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Improcedibilità delle domande proposte nei confronti di società dichiarata fallita in corso di causa
Qualora, a seguito di dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore rivolga la...

Qualora, a seguito di dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore rivolga la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l. fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.

Nell'ipotesi di azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c., qualora la società sia sottoposta a procedura concorsuale in corso di causa, la legittimazione dei creditori sociali ad esercitare tale azione di responsabilità non sopravvive, ancorché il curatore, unico legittimato attivo, rimanga inerte.

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Rigetto di impugnativa di delibera per asserita violazione dello statuto
In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell’amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla...

In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell'amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla composizione dell'organo amministrativo, eventuali accordi sui meccanismi di nomina non possono essere che intesi come "patti parasociali", la cui violazione è di per sé inidonea ad incidere sulla validità delle delibere assunte dalla società.

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In tema di esercizio delle azioni di responsabilità dopo l’apertura del fallimento di una s.r.l.
A seguito dell’apertura del fallimento l’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2476 co. 3 c.c. e l’azione dei creditori...

A seguito dell'apertura del fallimento l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476 co. 3 c.c. e l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (applicabile analogicamente alle s.r.l.) spettano esclusivamente al curatore. Rimane invece in capo al socio o al terzo, anche a seguito della dichiarazione di fallimento, il diritto di agire ex art. 2476 co. 6 c.c. per ottenere il risarcimento del danno diretto determinato da atti dolosi o colposi degli amministratori.

L'azione di terzi e soci ex art. 2476 co. 6 c.c. - al pari di quella ex art. 2395 c.c. - è rivolta al risarcimento del danno diretto, quello cioè che si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo a prescindere da una lesione del patrimonio sociale e quindi richiede l'allegazione e la prova di tale danno diretto subito dai soggetti legittimati. E' pacifico, quindi, che esso non può identificarsi con il danno arrecato al patrimonio sociale anche solo sotto il profilo di un procurato dissesto.

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Cessione di quote simulata e mezzi probatori
In caso di azione di rivendicazione iure hereditatis di quote di s.r.l. simulatamente alienate, gli attori sono eccezionalmente legittimati a...

In caso di azione di rivendicazione iure hereditatis di quote di s.r.l. simulatamente alienate, gli attori sono eccezionalmente legittimati a provare la dedotta simulazione assoluta con ogni mezzo, anzichè producendo il documento incorporante l'accordo simulatorio o la presunta controdichiarazione delle parti sostanziali di tali contratti: tale libertà processuale vale anche rispetto alla prova testimoniale e alla prova presuntiva, perchè l'art. 1417 c.c. è in rapporto di specialità con la disposizione generale dell'art. 2722 c.c. e ammette tale esenzione anche quando ad essere illecito non è il contratto dissimulato, ma l'accordo simulatorio col quale le parti hanno stabilito di non dare effetto alcuno fra loro al contratto apparente.

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Le spese per operazioni esorbitanti dall’oggetto sociale non comportano responsabilità verso la società se imputate a saldo di crediti degli amministratori
L’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto...

L'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto in presenza dei presupposti di esercizio continuativo, sistematico e in autonomia delle funzioni tipiche degli amministratori di diritto (presupposti riscontrati dal Tribunale nel caso di specie).

Il passaggio in giudicato di una sentenza di nullità del bilancio per mancata appostazione di crediti rende opponibile ex art. 2909 c.c. l'accertamento del credito nei confronti della società, a nulla rilevando l'esclusione dalla stato passivo nel successivo fallimento, che ai sensi dell'art. 96 l. fall. ha effetti meramente endofallimentari (sulla scorta di tale principio il Tribunale ha escluso una responsabilità verso la società fallita in relazione a spese degli amministratori per interessi meramente personali ed estranei all'oggetto sociale, ma dagli stessi imputati a saldo parziale di propri crediti di maggior valore nei confronti della società, accertati in sede di declaratoria della nullità del bilancio ma non già invece in sede di accertamento del passivo).

I pagamenti preferenziali non determinano danno patrimoniale per la società.

Il danno patito dalla società e addebitabile agli amministratori (di fatto e di diritto) per l'omesso/tardivo versamento di imposte è pari alle sanzioni irrogate dall'agente riscossore.

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Responsabilità di amministratore di s.r.l. nei confronti di una banca per fraudolenta emissione di ricevute bancarie
L’azione di cui all’art. 2476 co. 6 c.c. è concessa ai terzi (tra cui in primis i creditori sociali) per...

L'azione di cui all'art. 2476 co. 6 c.c. è concessa ai terzi (tra cui in primis i creditori sociali) per il danno che il loro patrimonio direttamente subisca per effetto della mala gestio dell'amministratore e si distingue dall'azione di responsabilità dell'amministratore nei confronti dei creditori per danno indiretto provocato al patrimonio sociale (azione ex art. 2394 c.c.).

La responsabilità ex art. 2476 co. 6 c.c., legittimando (il socio e) il terzo ad ottenere il risarcimento dei danni a lui provocati dal comportamento doloso o colposo dell'amministratore, assume natura aquiliana in ragione dell'assenza di un vincolo negoziale tra amministratore e terzo. Detta qualificazione è pacifica in giurisprudenza, importando la risarcibilità della lesione di un diritto soggettivo patrimoniale (del socio o) del terzo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società.

L'azione di cui all'art. 2476 co. 6 c.c. presuppone un atto gestorio illecito dell'amministratore, un danno direttamente cagionato al terzo, nonché un rapporto di causalità giuridica tra i requisiti di cui sopra. Di qui l'onere, incombente in capo all'attore, di allegare e provare l'illecito atto di gestione dell'amministratore, il dolo o la colpa e il nesso causale tra comportamento e danno (nella specie il Tribunale ha condannato l'amministratore convenuto, il quale risultava aver presentato ricevute bancarie false, sulle base delle quali aveva indebitamente ottenuto somme a titolo di anticipo sul dovuto da parte della Banca, somme poi non recuperate né dai soggetti falsamente indicati come debitori, né dalla stessa società, dimostratasi insolvente).

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Induzione a contrarre e risarcimento del danno
La parte che, mediante falsa rappresentazione delle proprie disponibilità economiche, abbia indotto un altro soggetto a concederle in affitto un...

La parte che, mediante falsa rappresentazione delle proprie disponibilità economiche, abbia indotto un altro soggetto a concederle in affitto un immobile ad uso commerciale, non potendo poi corrispondere i relativi canoni, è tenuta al pagamento degli stessi quale risarcimento del danno, in quanto l’illecito espressamente lamentato dal locatore nei confronti dell'affittuario attiene non già alla fase di esecuzione del contratto ma piuttosto (propriamente ed esclusivamente) a una lamentata induzione alla stipula dello stesso sul presupposto che, sulla base di diverse e veritiere informazioni, l’attore non avrebbe mai accettato di contrarre.

La funzione risarcitoria è volta a rimettere la parte ingiustamente danneggiata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata in mancanza dell’illecito contestato, sicché un danno risarcibile si potrebbe ravvisare nella eventuale perdita della possibilità di concludere vantaggiosamente il medesimo contratto con altri, ma mai e in nessun caso nel mancato conseguimento dei vantaggi patrimoniali assicurati proprio dal contratto che - si assume – non avrebbe dovuto essere concluso (quale pretesa invece logicamente congruente rispetto a contestazioni che avessero avuto ad oggetto la sola fase di successiva esecuzione del medesimo contratto).

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La società controllata e amministrata da un socio non può essere considerata sua rappresentante al fine della ripetizione di un pagamento indebito
I pagamenti effettuati a favore di una società amministrata e interamente partecipata da uno dei soci sulla scorta di un...

I pagamenti effettuati a favore di una società amministrata e interamente partecipata da uno dei soci sulla scorta di un contratto asseritamente simulato (e volto a fargli ottenere in via indiretta utili) non giustificano un'azione di ripetizione di indebito nei confronti del socio, quale soggetto che abbia incassato i pagamenti a mezzo di rappresentante. Invero, i pagamenti effettuati a vantaggio della società entrano nel patrimonio di quest'ultima, mentre la sola allegazione della qualità di socio e amministratore unico non consente di superare il principio costitutivo della piena autonomia patrimoniale e giuridica delle distinte persone giuridiche (socio e società), così che delle somme pagate potrà beneficiare il socio solo in virtù di un eventuale e successivo titolo dispositivo specificamente inerente i rapporti tra i menzionati due soggetti, e in nessun caso invece a titolo di mero "trasferimento" di somme ricevute (dalla società) in virtù di un rapporto di rappresentanza.

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Fallimento e questioni in materia di interruzione del processo, pegno costituito su quote sociali da falsus procurator e ratifica
Nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento...

Nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (Corte Cost. n. 17/2010). Ne consegue che, nel caso in cui il soggetto interessato sia estraneo al fallimento, il termine trimestrale di riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. non decorre necessariamente dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento né dalla data di una qualsiasi notizia assunta aliunde, bensì dalla data, anche successiva, di un atto processuale dal quale la parte possa evincere la conoscenza dell'intervenuto fallimento.

L’art. 2784 c.c. prevede che il diritto di pegno sia costituito a garanzia di un «obbligazione del debitore» senza precisarne la natura, dovendosi rigettare un’interpretazione che limiti l’applicazione della norma alle sole obbligazioni pecuniarie.

Qualora un rappresentante costituisca un pegno su quote sociali senza averne i poteri, l’atto di costituzione del pegno non sarà nullo ma, semmai, inefficace e ratificabile.

La ratifica dell’operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c. non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita ma può risultare anche per facta concludentia, id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o, comunque, una volontà del dominus incompatibile con il rifiuto di tale operato (Cass. 12652/2001). Pertanto la carenza di forma scritta non preclude la ratifica della costituzione di un diritto di pegno, poiché la forma scritta del pegno è funzionale a rendere opponibile la garanzia agli altri creditori del debitore (o del terzo datore), mentre, tra le parti, il contratto non è subordinato ad alcuna formalità.

Il creditore pignoratizio, tale sulla base di un titolo valido ed efficace (perché ratificato), è legittimato a intervenire in assemblea, che non è nulla per mancata convocazione del socio debitore, il quale, in virtù del principio generale di cui all’art. 2370 c.c., non può intervenire in assemblea.

L’art. 2352, co. 3, c.c., richiamato dall’art. 2471-bis c.c., estende il pegno alle quote assegnate per effetto dell’aumento gratuito di capitale, sicché nei casi di aumento oneroso il diritto di opzione spetta al socio debitore sulle quote libere dal vincolo.

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Divieto di domande nuove, impugnativa di delibera per conflitto d’interessi, fondamento della clausola statutaria di prelazione e conseguenze in caso di sua violazione
Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste...

Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime l’oggetto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c., non sussiste carenza di interesse ad agire né inammissibilità per la tardività delle modificazioni effettuate da parte attrice se la domanda medesima si risolve, per un verso, nel reclamare una statuizione che il tribunale potrebbe assumere d’ufficio e, per altro verso, nel sollecitare l’assunzione di comportamenti che, anche in assenza della statuizione del tribunale, il convenuto dovrebbe comunque assumere. In tali casi, pertanto, non operano i limiti decadenziali previsti per l’editio actionis dagli artt. 163, 164, 183 c.p.c., che possono, invece, applicarsi alle richieste contenute nella riserva di impugnazione formulata, in sede di atto di citazione, in calce alla domanda o in relative e ipotetiche affermazioni in atto, poi riproposte in precisazione delle conclusioni, giacché la riserva e l’affermazione non integrano domande (Cass. n. 12310/2015).

Con riferimento alle impugnazioni delle deliberazioni assembleari che deducono vizi di annullabilità, l’interesse ad agire è da ritenere consustanziale alla stessa qualità di socio che sia per legge legittimato all’impugnazione (artt. 2377, co. 8, e 2479-ter, ult. co., c.c.) non essendo necessario che il provvedimento richiesto al giudice arrechi concreta utilità rispetto alla situazione denunziata.

É invalida la delibera di revoca di amministratore di s.r.l. adottata in assenza del quorum deliberativo richiesto dalla legge e dallo statuto sociale, qualora il mancato raggiungimento della percentuale di capitale sia dipeso dal voto negativo dello stesso amministratore revocando in qualità di socio, in quanto non può dirsi sussistente un conflitto di interessi. Infatti: in primo luogo, il legislatore della riforma ha consentito al socio di s.r.l. in conflitto di interessi di votare in assemblea (art. 2479, co. 3, c.c.), ciò evincendosi dalla circostanza che il suo voto è sterilizzato solo se la delibera adottata con il suo voto determinante è potenzialmente dannosa; in secondo luogo, non si può applicare analogicamente l’art. 2373, co. 2, c.c., che vieta ai soci-amministratori di votare nelle delibere concernenti la loro responsabilità per inadempimento gestorio e che comporta l’inclusione del capitale da essi rappresentato nel quorum costitutivo (al numeratore e al denominatore) e non già nel denominatore del quorum deliberativo (art. 2368, co. 3, c.c.).Viceversa se il socio in conflitto di interesse ha diritto di votare, la natura determinante o non determinante del voto andrà valutata operando l’espunzione del voto stesso solo dal numeratore dell’operazione di divisione mediante la quale è effettuato il calcolo del quorum deliberativo, non invece anche dal denominatore.

Non si pone un problema di conflitto di interessi del socio-amministratore se ad esser stata adottata e successivamente impugnata è la delibera di revoca e non invece la delibera negativa di reiezione della proposta di revoca: è, infatti, evidente in questo caso come il voto negativo del socio-amministratore non sia determinante ai fini della revoca. Il concetto di voto determinante, infatti, non può riferirsi alla delibera (negativa) che sarebbe stata adottata se il voto del socio-amministratore fosse stato computato solo al numeratore dell’operazione di calcolo del quorum, potendo esclusivamente riguardare la delibera effettivamente proclamata ed adottata dalla società.

L'accoglimento della domanda di annullamento per conflitto di interessi di una delibera di rigetto di una proposta di revoca di amministratori presuppone la dimostrazione del danno che la permanenza in carica dell’amministratore avrebbe potuto provocare alla società.

È infondata l’eccezione che fa leva sull’acquiescenza del socio amministratore rispetto alla delibera nel caso in cui quest’ultimo in qualità di presidente abbia proclamato il risultato deliberativo. Non è, infatti, corretto sovrapporre la posizione giuridica del socio con quella del presidente dell’assemblea, quand’anche le due posizioni siano in concreto rivestite dalla stessa persona, giacché il secondo, a differenza del primo, è un organo sociale.

In materia di clausole di prelazione e in assenza di apposita previsione statutaria, è invalida la denuntiatio con cui si propone ai soci oblati l’offerta ad acquistare in blocco le partecipazioni sociali della società cui la prelazione si riferisce unitamente alle partecipazioni sociali di altra società, poiché la clausola è rivolta a tutelare l’omogeneità della compagine societaria della società e non di altro ente. In caso contrario, infatti, non solo sarebbe eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli oblati, ma soprattutto si potrebbe consentire al socio offerente o di eludere l’altrui esercizio del diritto di prelazione inserendo condizioni non gradite ai soci oblati o di coartarne volontà – al di fuori di ogni preventivo accordo statutario – costringendoli, per raggiungere lo scopo di acquistare le quote sociali, all’acquisto anche di altri beni ai quali, semplicemente, ben possono non essere interessati. Un’interpretazione non rigorosa della lettera della clausola statutaria, dunque, finirebbe per far inerire surrettiziamente alla quota diritti dell’offerente e obblighi degli oblati non previsti dallo statuto e privi, in realtà, di qualsiasi fondamento.

L’atto di vendita di partecipazioni societarie in violazione del diritto di prelazione statutariamente previsto – trattandosi di inadempimento ad una norma contrattuale e non di violazione di legge – non comporta l’annullabilità né, tantomeno, la nullità dell’atto, ma solo la sua inefficacia nei confronti della società e degli altri soci, con conseguente inopponibilità dell’acquisto nei confronti dei medesimi e, dunque, incapacità dell’acquisto stesso di fungere da titolo per l’esercizio di alcun diritto sociale (Cass. n. 24559/2015).

Allo stato del sistema delle impugnazioni delle delibere societarie, non è possibile configurare un automatico effetto a cascata (o a catena) dell’inefficacia degli acquisti societari in violazione del diritto di prelazione sulle delibere approvate con il voto del socio titolare delle quote inefficacemente acquistate. Tale causa d'invalidità delle delibere assembleari, infatti, è sussumibile nella categoria (non delle violazioni di legge ma) delle violazioni statutarie e pacificamente qualificabile in termini di vizio di annullabilità della deliberazione (art. 2479-ter, co. 1, c.c.). Ne consegue che, per esser fatto valere il vizio ed ottenere l’annullamento della deliberazione, quest’ultima deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; in mancanza di impugnazione nelle forme previste dalla legge (artt. 2479-ter, ult. co., e 2378 c.c.), la delibera rimane valida ed efficace. Quanto affermato vale anche in relazione a una delibera di aumento di capitale offerto in opzione ai soci, tra cui l’acquirente in violazione della clausola di prelazione, anche se con una precisazione: gli amministratori che eseguono la delibera di aumento del capitale sono vincolati alla legge ed allo statuto, sicché, in particolare, devono offrire le quote ai soci in proporzione alle percentuali di capitale di cui sono legittimamente titolari. Pertanto, se un acquisto è inefficace nei confronti della società e degli altri soci, esso non può essere considerato – a pena di inefficacia della sottoscrizione – nel computo della percentuale del capitale che dà diritto a ricevere l’offerta di acquisto e perciò, per quella parte, l’offerta non va indirizzata all’acquirente, ma a chi ha ceduto inefficacemente le quote sociali, ammettendosi in ogni caso la possibilità per l’acquirente medesimo di sottoscrivere l’aumento di capitale per la parte inoptata o per la parte a lui spettante in virtù della quota di capitale di cui era originariamente (ossia prima dell’acquisto della quota di capitale in violazione della prelazione) titolare.

La cessione di quote di società di capitali si differenzia dalla normale vendita di cosa mobile proprio perché il bene ceduto si colloca all’interno dell’esecuzione di un contratto associativo ed il suo oggetto è costituito da una frazione di un’attività economica esercitata in comune tra i soci. Ciò significa, per un verso, che l’inefficacia della cessione verso la società e gli altri soci comporta che il bene oggetto della cessione è completamente svuotato di ogni contenuto giuridico ed economico e, per altro verso, che, per effetto della cancellazione della cessione dal registro delle imprese, sarebbe il cedente a tornare ad esercitare i diritti sociali, mentre il “proprietario” della partecipazione svuotata di contenuto rimane il cessionario. Alla luce di quanto affermato si può ragionevolmente ritenere che la cessione di quote in violazione dell’altrui diritto di prelazione, quando la violazione è nota a cedente e cessionario, debba essere ritenuta implicitamente sottoposta alla condizione risolutiva dell’esercizio (fruttuoso) dell’azione per declaratoria di inefficacia della cessione stessa (o dell’esercizio fruttuoso di un’eccezione stragiudiziale di inefficacia che sia accolta dalla società, che, quindi, provveda a far cancellare la cessione dal registro delle imprese).

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Questioni in materia di interpretazione del contratto: promessa del fatto del terzo o contratto a favore di terzo
La qualificazione giuridica attribuita dalle parti all’accordo può essere superata dal Giudice, in forza del principio iura novit curia, purché...

La qualificazione giuridica attribuita dalle parti all’accordo può essere superata dal Giudice, in forza del principio iura novit curia, purché egli ponga a fondamento dell’operazione in parola gli stessi elementi di fatto esposti dalle parti ed il loro oggetto (nel caso di specie, la clausola con cui una società si impegnava "ai sensi dell'art. 1381 c.c." a far sì che altra società corrispondesse a tutti i propri amministratori un indennizzo per la cessazione anticipata dalla carica è stata interpretata dal Tribunale come una stipulazione a favore del terzo ex art. 1411 c.c. e non come una promessa del fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c.; infatti, la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. si può definire come l'impegno che il promittente assume verso il promissario/beneficiario a che un terzo – cioè un soggetto estraneo all’accordo – assuma un comportamento vantaggioso o si obblighi in favore del promissario beneficiario; diversamente, nel caso oggetto della decisione, alla “promessa” assunta dalla società promittente non era ricollegato alcun vantaggio a favore dell’altra parte, mentre per converso la società promittente si obbligava a tenere un comportamento con effetti favorevoli rispetto a soggetti determinati che rimanevano estranei al contratto, ossia gli amministratori della società stipulante, e che maturavano, per effetto della stipulazione, un diritto di credito verso la società promittente).

Il Giudice, nel valutare l’esistenza di un interesse in capo allo stipulante, necessario ai sensi dell’art. 1411 co. 1 c.c., nonché l’esistenza di una causa lecita ex artt. 1343 e 1344 c.c., deve esaminare gli interessi concretamente perseguiti dalle parti e oggettivati in contratto e, inoltre, verificare se la dinamica contrattuale, da esse prefigurata e attuata, possa dare luogo alla violazione di norme imperative (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato l’interesse della società stipulante in quello di consentire l’avveramento della condizione sospensiva di efficacia dell’operazione di salvataggio che la riguardava, condizione costituita dalle dimissioni della maggioranza dei propri amministratori; il Tribunale ha ritenuto altresì lecita la causa della pattuizione, che è stata individuata nell’interesse della società promittente e di quella stipulante a consentire la sostituzione rapida e senza strascichi contenziosi degli amministratori nominati dai soci di maggioranza prima dell'aumento capitale riservato al promittente).

E' lecito l'accordo con cui due società concordano il pagamento di una somma di denaro a favore degli amministratori, pari alle spettanze che essi avrebbero percepito in caso di revoca, e che sia volto a favorire le dimissioni di almeno la metà di essi, con il conseguente naturale innesco del meccanismo statutario simul stabunt simul cadent al fine di provocare la decadenza dell’intero c.d.a., con la necessaria precisazione che tale clausola può ritenersi valida solo se rispettosa del principio di parità di trattamento tra gli amministratori, ossia quando l’obbligazione al pagamento degli emolumenti sia stipulata a vantaggio di tutti gli amministratori, anche a favore di eventuali controinteressati che scelgano di non dimettersi.

Diversamente dalla materia della responsabilità degli amministratori verso la società, la materia delle dimissioni degli amministratori, della loro revoca e del relativo risarcimento del danno, ossia della responsabilità della società verso gli amministratori, è del tutto disponibile, estranea alla disciplina di norme imperative e, dunque, rientra nel perimetro dell’autonomia privata, salvo eventuali limiti pattizi ed il divieto di abuso del diritto.

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Querela di falso del verbale assembleare per falsità ideologica e nozione di delibera inesistente
Il falso ideologico, cioè la non conformità al vero delle dichiarazioni risultanti dal documento, rilevante in materia di querela di...

Il falso ideologico, cioè la non conformità al vero delle dichiarazioni risultanti dal documento, rilevante in materia di querela di falso, riguarda solamente il cosiddetto profilo estrinseco, cioè la rappresentazione di fatti occorsi in presenza del verbalizzante, e non la veridicità o meno di giudizi o dichiarazioni effettivamente rese al suo cospetto, ovvero mere sviste o errori materiali ovvero della rappresentazione di dichiarazioni effettivamente rese, della cui conformità al vero si voglia discutere (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la proposizione di querela di falso relativamente a verbale di assemblea nel quale si è dichiarato che “l’assemblea si è riunita a seguito di accordi tra i soci”, che essa si è “validamente” costituita e che la stessa ha deliberato dopo ampia discussione “all’unanimità”, nel caso di difetto assoluto di convocazione di un socio e di sua conseguente assenza all’assemblea, comunque celebratasi alla presenza di un solo socio di larga maggioranza).

La delibera assembleare può dirsi inesistente soltanto qualora l’assemblea svoltasi non sia in alcun modo riferibile alla società. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003, l’espressa riconduzione del vizio di omessa convocazione alla fattispecie della nullità dell’assemblea (artt. 2379 co. 1 c.c. e 2479-ter co. 3 c.c.) impedisce di ritenere che al suo verificarsi possa dedursi l’inesistenza della delibera stessa (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto esistente la delibera adottata in una seduta presieduta dal solo socio di larga maggioranza, il quale aveva omesso di informare sia l’amministratore sia gli altri soci della convocazione della predetta assemblea).

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