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Accantonamenti per rischi ed oneri
Ai sensi dell’art. 2424-bis, co. 3, c.c. gli accantonamenti per rischi ed oneri sono funzionali alla copertura di perdite o...

Ai sensi dell'art. 2424-bis, co. 3, c.c. gli accantonamenti per rischi ed oneri sono funzionali alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali risulta tuttavia indeterminato l'ammontare o la data di sopravvenienza al momento di chiusura dell'esercizio. La valutazione del rischio di effettiva sussistenza di passività non ancora determinate alla chiusura dell'esercizio consiste (non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente conclusa ma) nell'apprezzamento ex ante delle probabili o possibili evoluzioni di una situazione. La correttezza di tale apprezzamento - spettante in prima istanza all'organo amministrativo, quale soggetto deputato alla redazione del progetto di bilancio e, successivamente, all'assemblea dei soci all'atto di approvazione del documento contabile - non è dunque ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione dei quali solo può portare a far ritenere scorretta la valutazione in punto di veridicità e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all'appostazione del fondo rischi, nonché violato con il principio di verità.

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Fideiussioni omnibus successive al 2005: onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale in capo al fideiussore
La produzione in giudizio del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non fornisce di per sé prova idonea dell’esistenza dell’intesa...

La produzione in giudizio del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non fornisce di per sé prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza quando la stipulazione della garanzia fideiussoria omnibus è intervenuta successivamente al provvedimento stesso, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. Pertanto, la vicenda contrattuale dà origine ad un giudizio c.d. "stand alone", nel quale la parte che intende far valere la nullità delle clausole di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., di reviviscenza e di sopravvivenza, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. "follow on actions" – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento manca del tutto o comunque riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore. Pertanto, l’inquadramento della controversia tra le cause "stand alone" fa sì che l'attore sia onerato dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.

 

La legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme, segnatamente l'art. 2, a tutela della libertà di concorrenza, aventi come destinatario qualunque soggetto del mercato che abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. In tale prospettiva chiunque, a prescindere dalla qualità rivestita, può ritenersi vittima dell’illecito anticoncorrenziale e far valere quindi la nullità del contratto.

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La compromettibilità in arbitri dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per...

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

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La prova del legame causale tra condotta e danno nell’illecito di concorrenza sleale
Per accertare l’integrazione dell’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 è necessaria una pluralità di elementi: anzitutto, la...

Per accertare l’integrazione dell’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 è necessaria una pluralità di elementi: anzitutto, la comunanza di clientela e un rapporto di concorrenzialità tra le parti interessate; in secondo luogo, il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di uno dei soggetti coinvolti; in terzo luogo, la sussistenza di un danno risarcibile e il nesso eziologico tra tale danno e la condotta sleale di controparte; infine, il coefficiente psicologico della colpa in capo al danneggiante (presunto, ex art. 2600 c.c., salva prova contraria).

Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. Se è vero che l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, è altrettanto vero che il corrispondente danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale necessita di essere provato dal danneggiato.

La prova del danno subito e del legame causale tra condotta e danno, in ossequio alla ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., grava dunque sul danneggiato. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra condotta e danno assorbe ogni indagine ulteriore e impone il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.

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Inadempimento all’ordine giudiziale di inibitoria ed esecuzione forzata di un obbligo di non fare
Il principio generale delineato dall’art. 2933, comma 1, c.p.c., prevede che il mancato adempimento di un obbligo di non fare...

Il principio generale delineato dall’art. 2933, comma 1, c.p.c., prevede che il mancato adempimento di un obbligo di non fare legittimi l'avente diritto ad ottenere giudizialmente che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, purché la prestazione che forma oggetto dell'obbligo abbia carattere fungibile. Deve trattarsi, cioè, di una prestazione che possa essere eseguita indifferentemente dall'obbligato o per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore. In un caso di violazione di inibitoria alla commercializzazione di prodotti in contraffazione di marchio, affinché il requisito della fungibilità possa dirsi integrato, la prestazione può consistere dunque nella distruzione di opere materiali o di prodotti in violazione dell’ordine di inibitoria emesso.

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Natura della consulenza tecnica di parte e preclusioni
La consulenza di parte è un atto difensivo, a prescindere dalla natura tecnica del documento stesso, sicché le censure che...

La consulenza di parte è un atto difensivo, a prescindere dalla natura tecnica del documento stesso, sicché le censure che attengono al contenuto delle deduzioni dell'ausiliare del giudice, costituendo mere argomentazioni difensive, non incontrano barriera preclusiva alcuna, a differenza delle contestazioni che concernono il procedimento della consulenza tecnica che invece sono assoggettate alla disciplina delle nullità relative di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c.

Le osservazioni critiche alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio possono essere svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, in quanto è del tutto sufficiente al fine della corretta esplicazione del contradditorio la possibilità di controdedurre da parte della parte avversa nella sua memoria di replica, fatto salvo il potere del giudice di eventualmente rimettere la questione all'esame del CTU con le conseguenti statuizioni in merito all'imputazione delle relative spese.

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Il diritto di controllo del socio di S.r.l. che non partecipa all’amministrazione
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l'interesse è il controllo sulla gestione in sé; potere che si esplica in due direzioni: (i) diritto di avere informazione attraverso l'acquisizione di notizie dall'amministratore sullo svolgimento degli affari sociali; (ii) diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. L'oggetto del controllo, sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale, ha uno spettro ampio. Il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella S.r.l. si può dire che abbia ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l'organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l'esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.

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Revoca giudiziale dell’amministratore di s.p.a.: inapplicabilità del rimedio cautelare di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.
Lo strumento tipico che l’ordinamento accorda al socio di minoranza qualificata della spa che sia titolare di una partecipazione pari...

Lo strumento tipico che l'ordinamento accorda al socio di minoranza qualificata della spa che sia titolare di una partecipazione pari almeno al 10% al fine di ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore è quello previsto dall'art. 2409 c.c. e non se ne possono riconoscere altri. In particolare, al socio di minoranza di spa è dato dal legislatore lo strumento di tutela per conseguire la revoca giudiziale dell'amministratore previsto dall'art. 2409 c.c., si tratta, questa, di una precisa scelta del legislatore che non ha predisposto all'interno della disciplina della spa una norma analoga all'art. 2476 co. 3, c.c. la quale riconosce al socio di minoranza della srl, oltre all'azione di responsabilità dell'amministratore, anche l'azione di revoca dell'amministratore esperibile pure in via cautelare. Il rimedio cautelare tipico accordato al socio della srl dall’art 2476 comma 3 c.c.. non è estensibile alla spa, nemmeno nel quadro attuale che vede l’apertura della tutela ex art 2409 c.c. anche alle srl.. La ratio della diversa disciplina tra spa e srl sta nella diversità del tipo delle due società di capitali; da un lato nella più intensa base personale della srl, nel più stretto rapporto fra i suoi soci e la gestione sociale che giustifica l’attribuzione a ciascun socio (al pari di ciò che si riscontra nella società di persone, art 2259 u.c. c.c.) della facoltà di chiedere la revoca dell’organo gestorio oltre che la facoltà di agire, senza sbarramenti di partecipazione sociale, per far valere la responsabilità sociale dell’amministratore; dall’altro in una più marcata struttura organizzativa retta dal principio di maggioranza della spa, dove il potere di revoca dell'amministratore sta solo in capo alla assemblea ex artt. 2383 e 2393, co 5, c.c. e non al socio di minoranza il quale, se minoranza qualificata, può attivare lo strumento di controllo previsto dall'art. 2409 c.c..

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Responsabilità dell’amministratore di piattaforma peer-to-peer per diffusione non autorizzata di opere protette dal diritto d’autore
Con riferimento ad una piattaforma che utilizza il sistema peer-to-peer in relazione alla diffusione non autorizzata di opere protette, benché...

Con riferimento ad una piattaforma che utilizza il sistema peer-to-peer in relazione alla diffusione non autorizzata di opere protette, benché dette opere siano messe online su tale piattaforma non dagli amministratori di essa ma dai suoi utenti e che nessun contenuto protetto sia fisicamente presente all’interno della piattaforma stessa, la responsabilità (in concorso con detti utenti) degli amministratori di tale piattaforma deve essere confermata laddove essi intervengano con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento nel consentire o facilitare l’accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent che consentono agli utenti della medesima di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).

Senza la messa a disposizione e la gestione da parte dei suddetti amministratori di una tale piattaforma, infatti, le opere in questione non potrebbero essere condivise dagli utenti o, quantomeno, la loro condivisione su Internet sarebbe più complessa. Deve dunque ritenersi che essi svolgano un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione delle opere in questione. A tal proposito, la condotta del gestore della piattaforma deve essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui è causa e che consentono di trarre, direttamente o indirettamente, conclusioni sul carattere intenzionale o meno del suo intervento nella comunicazione illecita di detti contenuti: qualora risultasse che l'utilizzo principale o preponderante della piattaforma contestata consiste nella messa a disposizione del pubblico, in modo illecito, di contenuti protetti, tale circostanza figurerebbe tra gli elementi pertinenti al fine di determinare il carattere intenzionale dell'intervento di detto gestore. La pertinenza di una circostanza siffatta è ancora maggiore qualora detto gestore si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore sulla sua piattaforma.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori per aggravamento del dissesto e onere della prova
Nell’ambito dell’azione di responsabilità da “aggravamento del dissesto” contro gli amministratori, il Fallimento ha l’onere di individuare con chiarezza il...

Nell'ambito dell'azione di responsabilità da “aggravamento del dissesto” contro gli amministratori, il Fallimento ha l’onere di individuare con chiarezza il momento in cui la società (poi fallita) avrebbe perso il capitale sociale, e dunque il momento in cui, a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., sorge in capo agli amministratori gli obblighi di cui agli articoli 2485 e 2486 c.c..

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Principi in tema di intermediazione finanziaria ed offerta fuori sede
La violazione degli obblighi informativi relativi all’intermediazione di strumenti finanziari, integrando responsabilità precontrattuale o contrattuale, non può determinare – a...

La violazione degli obblighi informativi relativi all’intermediazione di strumenti finanziari, integrando responsabilità precontrattuale o contrattuale, non può determinare – a meno che non sia espressamente previsto – l’invalidità dei contratti conclusi, essendo invece riconosciute soltanto conseguenze risarcitorie.
Nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 t.u.f., la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede.
Il diritto di recesso, previsto in favore del risparmiatore dall'art. 30, comma 7, t.u.f., nell'ipotesi di contratti stipulati fuori sede, si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l'intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente, sia nel caso di mera negoziazione di titoli.
Per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 t.u.f. non è sufficiente che l'avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento, neppure ove si assuma l'esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l'avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari.
Accertata la nullità di un contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.
La responsabilità del revisore per acquisti disinformati di strumenti finanziari da parte di investitori è di natura extracontrattuale, essendo evidente non solo la mancanza di contratto, ma anche la mancanza di contatto sociale qualificato tra revisore ed investitori, addirittura nemmeno identificabili al momento del deposito della relazione di revisione. Ne consegue che chi agisce in responsabilità deve allegare e provare: (i) quale sia stata la condotta del revisore; (ii) quali siano stati, in questa condotta, gli aspetti di violazione attiva od omissiva di norme di legge e/o dei principi di revisione; (iii) il danno subito; (iv) il nesso causale tra il comportamento negligente del revisore ed il danno.

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Azione di responsabilità del socio ex art. 2395 c.c.
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c., di natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di...

L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c., di natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito nella propria sfera giuridica in conseguenza di fatti illeciti compiuti dagli amministratori e, al pari di ogni altra azione risarcitoria, richiede l’accertamento della condotta contra legem dell’amministratore e la prova del nesso di causalità immediata e diretta che la lega al pregiudizio lamentato dal danneggiato. Dalla natura extracontrattuale della responsabilità invocata deriva, altresì, l’onere da parte dell’attrice di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito descritto ed, in particolare, la specifica condotta dolosa o colposa attribuita all’amministratore ed il nesso causale di derivazione diretta da essa del pregiudizio lamentato, non essendo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria il mero inadempimento della società alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del terzo danneggiato.

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