Il giudizio di contraffazione di un modello industriale deve essere condotto sull’aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi di dissomiglianza o somiglianza, deve cioè esprimersi una valutazione di sintesi degli elementi formali decorativi che realizzano il pregio estetico e il carattere individualizzante del modello, e un analogo giudizio d’insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto sotto esame suscita.
Il parametro per valutare la confondibilità nell’ambito dell’illecito concorrenziale di imitazione servile afferisce infatti alla capacità critica di un consumatore di media diligenza e intelligenza, sulla base di un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, tenuto conto che al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva.
La registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell’ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente (altro…)
La combinazione di elementi noti (in quanto anticipati da altre anteriorità) con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivale alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive, inidonea ad attribuire (altro…)
Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda (altro…)
In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all'ammissione di un nuovo consorziato, l'unico contraddittore necessario è il consorzio, al quale la stessa è giuridicamente imputabile; mentre il nuovo consorziato è litisconsorte facoltativo (altro…)