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“Idee elaborate” e requisiti per la loro proteggibilità con il diritto d’autore
In materia di diritto d’autore, in una zona di confine tra mere idee ed opere in senso proprio si collocano...

In materia di diritto d’autore, in una zona di confine tra mere idee ed opere in senso proprio si collocano le c.d. “idee elaborate”, intese come lo schema che serve da traccia per la successiva realizzazione di un’opera dell’ingegno completa. In relazione al problema del se e quanto l’autore possa appropriarsi in via esclusiva delle idee originali racchiuse nel progetto di un’opera ancora da sviluppare, deve escludersi tutela autoriale quando ci si limiti ad indicare l’oggetto da trattare ed i mezzi d’espressione da utilizzare. (Nel caso di specie, è stata negata tutela alle indicazioni generiche sulle funzionalità di un servizio di comunicazione-scambio di immagini del settore della moda tramite piattaforma informatica, sui requisiti tecnici delle immagini e sulle condizioni economiche del servizio, anche se depositate in SIAE).

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Plagio di installazione artistica mediante utilizzo non autorizzato in un spot pubblicitario
Per inferire il plagio non è necessaria un’integrale rappresentazione/riproduzione di un’opera, integrando condotta plagiaria anche l’idea che le opere presentino,...

Per inferire il plagio non è necessaria un’integrale rappresentazione/riproduzione di un’opera, integrando condotta plagiaria anche l’idea che le opere presentino, nei loro elementi essenziali, sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui. Non è, poi, neppure necessaria l’appartenenza alla stessa categoria di beni, ad un’univoca destinazione, per valutare positivamente l’interferenza, in quanto l’indagine deve essere condotta sulla forma interna cioè sul contenuto ideologico, che ben può essere riprodotta anche in res di destinazione diversa.

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Conseguenze della cessione di ramo d’azienda in materia di uso dell’insegna
L’uso, successivo alla cessione di un ramo di azienda, dell’insegna del precedente titolare e l’utilizzo sul citofono della doppia denominazione...

L'uso, successivo alla cessione di un ramo di azienda, dell’insegna del precedente titolare e l’utilizzo sul citofono della doppia denominazione del nuovo e del vecchio titolare, accompagnata dai rispettivi loghi, nonchè su carta intestata, biglietti da visita e simili è illecito ai sensi dell'art. 2598 c.c. quando la quantità di tale materiale, le modalità di affiancamento fra i due segni ed il tempo trascorso inducono a ritenere che vi sia stata un’intenzionalità di tale uso e/o di tale uso congiunto fra i due segni, così da rafforzare l’idea pubblicamente propagata di una fusione o di un’aggregazione fra due società.

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Intersezione della tutela del design industriale, delle opere dell’ingegno e della concorrenza sleale per statuette di ceramica
Anche in presenza di prodotti diversi, sussiste il carattere individuale ai sensi dell’art. 33 c.p.i. quando i diversi prodotti siano...

Anche in presenza di prodotti diversi, sussiste il carattere individuale ai sensi dell'art. 33 c.p.i. quando i diversi prodotti siano connotati da uno stile inconfondibile, oltre che da una riconosciuta qualità, sia con riferimento ai materiali ed ai colori che alle forme che hanno corredato gli stessi dei propri caratteri emblematici, così da renderli espressione di una linea creativa unitaria ed individualizzante.

Per quanto attiene alla classificazione di creazioni (nella specie: statuette in ceramica) che anche se riprodotte in serie, mantengano la propria individualità in quanto tutte diverse fra loro, pur rivelando la medesima impronta, si ritiene che ciò non giovi alla loro catalogazione fra le opere della scultura, collocandole piuttosto tra quelle del design industriale. Difatti, seppur sia considerata superata l’interpretazione che rinviene nell’unicità del pezzo il presupposto dell’opera di scultura, è vero tuttavia che la riproduzione del medesimo modello in un numero indeterminato di esemplari, la presentazione delle figurine come prodotto di una singola azienda, le modalità di diffusione sul mercato mediante negozi monomarca, inducono a preferire la classificazione della fattispecie nell’ambito della categoria di cui al n. 10 dell’art. 2 L.d.A.

Quanto alla riproduzione in serie di un'opera dell'ingegno, ciò non vale in alcun modo ad escludere la tutelabilità di tali creazioni quali disegni industriali, in quanto la loro riproducibilità su larga scala è tipica della realizzazione industriale e il valore artistico e il carattere creativo, considerati quali scindibili dall’elemento dell’industrialità, ben possono manifestarsi anche mediante forme semplici e ripetibili nonostante l’apporto diretto e personale dello scultore o del pittore si diluisca quando l’opera venga realizzata industrialmente in un ampio numero di articoli.

Il concetto di “artisticità” richiesto dall'art 2 n) 10 l.d.a. è per sua natura aleatorio, e dunque privo di una definizione univoca con carattere esaustivo, pertanto vanno individuati una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva, cui riferirsi per riconoscere la presenza in un’opera di design. Tra i parametri soggettivi (da valutarsi in base alla sensibilità artistica, al gusto personale e al sistema percettivo del singolo) rientrano le emozioni estetiche che l’oggetto deve suscitare, il suo spiccato carattere soggettivo, in relazione alle forme normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, e l’autonoma rilevanza di cui deve essere dotato. Tra i parametri oggettivi sono da considerare la presenza di riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche e la presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme; l’esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore; la partecipazione a manifestazioni artistiche; il conferimento di premi; articoli di critica; la vendita sul mercato artistico, non commerciale; e nel caso di vendita sul mercato commerciale il dato che l’opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato che implica l’attribuzione di un valore artistico; infine non va trascurata la notorietà dell’artista. La valenza artistica di un’opera di design va valutata caso per caso, dato che i parametri forniti - in specie quelli oggettivi - sono condizionati dal fattore temporale (che può implicare un riconoscimento non immediato) e pertanto non possono costituire un elenco esaustivo, assumendo valore anche se considerati disgiuntamente ai fini di tale valutazione.

Ai fini del giudizio di contraffazione del modello si deve fare riferimento al ricordo mnemonico che del prodotto possa avere l’utilizzatore informato o il consumatore, i quali difficilmente potranno procedere al raffronto diretto.

La differenza fra il criterio di “riconoscibilità individuale” della contraffazione di opere dell’ingegno rispetto al parametro del carattere individuale tipico di modelli o disegni registrati risiede nel fatto che il primo criterio dell'impressione generale nell'utilizzatore informato viene sostituito dal giudizio sull’eventuale usurpazione della funzione estetica dell’opera e dei suoi elementi creativi in quanto ciò che conta è la riproduzione, seppur camuffata, di un’opera in un’altra, e non piuttosto il rischio di confusione.

L’immissione sul mercato di prodotti contraffatti, idonei a generare confusione nel consumatore medio, configura un evidente svilimento dell’immagine commerciale dell’azienda attrice e dei suoi prodotti, in particolare se i prodotti poggetto della contraffazione sono di qualità manifatturiera inferiore e venduti a un prezzo notevolmente più basso che determina la sussistenza di un danno di natura non patrimoniale causalmente riconducibile alla condotta di contraffazione, da quantificare in via equitativa.

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Contraffazione di modelli non registrati e concorrenza sleale parassitaria c.d. sincronica
Il gradiente richiesto dal Regolamento 6/2002/CE quanto alla novità del nuovo design rispetto alle anteriorità è modesto, concretandosi tale accertamento...

Il gradiente richiesto dal Regolamento 6/2002/CE quanto alla novità del nuovo design rispetto alle anteriorità è modesto, concretandosi tale accertamento nella sola verifica che il disegno non sia identico ad altri, già presenti sul mercato europeo ovvero diffusi nell’ambito dei circuiti commerciali europei, spazio nel quale, secondo i migliori indirizzi, rileva l’anteriorità, essendo invece ininfluente la diffusione del design anteriore in altri ambiti geografici.

Un disegno è dotato di carattere individuale quando presenta elementi formali, non rinvenibili nelle anteriorità, che producono nell’utilizzatore informato una sensazione di dissomiglianza. Tale carattere si concreta nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti ed incidente sull'impressione suscitata dal modello: il presupposto esaminato è comunque assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).

Soltanto la sovrapponibilità dei modelli assoluta consente l'accesso ai rimedi accordati ai modelli non registrati.

L'illecito per concorrenza parassitaria normalmente non colpisce una sola condotta, ma plurime e distinte scelte imprenditoriali, le quali, nel loro complesso, rendono contra ius il comportamento complessivamente considerato del concorrente sleale. Sotto il profilo oggettivo, la contrarietà alla correttezza professionale si manifesta quindi attraverso una pluralità di condotte che integrano un illecito unitario. E' dunque, una pluralità di atti -questi ultimi in sé considerati leciti se esaminati singolarmente- che presi nel loro insieme costituiscono attività concorrenzialmente scorretta, integrando, solo in tale guisa, lo sfruttamento del lavoro altrui. E’ proprio dunque nella reiterazione di scelte identiche a quelle del concorrente che si concreta il rimedio esaminato.

La ripetitività degli atti imitativi può manifestarsi anche simultaneamente -oltre che in successione cronologica-, palesandosi cioè in diversi episodi posti in essere contemporaneamente ma quantitativamente apprezzabili (cd. concorrenza parassitaria sincronica).

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Soluzione del problema tecnico e novità dell’invenzione di procedimento.
Ai fini dell’analisi dei requisiti di brevettabilità di un’invenzione di procedimento, la sola possibilità che determinate e singole azioni volte...

Ai fini dell’analisi dei requisiti di brevettabilità di un’invenzione di procedimento, la sola possibilità che determinate e singole azioni volte alla soluzione del problema tecnico individuato (nella specie, la gestione delle interruzioni di alimentazione di un nastro trasportatore) possano essere svolte azionando dispositivi noti non implica che il metodo proposto nel brevetto nella sua intera sequenza possa ritenersi anticipato.

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Ratio e limiti della pubblicità comparativa. Responsabilità del c.d. terzo interposto
La pubblicità comparativa è idonea a determinare nel consumatore una scelta più consapevole in quanto, quale strumento d’informazione, consente una...

La pubblicità comparativa è idonea a determinare nel consumatore una scelta più consapevole in quanto, quale strumento d’informazione, consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, della qualità delle loro prestazioni e del loro costo. Per costituire un mezzo legittimo d’informazione dei consumatori ed essere lecita, la pubblicità comparativa, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi.

La pubblicità comparativa, per non essere ingannevole, deve operare una comparazione tra beni omogenei, caratteristiche essenziali e verificabili, non deve ingenerare confusione sul mercato, non deve creare discredito o denigrazione ad un concorrente e non deve procurare all’autore della pubblicità un indebito vantaggio tratto dalla notorietà connessa al marchio o ad altro segno distintivo.

Il titolare di un marchio registrato non è legittimato a vietare l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa solo quando ricorrono tutte le condizioni di liceità di cui alla direttiva 84/450.

Qualora il soggetto c.d. terzo interposto, benché non concorrente diretto del danneggiato, compie un atto lesivo del diritto del concorrente, agendo per conto ovvero perché è collegato con un concorrente ed é legittimato a porre in essere atti che ne cagionano il vantaggio, è solidalmente responsabile con l’imprenditore che si è giovato della sua condotta.

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Violazione del diritto d’autore relativo ad una banca dati da parte di ex dipendenti
Integrano il fumus della violazione del diritto sulla banca dati ex art. 102 bis l.d.a. e della concorrenza sleale ex...

Integrano il fumus della violazione del diritto sulla banca dati ex art. 102 bis l.d.a. e della concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. il passaggio di alcuni ex dipendenti da un'impresa all’altra, con l’apprensione e il trasferimento di dati dal database della prima alla seconda di tali imprese. Il costitutore di una banca dati ha, infatti, il diritto di vietare l’estrazione, ossia il trasferimento della totalità, o di una parte sostanziale, del contenuto di una banca di dati su un altro supporto, con qualsiasi mezzo o qualsiasi forma.

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Esercizio del diritto di recesso e annullamento della delibera assembleare
La disposizione dell’art. 2285 co. 1 c.c., secondo cui “ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a...

La disposizione dell'art. 2285 co. 1 c.c., secondo cui "ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci", non può essere applicata analogicamente alle società di capitali.

E' annullabile la delibera assembleare assunta da parte dei soci relativamente al recesso di uno di essi, quando la delibera in merito al predetto recesso non è tra le materie inserite all'ordine del giorno.

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Tutelabilità di un elenco di clienti come informazione segreta e ambito di applicazione del rimedio ex art. 2598 c.c.
E’ pacifica in giurisprudenza la proteggibilità delle notizie inerenti la clientela e le condizioni economiche ad essa praticate; più nello...

E’ pacifica in giurisprudenza la proteggibilità delle notizie inerenti la clientela e le condizioni economiche ad essa praticate; più nello specifico, sono ritenuti proteggibili elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nelle trattative in corso.

La tutela offerta ai segreti aziendali dalla disciplina della concorrenza sleale è sussidiaria rispetto a quella offerta quali diritti di proprietà industriale. Ove le condotte censurate siano già giudicate illecite per violazione della disciplina speciale in materia di informazioni segrete, non residua alcuna ulteriore ipotesi da sindacare con la tutela anticoncorrenziale: in tal caso, i rimedi apprestati attraverso la protezione delle informazioni aziendali segrete assorbono quelli di cui all’art. 2598 c.c.

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