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Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ed eccezione di prescrizione dell’azione
L’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità sulla base di una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per...

L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità sulla base di una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, resa nell'ambito di giudizio penale, appare manifestamente infondata, alla luce dell'espressa previsione di sospensione (agli effetti civili) del decorso dei termini di prescrizione di cui all'art. 2941 n.7 c.c..

[L'amministratore che riscatta a titolo personale un'autovettura già utilizzata in leasing dalla società, dietro versamento della sola ultima rata di leasing e  conseguendo un obiettivo vantaggio senza  alcuna contropartita per la società amministrata, è tenuto al risarcimento dei danni].

 

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Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c., nullità della citazione e riflessi in tema di prescrizione, responsabilità per omesso controllo.
La nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c., avendo come presupposto l’indeterminatezza dei fatti contestati, esclude la salvezza...

La nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c., avendo come presupposto l'indeterminatezza dei fatti contestati, esclude la salvezza de "gli effetti sostanziali e processuali" della domanda, invece prevista per la diversa fattispecie di cui all'art. 164 co. 1 c.p.c.: in tal senso, infatti, solo il nuovo "atto integrativo" vale a individuare la domanda prodotta in giudizio, senza alcun limite in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi dell'attore.

La notifica dell'atto di citazione dichiarato nullo ex art. 164 co. 4 c.p.c. non vale ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 co. 1, c.c. (con gli ulteriori effetti di cui all'art. 2945 co. 2 c.c.); tuttavia, non si esclude che il medesimo atto, recando comunque una precisa indicazione del petitum rivendicato e del titolo giuridico che fin dall'origine si intendeva far valere, insieme con una pur generica contestazione dei fatti addebitati, possa valere ai più limitati fini di "messa in mora" dei destinatari rilevante ex art. 2943 co. 4 c.c..

In materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza (così da ultimo Cass. 4899/2016; in origine Cass. SS.UU. 576/08).

La denuncia di una complessiva inadeguatezza degli assetti organizzativi della società così come del dovere degli amministratori di "agire informati" finisce per riproporre una fattispecie di responsabilità per "omesso controllo" (di fatto una sorta di vera e propria "responsabilità oggettiva"), deliberatamente rifiutata dalla riforma del 2003 con l'abrogazione della generale previsione di cui al previgente art. 2392 co. 2 c.c..

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Legittimità della modalità liquidatoria di assegnazione pro quota ai soci di lotti di terreno sociale previo versamento pro quota a copertura delle passività sociali
E’ insussistente il fumus relativo all’addebito di violazione della disciplina ex artt. 2491 e 2462 c.c. da parte del liquidatore...

E' insussistente il fumus relativo all'addebito di violazione della disciplina ex artt. 2491 e 2462 c.c. da parte del liquidatore che abbia disposto l'assegnazione pro quota ai soci di beni sociali a fronte del versamento pro quota da parte degli stessi soci di somme corrispondenti alle passività sociali. Infatti, da una parte la richiesta di un versamento pro quota non può essere qualificata come violazione del principio della responsabilità limitata dei soci di s.r.l., ma quale modalità di liquidazione cui gli stessi soci avevano prestato adesione (al fine di pervenire alla chiusura della liquidazione, pur nella impossibilità di vendita del terreno in blocco a terzi) e, come tale, del tutto lecita. D'altra parte, la predetta modalità di liquidazione è conforme alla ratio della disciplina di cui all'art. 2491 c.c., che vieta sì di "ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione", ma fa poi salve le ipotesi nelle quali risulti che tale ripartizione non incida sulla soddisfazione integrale dei creditori sociali ovvero la ripartizione sia condizionata alla prestazione del socio di "idonee garanzie" (nella specie, i soci assegnatari dei terreni hanno provveduto direttamente a fornire pro quota i mezzi di pagamento delle residue passività sociali, mentre le quote di tali passività non coperte dai versamenti dei soci sono comunque rimaste "garantite" dalla permanenza nel patrimonio sociale dei lotti destinati ai soci che non hanno ritenuto di eseguire il versamento pro quota).

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Questioni in tema di prova di un contratto di simulazione assoluta e relativa
La parte che intende dimostrare la simulazione relativa di un contratto di vendita, dissimulante in realtà il trasferimento degli stessi...

La parte che intende dimostrare la simulazione relativa di un contratto di vendita, dissimulante in realtà il trasferimento degli stessi beni in funzione di garanzia, può fare ricorso ex art. 1417 c.c. anche alla prova per testimoni, stante l’illiceità del contratto dissimulato in frode al divieto di patto commissorio; ma è comunque onere dell’attore provare anche l’effettiva ricorrenza dell’illecito rapporto dissimulato (nel caso di specie, l’attore non aveva dimostrato adeguatamente l’intervento del convenuto quale “finanziatore” dell’impresa, né con quali mezzi e in quali occasioni egli avesse effettivamente eseguito versamenti in denaro, facendo così venir meno le premesse fattuali in ragione delle quali la cessione de beni avrebbe dovuto avere un’esclusiva funzione di garanzia).

Nei rapporti tra le parti, ai fini della prova di una simulazione assoluta - benché non possa trovare applicazione l’eccezione al divieto di prova testimoniale di cui all’art. 1417 c.c. - è in ogni caso ammessa la prova per testimoni e per presunzioni semplici laddove vi sia un «un principio di prova per iscritto», come generalmente previsto dagli artt. 2724 e 2729 c.c.. A questo riguardo, però, il menzionato principio di prova scritta non deve essere inteso come la semplice allegazione di «circostanze indiziarie indicative della simulazione», ma deve assumere «il tenore di specifico scritto proveniente dalla controparte del negozio che si pretende simulato».

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Separata indicazione delle modalità di adempimento di un contratto per la cessione di quote di una srl: tra simulazione e datio in solutum
Il patto con il quale le parti precisano le modalità di adempimento delle obbligazioni che scaturisco da un altro contatto...

Il patto con il quale le parti precisano le modalità di adempimento delle obbligazioni che scaturisco da un altro contatto non costituisce un accordo simulato. Infatti, limitandosi a specificare quanto previsto nel contratto principale e prescrivendo una diversa prestazione in luogo di quella originariamente concordata, tale patto deve più propriamente essere qualificato come la previsione di una datio in solutum, all'inadempimento della quale il creditore è legittimato a esigere la prestazione originaria, oltre che il risarcimento del danno.

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Risoluzione ex art. 1497 c.c. del contratto di cessione di azienda
Deve ritenersi correttamente pronunciata, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali...

Deve ritenersi correttamente pronunciata, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali (nella specie, non è stato considerato un vizio tale da rendere inidonea all’utilizzo l’azienda – una attività commerciale di pizzeria d’asporto – lo scarso tiraggio della canna fumaria).

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sospensione cautelare della delibera di aumento di capitale sociale e custodia di azioni oggetto di pegno
La sospensione cautelare di una delibera di aumento di capitale sociale impedisce, nei rapporti tra soci e la società (ma...

La sospensione cautelare di una delibera di aumento di capitale sociale impedisce, nei rapporti tra soci e la società (ma altresì nei confronti dei terzi a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo di tale decisione) il prodursi degli effetti (e non solo dell'esecuzione) della stessa, congelando l'assetto societario esistente al momento delle relativa adozione.

Nel caso in cui vi sia il fondato motivo di ritenere invalido il pegno su azioni, l'adozione di delibere di modifica dello statuto approvate con il voto del creditore pignoratizio integra il requisito del periculum in mora al fine di concedere il provvedimento di custodia delle azioni oggetto di pegno.

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scioglimento di s.n.c. e nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c.
Costituisce causa di scioglimento di un s.n.c. la sussistenza di una situazione di conflitto tra i soci idonea a determinare...

Costituisce causa di scioglimento di un s.n.c. la sussistenza di una situazione di conflitto tra i soci idonea a determinare una gravissima paralisi gestionale nonchè l'impossibilità di arrivare a una compiuta formazione della volontà sociale, tale da non poter essere superata attraverso la nomina di un curatore speciale per il compimento di singoli atti.

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Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nell’organizzazione e nella gestione dell’impresa sociale
Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all’obbligo generale di...

Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all'obbligo generale di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c., il quale - oltre a richiedere l’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste - impone altresì di ponderare l’incidenza di ogni scelta dell’organo amministrativo rispetto alla complessiva situazione dell’impresa, così da evitarsi condotte che, nel loro insieme, portino alla dispersione dei valori aziendali e risultino prive di ragionevolezza strategica quanto al coordinamento dei fattori produttivi, determinando, in sostanza, un declino dell’intero ente. Pertanto, in presenza di una complessiva inadeguatezza dell’organizzazione societaria nel far fronte, in maniera definitiva, al grave stato di tensione tra l’azienda e il personale - anche a prescindere dall'autonoma rilevanza delle singole condotte ai fini de quibus - possono ricorrere i presupposti per l’adozione di un provvedimento ex art. 2409 c.c. di revoca degli amministratori in carica e di nomina di un amministratore giudiziario (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto indici rilevanti di tale «complessiva negligente irragionevolezza dell’organo gestorio» la sua incapacità di gestire le relazioni con il c.d. capitale umano dell’azienda, il patologico accentramento di tutti i poteri in capo ad un unico amministratore, una composizione del tutto inadeguata dei membri del consiglio d'amministrazione, l’inesistenza di qualsiasi flusso informativo nei confronti del consiglio di amministrazione in violazione dei limiti e dei criteri organizzativi fissati dall'art. 2381bis c.c.).

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Azione di responsabilità sociale e nomina di curatore speciale; veridicità del bilancio d’esercizio e interpretazione degli obblighi contrattuali
In caso di azione di responsabilità sociale svolta da un socio, la nomina di un curatore speciale della società litisconsorte...

In caso di azione di responsabilità sociale svolta da un socio, la nomina di un curatore speciale della società litisconsorte si rende necessaria solo ove quest'ultima si costituisca in giudizio in persona dell'amministratore o liquidatore convenuto, sussistendo solo in tal caso un conflitto d'interessi rilevante ex art. 78 c.p.c. tra la società e il suo rappresentante legale; ne deriva che, successivamente alla sua nomina, il curatore speciale può prendere piena visione degli atti processuali costituendosi in giudizio, senza che parte attrice debba procedere ad alcuna rinnovazione dell'atto di citazione o riassunzione del processo nei suoi confronti.

La condotta dell'amministratore che, pur in presenza di un testo contrattuale oscuro, fornisca un’interpretazione degli obblighi ivi previsti sostanzialmente «scorretta e pregiudizievole» per gli interessi della società da lui amministrata e favorevole invece a controparte (nel caso di specie, una società nella quale egli vantava altresì un interesse diretto), può costituire fonte di responsabilità a suo carico; ma la corrispondente rappresentazione contabile nel bilancio d’esercizio di tali fatti gestori non può dirsi di per sé “falsa” o comunque “scorretta”, in quanto coerente con le vicende che hanno caratterizzato, in effetti, l’esecuzione del contratto. Ne deriva che, accertata la validità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, nessun danno può discendere a carico della società in seguito alla sua messa in liquidazione dovuta alla perdita di capitale sociale rappresentata in tale bilancio (in particolare, parte attrice aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti in dipendenza della indebita messa in liquidazione della società e non - invece - della condotta asseritamene colpevole tenuta dagli amministratori).

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Responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative
La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza,...

La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'articolo 2381 c.c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c..

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