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Ambito di applicazione della tutela autoriale e della tutela brevettuale in relazione ai metodi di trattamento terapeutico
Oggetto di protezione del diritto d’autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi...

Oggetto di protezione del diritto d'autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Anche laddove (altro…)

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Giudizio di “impressione” come criterio per la valutazione di confondibilità nell’imitazione servile
Il parametro per valutare la confondibilità nell’ambito dell’illecito concorrenziale di imitazione servile,

Il parametro per valutare la confondibilità nell'ambito dell’illecito concorrenziale di imitazione servile, (altro…)

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Contraffazione di un modello registrato
Ai fini della verifica sulla contraffazione di un modello registrato, la legge richiede da parte del consumatore informato un’impressione generale...

Ai fini della verifica sulla contraffazione di un modello registrato, la legge richiede da parte del consumatore informato un’impressione generale di somiglianza tra i modelli. Il giudizio di contraffazione (altro…)

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Contraffazione di design registrato e tutela concorrenziale delle forme dei prodotti
Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’ uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono...

Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’ uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno/modello carattere individuale –così definendo i confini della privativa- mentre è onere (altro…)

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Accordo di distribuzione e abuso di dipendenza economica
Un contratto di distribuzione è idoneo in astratto a porre il distributore in posizione di dipendenza economica, in quanto assoggettato...

Un contratto di distribuzione è idoneo in astratto a porre il distributore in posizione di dipendenza economica, in quanto assoggettato ad un complesso di obblighi contrattuali, che trasferisce sullo stesso gli oneri di (altro…)

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Periculum in mora nel procedimento cautelare per contraffazione di marchi
La spontanea cessazione delle vendite, successiva alla notificazione del ricorso cautelare,non fa venir meno automaticamente l’urgenza di provvedere e dunque...

La spontanea cessazione delle vendite, successiva alla notificazione del ricorso cautelare,non fa venir meno automaticamente l'urgenza di provvedere e dunque il requisito del periculum in mora.

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Divieto di applicazione estensiva della tutela dei nomi a dominio
L’art. 133 c.p.i. è norma dettata per i nomi a dominio ed ha carattere speciale, per tale ragione non è...

L'art. 133 c.p.i. è norma dettata per i nomi a dominio ed ha carattere speciale, per tale ragione non è suscettibili di applicazione estensiva. Né ad un simile effetto può valere il principio di unitarietà dei segni distintivi, che è dettato ad altre finalità e che non può comportare che ad ogni intestazione/trasferimento di un domain name si accompagni la pari intestazione o il pari trasferimento del corrispondente marchio registrato.

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Principio di esaurimento nell’ambito di una rete di distribuzione selettiva di prodotti di lusso
Nell’ambito della distribuzione selettiva regolato dall’art. 1, lett. e, del Regolamento Europeo n. 330 /2010 (che riprende, nella sostanza, quanto...

Nell'ambito della distribuzione selettiva regolato dall’art. 1, lett. e, del Regolamento Europeo n. 330 /2010 (che riprende, nella sostanza, quanto indicato nell’art. 1, lett. d, del Regolamento Europeo n. 2790/99), il “principio di esaurimento del marchio” non può essere ristretto o vanificato da restrizioni contrattuali. Da ciò consegue che la violazione di un contratto che stabilisce limitazioni alla successiva immissione in commercio costituisce, in linea generale, solo un inadempimento contrattuale.

Tuttavia, l’esistenza di una rete di “distribuzione selettiva” conferisce al titolare di un marchio di prestigio un diritto di utilizzo esclusivo particolarmente “forte” in ragione del quale può vietare al licenziatario (esperendo non solo l’azione contrattuale di inadempimento bensì quella di contraffazione) e ai terzi che da questo abbiano acquistato, di vendere i prodotti contrassegnati dal segno distintivo quando, trattandosi di un prodotto di lusso o di prestigio, le condizioni di vendita possano determinare, in ragione di un accertamento da compiersi caso per caso e in concreto alla luce dei criteri indicati dalla stessa Corte di Giustizia, un pregiudizio anche solo potenziale per l’immagine di lusso o di prestigio collegata al marchio.

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Imitazione servile e principio di estraneità del marchio al prodotto
Al fine di accertare l’esistenza dell’imitazione servile e del pericolo di confusione, la comparazione tra i prodotti concorrenti deve essere...

Al fine di accertare l’esistenza dell’imitazione servile e del pericolo di confusione, la comparazione tra i prodotti concorrenti deve essere compiuta non attraverso un esame analitico dei singoli elementi caratterizzanti ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso.
L’imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

L’illecito confusorio, il quale è un illecito di pericolo, ricorre quando il comportamento appare idoneo a determinare una possibilità di confusione, sulla base di un giudizio di probabilità formulato in considerazione delle circostanze del caso di specie, senza che vi sia la necessità di provare l’avvenuta confusione.
L’imitazione confusoria, rilevante al fine della concorrenza sleale, cade solo su caratteristiche esteriori, dotate di efficacia individualizzante e quindi idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa e non rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto.
L’onere probatorio relativo alla capacità distintiva incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della violazione, mentre incombe sul convenuto l’onere di provare la perdita sopravvenuta della capacità distintiva.

In virtù del principio di estraneità del marchio al prodotto, i segni costituiti dalla forma del prodotto non possono essere marchi quando si sostanzino in caratteristiche del prodotto e non costituiscano, invece, segni in grado di distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altra impresa.
L’imitazione di forme con valenza estetica è libera quando esse non siano suscettibili di varianti, avendo l'imitatore l'onere di differenziarsi con le c.d. varianti innocue, cioè mediante quelle varianti che non compromettano il pregio estetico della forma e non richiedano costi anticompetitivi.
La forma di un prodotto può costituire marchio solo se si traduca in segno che possa essere rappresentato graficamente e se sia adatto a distinguere il prodotto di un impresa da quello di altre imprese.

La riproduzione pedissequa di ogni elemento e dettaglio esteriore, arbitrario e capriccioso , connotata dall’essere pantografica, determina un vantaggio concorrenziale, con approfittamento parassitario dei costi d’investimento effettuati dall’inventore, in violazione delle regole della concorrenza.

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Packaging del prodotto, imitazione servile, marchio di colore e risarcimento del danno
La comparazione tra i prodotti concorrenti, al fine di accertare l’esistenza dell’imitazione servile e del pericolo di confusione, deve essere...

La comparazione tra i prodotti concorrenti, al fine di accertare l’esistenza dell’imitazione servile e del pericolo di confusione, deve essere compiuta, tenendo conto della valutazione di un consumatore di media capacità, memoria ed attenzione nella scelta del prodotto, non attraverso un esame analitico dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso e considerando che il consumatore al momento dell'acquisto non ha normalmente a disposizione le due confezioni accostate, ma opera un confronto mentale solo sulla base del ricordo.

L’illecito confusorio è un illecito di pericolo e ricorre quando il comportamento appare idoneo a determinare una possibilità di confusione, sulla base di un giudizio di probabilità formulato in considerazione delle circostanze del caso di specie, senza che vi sia la necessità di provare l’avvenuta confusione essendo invece sufficiente l’ idoneità a creare confusione.

Non sono idonee ad escludere la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile eventuali difformità tra i prodotti in comparazione che siano relative a parti funzionali, poiché l’imitazione confusoria, rilevante al fine della concorrenza sleale, cade solo su caratteristiche esteriori, dotate di efficacia individualizzante e quindi idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa e non rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La presenza sulla confezione dell’attrice di un diverso marchio, nonché delle altre differenze sopra descritte, non eliminano in concreto il pericolo di confusione, alla luce di una impressione generale e sintetica, alla stregua della quale va compiuta la valutazione.

Ai fini della tutela come marchio, colori e le combinazioni cromatiche, per la loro tutelabilità, devono presentarsi come un segno e non come una semplice proprietà della cosa e devono essere percepiti dalla cerchie interessate come segno di origine imprenditoriale. I colori devono cioè essere idonei a trasmettere informazioni precise quanto all’origine dei prodotti. A tale fine assumono rilievo l’uso che sia stato fatto del segno, la rilevanza quantitativa della presenza sul mercato, la durata della presenza, l’ambito territoriale, l’ intensità della pubblicità ad esso relativo, escludendosi senz’altro tale efficacia quando i colori rivendicati siano utilizzati frequentemente per il genere di prodotti sui quali il segno sia destinato ad essere apposto.

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Contraffazione di brevetto, vendita di prodotti contraffatti e concorrenza sleale
La vendita di un prodotto contraffatto non solo giustifica la legittimazione passiva in giudizio del venditore, ma integra, almeno in...

La vendita di un prodotto contraffatto non solo giustifica la legittimazione passiva in giudizio del venditore, ma integra, almeno in via presuntiva, violazione quanto meno colpevole della privativa industriale salvo prova contraria: invero le privative sono soggette ad un regime di pubblicità e, quindi, ad una presunzione di conoscenza da parte degli operatori economici.

La disciplina che sanziona atti di concorrenza sleale non è invocabile ove non vi sia, almeno potenzialmente, una clientela comune a due imprenditori, ma perché ciò si possa affermare è sufficiente il contemporaneo esercizio da parte di più imprenditori di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, che si rivolga ad un insieme di consumatori che sentano il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare.

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