza di espresse garanzie contrattuali risulta preclusa alla parte la possibilità di chiedere sia l’annullamento del contratto per errore o la sua risoluzione ex art. 1497 c.c., sia qualsivoglia risarcimento, indennizzo o revisione del prezzo di compravendita delle partecipazioni a fronte di questioni inerenti la composizione del patrimonio della società partecipata.

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