Il principio della territorialità degli effetti delle privative su diritti immateriali non titolati, quale riserva di sovranità dello Stato, sembra doversi ancora applicare in materia di segreti, per la quale una giurisdizione e un diritto sostanziale uniformi non esistono nello spazio europeo; dunque ad oggi, ad esclusione dell’ipotesi del marchio comunitario e del modello comunitario, perché una sentenza di uno Stato Membro abbia efficacia extraterritoriale, il giudice che l’ha pronunciata deve essersi posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori dal proprio Stato di appartenenza (e conseguentemente avere individuato i criteri di collegamento per radicare la propria giurisdizione anche per fatti fuori dal territorio nazionale).
L’accertamento di fatto compiuto da un giudice di un altro Stato Membro dell’Unione Europea (nella specie, tedesco) è vincolante per i medesimi accertamenti in fatto compiuti dal giudice straniero, una volta divenuta definitiva, e per il resto liberamente valutabile quale mezzo di prova documentale.
Sono ammissibili domande cautelari che, in via riconvenzionale, si inseriscono nell’ambito di un procedimento d’urgenza già da altri instaurato, applicando analogicamente i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 36 c.p.c..
La divulgazione ad iniziativa di parte di provvedimenti giudiziari o della diffusione di notizie relative alla loro emanazione (non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata) viene considerata lecita in generale, ma la regola va modulata con la considerazione che quando si dirama un’informazione con la specificazione che la stessa è stata ritenuta fondata e vera dall’autorità giudiziaria e recepita in un provvedimento giudiziale, la notizia possiede una particolare e maggiore efficacia persuasiva (rispetto alla semplice comunicazione diffusa senza fare alcun cenno all’intervento del giudice) ed è dunque tanto più idonea ad ingenerare, presso il pubblico, il convincimento della fondatezza delle affermazioni divulgate. Maggiori debbono pertanto essere le cautele nella divulgazione la quale non deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta del contenuto del provvedimento o dell’andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei destinatari dell’informazione, una corretta opinione. A tal fine, si è osservato, il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario. Il rispetto del canone di correttezza implica in particolare che -alla comunicazione dell’esito di un procedimento- si affianchi l’illustrazione di tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivo.
L’avere costituito una nuova società, avendo come terreno d’elezione per la formazione dell’avviamento la clientela della società per la quale si è lavorato (e con la quale, nel caso di specie, si hanno anche rapporti sociali), avvalendosi delle conoscenze acquisite proprio in considerazione di tali rapporti, costituisce una violazione dei principii di correttezza professionale, per il carattere sistematico e massiccio dello sviamento, idoneo a pregiudicare l’avviamento della società ricorrente e ad approfittare parassitariamente dei costi d’investimento della concorrente. L’illiceità della condotta concorrenziale, che certamente non va ricercata episodicamente, deve essere desunta avendo a riguardo l’insieme della manovra, di approfittamento sistematico dell’avviamento della società concorrente, agevolmente posta in essere da una società, acquisendo sistematicamente, per mezzo dei suoi soci/collaboratori, i clienti della società concorrente, con l’ausilio delle conoscenze riservate acquisite grazie ai pregressi rapporti contrattuali.
L’eventuale mancanza di segretezza non fa venire meno l’illiceità della condotta, in presenza del carattere sistematico dello sviamento, tale da qualificare la condotta come parassitaria.
Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento, da parte dell'ex dipendente passato alle dipendenze di un'impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela.
La mancata stipula del patto di non concorrenza non legittima di per sé condotte sleali di concorrenza. La libera iniziativa del mercato trova il limite nell’esercizio del diritto in conformità ai principi di correttezza professionale. Tale limite è violato nel caso di massiccia distrazione di clientela, avvalendosi di notizie di cui si sia venuti a conoscenza in precedenti rapporti contrattuali e professionali, e approfittandosi parassitariamente dei costi d’investimento della società concorrente, in definitiva, trasferendo a sé l’avviamento della società concorrente con riguardo al settore merceologico di riferimento, in virtù del vantaggio rappresentato dall’essere composta dai medesimi soci ed agenti ex dipendenti della concorrente, a conoscenza di notizie riservate circa le liste della clientela e le condizioni praticate.
Il divieto di registrabilità di alcuni segni previsto dall'art. 13 CPI riguarda non solo le denominazioni generiche del prodotto o servizio, ma anche i "segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore" del prodotto o servizio stesso, riferendosi alla loro ontologica attitudine, anche solo potenziale, alla descrittività, che è indipendente dal loro uso nella pratica. E', infatti, implicito nel sistema, per l'esigenza generale di evitare una concorrenza sfalsata un "imperativo di disponibilità" che impone che taluni segni possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori del commercio.
Per la tutela da atti di concorrenza sleale confusoria o parassitaria, gli elementi e le condotte che si intendono tutelare devono assolvere ad una specifica funzione distintiva dell'attività della concorrente, intesa nel duplice effetto di differenziarla rispetto ad attività simili ed identificarle come riconducibile ad una determinata impresa. In altri termini, deve trattarsi di attività promozionali originali e non generalmente invalse sul mercato nel settore di riferimento.
Il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente quanto per fatti concludenti; la prova di tale negozio può essere quindi raggiunta anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso.
Il contratto di licenza di beni di proprietà industriale, ivi compreso quello di marchio, è normalmente – e salvo diversa pattuizione – un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, nel quale, alla prestazione di una parte (la concessione da parte del licenziante dell’utilizzo del segno) corrisponde il sacrificio dell’altra (l’obbligo del licenziatario di pagamento del corrispettivo); è infatti la causa del negozio (ossia lo sfruttamento economico del segno oggetto dell’accordo) che conduce ad escluderne la gratuità, che importerebbe un arricchimento ingiustificato del licenziatario.
In materia di concorrenza sleale per violazione del know-how, l’onere della prova relativo sia all’effettiva esistenza di un know how tutelabile che alla violazione dello stesso da parte dei soggetti cui detta violazione risulta addebitata grava su colui che chiede la tutela del proprio know-how.
L’exceptio veritatis non scrimina la condotta tenuta, qualora le dichiarazioni divulgate, quand’anche fossero vere, sono ingiustificatamente tese a screditare il concorrente, con effetti che eccedono l’esigenza d’informazione del pubblico e, quindi, che travalicano il necessario limite della continenza.
Il limite della continenza rileva, non solo con riguardo alla correttezza formale dell'esposizione, ma anche al profilo sostanziale consistente nel non eccedere i confini di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
La contestazione di abuso di posizione dominante implica, anzitutto, da un punto di vista logico, la necessità d’individuare il mercato rilevante, nel cui ambito si sarebbe verificato l’illecito antitrust, al fine di verificare la posizione di dominanza e quindi l’abuso di tale posizione.
La mancata prova di un abuso comporta la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 101 TFEU, indispensabile, sul piano oggettivo, ad integrare la fattispecie di abuso di posizione dominante, nonché di abuso di dipendenza economica di cui all’art 9 L. comma 3 Legge 192/1998.
La circostanza che l’AGCOM sia intervenuta in una pluralità di occasioni per fissare un prezzo equo tra i diversi operatori commerciali non è prova, di per sé, di una condotta abusiva, dato che tale intervento dell’AGCOM si è limitato a fissare un prezzo per il futuro di fronte al fallimento di una specifica trattativa privata.
Difetta di attività inventiva l’invenzione cui l’esperto del settore perviene seguendo una strada già tracciata in modo preciso e che conduce in una direzione ben delineata [perché l’anteriorità più vicina indica come molto promettente un composto strutturalmente quasi identico e ne prospetta la modifica nella parte su cui interviene il trovato, mentre la manualistica di settore riduce a due sole le alternative praticabili].
Ai fini della valutazione dell’attività inventiva l’anteriorità più vicina (closest prior art) va individuata tenendo conto della maggiore somiglianza strutturale con il trovato, della medesima attività terapeutica, dei vantaggi già conseguiti e dell’indicazione, nello stesso documento, che i suoi derivati sono promettenti per lo scopo perseguito dall’invenzione.
Il migliore effetto terapeutico del composto brevettato, quando non è enunciato nel brevetto ed è estraneo al problema tecnico che questo si propone di risolvere, è un elemento acquisito a posteriori e inidoneo a fondare l’attività inventiva; sono parimenti irrilevanti le proprietà del composto di cui non vi è menzione nella descrizione né nelle rivendicazioni e il diverso meccanismo d’azione del composto, che costituisce una scoperta, come tale non brevettabile.
L’indicazione nelle rivendicazioni di un intervallo di dosaggi molto ampio, che non aggiunge nulla sul piano tecnico e non è correlato ad alcun effetto tecnico illustrato nella descrizione, è ovvia e priva di attività inventiva.
La validità del brevetto va esaminata con esclusivo riferimento all’ultima riformulazione delle rivendicazioni proposta dal titolare ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.i., ammissibile quando delimita un ambito di protezione ridotto rispetto al perimetro iniziale della privativa.
Il requisito della novità di un composto chimico sussiste quando nessun documento anteriore individua una molecola o un composto con una formula, o con una tecnica di preparazione, corrispondente a quella rivendicata.
La valutazione della validità della frazione italiana di un brevetto europeo non è vincolata dagli esiti favorevoli alla validità della medesima privativa ottenuti davanti all’Ufficio europeo dei brevetti o nei giudizi relativi ad altre frazioni nazionali, soprattutto quando questi si fondano su sistemi normativi diversi o su elementi documentali non omogenei.
La richiesta di un parere tecnico all’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell’art. 25 della Convenzione sul brevetto europeo è superflua quando la consulenza tecnica d’ufficio ha esaminato in modo completo, logico e coerente i profili di validità della privativa.
Per un associazione dilettantistica può affermarsi sia il rapporto di concorrenza, sia la qualifica imprenditoriale in capo alla stessa, potendo rivestire la qualifica di impresa, ove la sua attività si connoti comunque nell’ambito dell’espletamento di un’attività di carattere economico in senso lato.
La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra un’ipotesi di agganciamento illecito ex art. 2598 n. 2 c.c.. Questa ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essa non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo.
Il rapporto di concorrenzialità necessario ai fini della legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. può dirsi sussistente, quantomeno in termini di concorso, in caso di associazioni di settore (anche se asseritamente prive di fine di lucro), dato che nella lista dell’associazione compaiono più di un centinaio di imprese operanti nel settore delle serrature e in diretto rapporto di concorrenzialità con l’attrice.
Il mancato aggiornamento di una lista di rating di prodotti che, in quanto proveniente da un’associazione che raggruppa i maggiori esperti nel settore (e dunque fonte dotata di intrinseca credibilità), è condotta negligente, idonea ad incidere negativamente su immagine e reputazione del concorrente. Tale condotta appare integrare gli estremi dell’illecito di cui all’art. 2598 n. 2 e 3 c.c., sia sotto il profilo della diffusione di informazioni idonee a causare uno sviamento della clientela mediante discredito del prodotto di parte attrice, sia sotto il profilo di una più generale scorrettezza professionale idonea a danneggiare l’attività imprenditoriale di impresa concorrente.