La norma di cui all'art. 2262 c.c. (applicabile alle s.a.s. in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c.), nel prevedere che "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto", disegna il diritto del socio di società di persone a percepire gli utili come discendente non dalla decisione assembleare di distribuzione degli utili (come previsto nelle società di capitali), ma dalla mera sussistenza di utili attestata dal rendiconto approvato.
Nel caso di società in accomandita la giurisprudenza ha precisato che, spettando l'approvazione del rendiconto ai soli accomandatari, nell'ipotesi di un solo socio accomandatario la presentazione del rendiconto equivale alla sua approvazione (cfr. Cass. n. 1240/1996).
Sussiste il diritto del socio alla percezione degli utili effettivamente conseguiti dalla società (art. 2303 c.c.) in quanto attestati dal rendiconto approvato ovvero in quanto altrimenti ricostruibili, sulla scorta, in particolare, delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbligato alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli affari sociali.
Rientra nel controllo circa l'esattezza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite - cui il socio accomandante è abilitato in via generale, e senza necessità di specifica previsione statutaria, dall'art. 2320, comma 3, c.c. - la possibilità di (altro…)
In materia di intestazione fiduciaria di quote di s.r.l., è da ritenere che, in mancanza di accordo circa la durata dell'incarico, sia pienamente legittima una rinuncia formale del fiduciario al relativo mandato (anche ai sensi dell'art. 1727 c.c.), con conseguente diritto-dovere al ritrasferimento dei beni acquistati a titolo fiduciario. (altro…)
L'obbligazione di liquidare la quota del socio uscente ha natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., onde la svalutazione monetaria può riconoscersi solo in applicazione dell'art. 1224, cpv., c.c.
L'art. 36 l.f. consente il reclamo contro atti di amministrazione del curatore e deve ritenersi applicabile anche in caso di concordato preventivo. (altro…)
Nel caso di pattuizione di un diritto d'opzione mediante contratto a favore del terzo, la legittimazione esclusiva all'esercizio di tale diritto appartiene al terzo nominato, con necessaria esclusione invece di una parallela legittimazione dell'originario stipulante (Cass 8272/14).
La previsione statutaria in forza della quale sia ammessa l’esclusione del socio che “si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o, in qualsiasi modo, causi discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci” risulta priva del requisito della specificità richiesto dall’art. 2473bis c.c. ed è, pertanto, nulla.
E’ legittima (altro…)
E' manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente alle scelte processuali liberamente assunte dalla parti costituite in giudizio.
Del pari, è da ritenersi infondata la pretesa del singolo amministratore al regresso da parte degli altri amministratori del pagamento effettuato in esecuzione di un accordo transattivo concluso individualmente con la società, atteso che si tratta di pagamento eseguito per libera scelta negoziale che non potrebbe ridondare in alcun modo in danno di soggetti rimasti estranei alla relativa determinazione.
(nel caso di specie, la transazione - conclusa a seguito dell'impugnazione del lodo arbitrale da parte dell'amministratore condannato - escludeva fra l'altro espressamente che soggetti diversi dai paciscenti potessero profittare della stessa ai sensi dell'art. 1304 c.c., rendendo inequivoco che l'accordo atteneva ai soli profili di responsabilità personale del singolo amministratore).
In mancanza dell'indicazione nel verbale assembleare del rituale invio di convocazione nei confronti dei soci assenti, al fine di evitare la declaratoria di invalidità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479-ter c.c. è onere della società convenuta offrire prova della rituale convocazione (o comunque della piena conoscenza da parte dei soci assenti dell'intervenuta convocazione).