Una condizione apposta ad un contratto, la quale sia legata all'esito (positivo per gli imputati) di un giudizio penale che si conclude per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ex art. 129 c.p.c., si dovrà considerare avverata, là dove il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza, se preclude in sede penale (altro…)
Il principio della non compromittibilità in arbitri dell’impugnazione di delibere in materia di bilancio attiene esclusivamente alla inderogabilità dei principi normativi di redazione dello stesso, quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalità dei terzi, e, come tale, non riguarda, invece, gli eventuali vizi (altro…)
Il c.d. "abuso dello strumento processuale" è configurabile solo laddove vi siano gli estremi di una condotta propriamente di “mala fede” o comunque colpevolmente “temeraria”.
In caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa da un società pubblica costituita per la gestione di servizi pubblici locali in regime di affidamento diretto in house, sussiste la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, e non del Giudice Ordinario, posto che (altro…)
Deve ritenersi che l’esclusione del socio dalla cooperativa, essendo per legge e statuto la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittima solo se, valutato ogni aspetto del caso concreto, l'inadempimento del socio-lavoratore rappresenti una profonda minaccia all'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti, e che esso sia di tale gravità che ogni altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse sociale (altro…)
In fase di liquidazione della società, sussiste un "dovere" del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di tutti i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione, è ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore. Necessario corollario del menzionato principio è l'ulteriore dovere del liquidatore di dare compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione dell'intera attività svolta e, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti, dei criteri seguiti nella gestione delle posizioni debitorie.
Si configura come abuso dello strumento processuale l’aver azionato lo stesso credito con più domande giudiziali (nella specie, ricorsi monitori) nonostante il carattere di omogeneità delle posizioni giuridiche delle parti opponenti, parti processuali dell’unico rapporto dedotto nel ricorso monitorio. Ciò non può tuttavia scalfire l’ammissibilità della domanda giuziale contenuta nei ricorsi monitori, potendo spiegare rilevanza soltanto sotto il profilo delle spese processuali. Le conseguenze delle condotte abusive in sede processuale non esulano, infatti, da quelle espressamente disciplinate dagli art. 91 e ss c.p.c. (altro…)
In tema di contratti di appalto pubblico, la competenza arbitrale (in caso di assenza di una clausola contrattuale in tal senso) è solo facoltativa; e ciò sia perché l’art.133 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) deve essere interpretato in correlazione con il successivo art. 241 dello stesso codice (secondo cui “le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici [...]possono essere deferite ad arbitri”); sia perché una contraria interpretazione e la postulazione di un arbitrato obbligatorio si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha già avuto modo di dichiarare incostituzionale un’altra ipotesi di arbitrato obbligatorio (sent. n.152/1996).
Nel potere dei soci di s.r.l. che rappresentano almeno 1/3 del capitale di sottoporre gli argomenti di decisione all'assemblea attribuito dall'art. 2479 c.c., rientra anche il potere di convocare direttamente l'assemblea su quegli stessi argomenti, anche senza previa sollecitazione della convocazione da parte dell'organo amministrativo.
Qualora nella serie causale che conduce dalle condotte decettive al danno si inseriscano con efficacia causale del tutto assorbente rispetto all'asserito eventus damni tali e tanti fattori - tutti interni alla sfera del preteso danneggiato e da imputarsi quali altrettanti fatti (gravemente) colposi al medesimo - la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa a tali condotte decettive deve essere esclusa in radice, anche in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 41, comma 2, c.p. 1227 comma 2 c.c.
Il rinvio alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione stipulato dal debitore garantito (nella specie, una s.r.l. garantita dal socio unico) rende determinabile l'oggetto della fideiussione e non ne giustifica la declaratoria di nullità per indeterminatezza delle obbligazioni garantite.