L’art. 64.3 c.p.i. riconosce un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al di fuori delle prestazioni effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, ma rientri nel campo di attività del datore di lavoro. Ciò nell’evidente ratio di tutelare e soddisfare l’interesse del datore di lavoro a poter disporre dell’invenzione nella propria attività d’impresa. Anche qualora si volesse ritenere che si tratti di invenzioni industriali rientranti nel campo di attività del datore di lavoro, inteso quest’ultimo in senso lato, deve osservarsi come nella fattispecie di cui all’art. 64.3 c.p.i. tutti i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al dipendente inventore: qualsiasi acquisto da parte del datore di lavoro deve pertanto ritenersi derivativo e connesso ad un vero e proprio atto traslativo.
La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal giudice ordinario se non sia stata acquisita agli atti la certificazione dell’UIBM in merito all’esperimento della procedura di accertamento da parte dell’Ufficio.
La circostanza che il brevetto sia decaduto per mancato pagamento delle tasse non è comunque di ostacolo alla dichiarazione di nullità, giacché nel sistema della legge, la decadenza assolve finalità diverse rispetto a quelle connesse alla nullità, così come diversi sono gli effetti.
In un’ottica di tutela del lavoro, degli sforzi e degli investimenti altrui, l’art. 2598 n. 3 c.c. sanziona come sleali tutte quelle condotte di imitazione pedissequa ed integrale (anche se non confusoria) dei beni altrui dotati di originalità tecnico funzionale, anche se non tali da consentire l’accesso alla tutela brevettuale.
Laddove una diffida sia rivolta, anziché al solo diretto interessato, anche ad uno o più dei suoi clienti, tale diffida potrà dirsi legittima solo nel caso in cui rispetti i principi che regolano la legittima difesa, ossia nel caso in cui la diffida sia dovuta alla necessità di reagire ad un’altrui scorrettezza concorrenziale. Tuttavia, il riferimento alla legittima difesa implica in primo luogo la necessità della effettiva esistenza del diritto, cosicché nel caso in cui la domanda giudiziale diretta all’affermazione del diritto o all’accertamento dell’illecito venga respinta, non potrà dirsi sussistente la screditante in questione.
Il giudizio di contraffazione di un modello industriale deve essere condotto sull’aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi di dissomiglianza o somiglianza, deve cioè esprimersi una valutazione di sintesi degli elementi formali decorativi che realizzano il pregio estetico e il carattere individualizzante del modello, e un analogo giudizio d’insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto sotto esame suscita.
Il parametro per valutare la confondibilità nell’ambito dell’illecito concorrenziale di imitazione servile afferisce infatti alla capacità critica di un consumatore di media diligenza e intelligenza, sulla base di un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, tenuto conto che al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva.
La registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell’ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente con un arco temporale di 12 mesi tra la data di registrazione del secondo e la data di divulgazione del primo.
L’impiego di segni distintivi differenti non esclude in sè il rischio confusorio, poiché il consumatore può ritenere di trovarsi in presenza di una “seconda linea” del prodotto della concorrente leale, autorizzata dunque da quest’ultima.
La differenza di prezzo non esclude in sé l’illecito di imitazione servile nell’ipotesi in cui tale divergenza spinga il consumatore all’acquisto del secondo in quanto somigliante al primo. L’illecito si concreta proprio nel mettere in vendita un prodotto simile ad un prezzo più basso, a parità di qualità di materiali usati, in quanto in grado di attirare soggetti interessati a quel particolare disegno e accostamento
La combinazione di elementi noti (in quanto anticipati da altre anteriorità) con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivale alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive, inidonea ad attribuire al brevetto l’altezza inventiva richiesta per la validità della privativa, essendo invece necessario che il trovato non sia evidente all'esperto del ramo.
Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e alla concorrenza. Una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati commercializzati dal titolare, o con il suo consenso, nel territorio dello Stato, le facoltà esclusive si esauriscono e non può essere vietata agli aventi causa la successiva commercializzazione nello spazio economico europeo.
Esaurite le facoltà esclusive, in forza del principio dell’esaurimento, il titolare del diritto di privativa non può impedire l’ulteriore circolazione del prodotto, salvo che non ricorrano motivi legittimi, che sono eccezionali poiché limitano la circolazione dei beni nello spazio europeo.
Il titolare del diritto di privativa ha l’esclusiva sulla prima immissione in commercio, ma non può esercitare la sua esclusiva con riferimento ai successivi atti di circolazione dei beni, restringendo la libertà di concorrenza. In applicazione di tale principio, il titolare del diritto non può, quindi, neppure impedire le importazioni parallele, inibendo la circolazione nello Stato dei prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.
Al fine di escludere la legittimità delle “importazioni parallele” e quindi la ulteriore circolazione dei beni, la parte che invoca la sussistenza di “motivi legittimi” deve provare che lo stato dei prodotti è stato modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. I motivi legittimi che derogano al principio dell’esaurimento possono essere estesi oltre i due casi previsti dalla legge – cioè la modifica o l’alterazione del prodotto successivamente alla loro immissione in commercio – solo qualora l’ulteriore circolazione dei beni importi un “serio e grave pregiudizio”, da accertare in concreto.