Il conflitto di interessi in materia di delibera degli obbligazionisti di s.p.a. non è specificamente disciplinato dal codice civile; tuttavia è ricavabile nell’ordinamento societario un principio generale che vale a regolare le ipotesi di conflitto di interessi nelle decisioni di tutti gli organi assembleari (o collegiali) che, (altro…)
L'art. 2479, primo comma, c.c. prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché il diritto degli stessi, strumentale, di convocare l’assemblea.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel regime successivo all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (e previgente all'entrata in vigore della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa), la controversia sul licenziamento (altro…)
Deve ritenersi ammissibile nella s.r.l. la richiesta di revoca cautelare degli amministratori, anche se proposta anteriormente alla proposizione della causa di merito.
Deve ritenersi invece inammissibile la richiesta relativa alla sospensione cautelare di amministratori e sindaci di srl. L'istituto della sospensione (altro…)
Il compimento da parte di un amministratore di un atto puramente distrattivo del patrimonio sociale costituisce giusta causa di revoca. Tale condotta è infatti espressione dell'incapacità dell'amministratore di distinguere l’interesse della società da quella del socio o dei terzi, nonché (altro…)
Il socio accomandatario risponde dei debiti sociali sorti anteriormente all'assunzione della qualità di socio, nè può essere eccepito di non aver avuto conoscenza dei debiti pregressi.
Il beneficio di preventiva escussione della società (altro…)
La clausola compromissoria che delega ad arbitri "qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci circa l'interpretazione o l'esecuzione dei patti sociali" è valida, purché l'interesse oggetto della controversia non abbia carattere indisponibile, cioè non sia tutelato da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione automatica dell'ordinamento, svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (nel caso di specie, la clausola è stata giudicata valida in merito all'esercizio dell'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di s.a.s. ex art 2259 cc).
La relazione di gestione, a differenza dalla nota integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, sicché le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt'al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quest’ultimo, ad annullabilità della stessa.
La totale assenza di contabilità sociale o la tenuta della stessa in modo sommario giustifica l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
In una società semplice, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto ex art. 2268 c.c. non può essere validamente eccepito dai soci in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei loro confronti quali coobbligati (altro…)