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Equo compenso dovuto ai produttori di fonogrammi per legge indipendentemente dal rinnovo della licenza
Gli artt. 72, 73 e 73 bis della legge n. 633/1941 riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto a un...

Gli artt. 72, 73 e 73 bis della legge n. 633/1941 riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto a un equo compenso indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro. Il compenso è quindi dovuto anche se [il contratto di licenza per l’utilizzazione dei fonogrammi] non si è tacitamente rinnovato alla scadenza, perché trova fonte direttamente nella legge; la sua concreta determinazione è specificata dal d.P.C.M. 1.9.1975 nella misura del 2% degli incassi lordi corrispondenti.

La collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici è legittimata a riscuotere i compensi previsti dagli artt. 71 septies, 72, 73 e 73 bis l.d.a. e ad agire in giudizio per la loro riscossione.

L’autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, compresa l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito anteriori al ricorso, e preclude le questioni che costituiscono il presupposto logico, essenziale e indefettibile della pronuncia. Ne consegue che, [nell’opposizione a un successivo decreto ingiuntivo fondato sul medesimo contratto di licenza], resta preclusa la contestazione della validità ed efficacia del contratto e della sua clausola di rinnovo tacito, asseritamente vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.

[Nei confronti di chi gestisce centri fitness e abbia in passato stipulato una licenza per la diffusione di musica d’ambiente] la diffusione di fonogrammi può essere provata per presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza e su quanto generalmente avviene, e grava sull’utilizzatore l’onere di fornire la prova contraria.

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Presunzione di onerosità della prestazione d’opera intellettuale
Il carattere normalmente oneroso delle prestazioni d’opera intellettuale si deduce dall’art. 2233 c.c., il quale stabilisce che se il compenso...

Il carattere normalmente oneroso delle prestazioni d’opera intellettuale si deduce dall’art. 2233 c.c., il quale stabilisce che se il compenso non viene convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso viene determinato dal Giudice; è fatto salvo il patto contrario.

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Responsabilità della società licenziante del marchio per l’inadempimento degli obblighi di assistenza stilistica
[Nel contratto di licenza d’uso esclusivo di marchio registrato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, in cui...

[Nel contratto di licenza d’uso esclusivo di marchio registrato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, in cui il licenziante si obbliga a fornire assistenza stilistica e ad approvare preventivamente i prototipi entro tempi funzionali alla presentazione del campionario in fiera] gli obblighi assunti gravano sulla società licenziante, parte del contratto, a prescindere dai rapporti interni con i propri addetti, consulenti o dipendenti. La licenziante risponde quindi dell’inadempimento anche quando l’esecuzione della prestazione era affidata al proprio direttore stilistico, ed è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata su tale circostanza.

Una volta accertato l’inadempimento della licenziante, resta irrilevante il recesso da essa successivamente esercitato in forza della clausola contrattuale che richiede un preavviso, che lascia salvi gli obblighi derivanti dal contratto fino alla sua cessazione.

Il lucro cessante preteso dal licenziatario per l’inadempimento del licenziante non è risarcibile quando non è documentato e si risolve in una previsione priva di riscontri o di ancoraggi logico-presuntivi. Il danno emergente comprende i soli costi documentati riconducibili alla produzione [del campionario compromesso dall’inadempimento]; se tali costi non sono stati sopportati del tutto inutilmente, perché il licenziatario ha potuto comunque utilizzare parte del campionario, il danno può essere liquidato in via equitativa in una quota di essi.

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Contraffazione di brevetto e concorrenza sleale per appropriazione del risultato altrui
La contestazione di concorrenza sleale fondata sul mero fatto che il prodotto del concorrente riprende le caratteristiche salienti del proprio,...

La contestazione di concorrenza sleale fondata sul mero fatto che il prodotto del concorrente riprende le caratteristiche salienti del proprio, appropriandosi della combinazione di caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo, è troppo generica e pertanto inammissibile, in quanto l’omessa descrizione delle condotte che costituirebbero atti di concorrenza sleale non consente alle controparti di svolgere le proprie difese e quindi di contraddire efficacemente sul punto.

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Contratto di concessione di vendita e concorrenza sleale
L’atto di comunicare ai propri clienti l’esclusione di un determinato distributore dalla propria rete di distribuzione nonché la volontà di...

L’atto di comunicare ai propri clienti l’esclusione di un determinato distributore dalla propria rete di distribuzione nonché la volontà di dissociarsi dalle politiche di vendita dallo stesso praticate non costituisce di per sé violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c., ben potendo la società produttrice, al fine di prevenire eventuali lamentele o contestazioni da parte degli altri distributori, prendere le distanze dalla condotta del distributore che disattenda le proprie indicazioni.

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Cumulo soggettivo nei giudizi di proprietà industriale e limiti alla facoltà di riformulazione del brevetto
La limitazione sancita dall’art. 33 c.p.c., che consente il cumulo soggettivo in deroga al foro generale dei convenuti solo qualora...

La limitazione sancita dall’art. 33 c.p.c., che consente il cumulo soggettivo in deroga al foro generale dei convenuti solo qualora la causa sia proposta davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi, non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale, in quanto l’art. 120 c.p.i. è norma speciale rispetto agli artt. 18 e 19 c.p.c. In tali casi occorre, dunque, avere riguardo esclusivamente del locus commissi delicti di cui all’art. 120, c. 6, c.p.i.

La facoltà di riformulazione delle rivendicazioni di cui all’art. 79, c. 3, c.p.i. non può essere spesa successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, giacché un’interpretazione più ampia di tale facoltà andrebbe a ledere la regola della ragionevole durata del processo, art. 111, c. 1, cost. Ad ogni buon conto, la riformulazione di un brevetto in modello di utilità è possibile solo qualora quest’ultimo si ponga a soluzione del medesimo problema tecnico.

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Importazioni parallele: non c’è esaurimento in caso di frazionamento del diritto di marchio
Nella individuazione del giudice competente a decidere in sede cautelare sulla violazione di diritti di marchio, il criterio del forum...

Nella individuazione del giudice competente a decidere in sede cautelare sulla violazione di diritti di marchio, il criterio del forum commissi delicti si applica non solo con riguardo al luogo di consumazione del fatto illecito, ma anche con riguardo a quello in cui si siano verificati atti preparatori o siano stati posti in essere fatti inequivocabilmente diretti alla verificazione dell’illecito.

In caso di frazionamento del diritto di marchio sul medesimo segno tra diversi titolari per l’Italia e altri Stati membri dell’Unione, in mancanza del consenso del titolare del marchio per l’Italia la commercializzazione in Italia è illecita e l’opposizione alla libera circolazione dei prodotti è legittima, non ricorrendo le condizioni per l’operatività del principio di esaurimento del diritto.

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Giurisdizione sulle domande relative alla validità delle porzioni di brevetto europeo ed all’accertamento negativo di contraffazione
Un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione in cui è rilasciato, gli stessi diritti che...

Un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse stato rilasciato in quel Paese; per cui, attraverso la procedura di convalida del brevetto europeo, il richiedente non sarà titolare di un unico brevetto bensì di un “fascio di brevetti nazionali”, i quali sono soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente.

Ne consegue che la giurisdizione sulle domande relative alla validità (delle porzioni) di brevetti europeo ma anche di accertamento (negativo o positivo) della contraffazione dello stesso, spetta ai diversi giudici nazionali, poiché è nel territorio di tali paesi che la porzione dei diversi brevetti europei, e la privativa ad essi connessi, ha efficacia e può, quindi, interferire con altre privative o essere minacciata da condotte interferenti; e proprio per questo non sussiste alcun rischio di pronunce incompatibili, poiché si tratta sempre di decisioni che fanno riferimento solo all’ordinamento giuridico di un certo territorio affermando (o negando) la validità e l’efficacia di un brevetto solo entro i confini di quest’ultimo; sicchè, dal momento che non esiste un sistema di coordinamento tra i giudici nazionali il titolare della privativa deve promuovere un giudizio in ciascuno Stato ove si realizza a suo dire la contraffazione; parimenti, chi intende agire per l’accertamento negativo della contraffazione, deve promuovere separati giudizi in ciascuno degli stati ove il fatto (in tesi lecito) avviene o può avvenire.

Il rischio che processi paralleli, avanti autorità giudiziarie di diversi Paesi, aventi ad oggetto la medesima condotta ed oggetto, possano condurre ad esiti ‘contrastanti’ non può giustificare la radicazione della giurisdizione in Italia posto che, in mancanza di espressa normativa sul punto, il giudice nazionale deve limitarsi a conoscere della frazione nazionale di un brevetto europeo ed i suoi provvedimenti hanno effetto solo per il territorio del suo Stato.

Irrilevante è la previsione dell’art. 5, terzo comma, del Regolamento n. 44/2001 (ora Reg.n. 2015/2012), in base al quale in materia di illeciti civili, dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’evento danno “è avvenuto o può avvenire”, poiché l’illecito in questione (contraffazione della frazione tedesca del brevetto europeo che ha efficacia solo nel territorio tedesco) non avviene e non può avvenire, per definizione, nello stato italiano: l’art. 5,3° comma, del Reg. n. 44 del 2001 va interpretato nel senso che per luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, mentre non può aversi riguardo al luogo dove si sono verificate - o potranno verificarsi - le conseguenze future di tale lesione.

Il fatto che si possa applicare anche alle azioni di accertamento negativo della contraffazione il criterio di collegamento di cui all’art. 5, 3° comma, Reg.n. 44/2001 , non implica affatto il mutamento di conclusione quanto alla sussistenza della giurisdizione in caso di accertamento della contraffazione (o non contraffazione) di porzioni non italiane di brevetti europei.

Invero la richiesta di accertare che una certa condotta non costituisce contraffazione di una privativa implica, comunque, l’efficacia di detta privativa, che ha un perimetro territorialmente limitato allo spazio di vigenza dell’ordinamento giuridico cui fa riferimento; al di fuori di quel perimetro di efficacia, non si potrebbe parlare nè di un fatto di contraffazione né di un fatto di non contraffazione di quella privativa, e, quindi non si potrebbe neppure prospettare un “evento dannoso” , né attuale né potenziale, capace di costituire il criterio di collegamento onde incardinare la giurisdizione del giudice di un territorio diverso.

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