E' ammissibile la sospensione cautelare delle delibere self executive (nel caso specifico si trattava di una delibera di approvazione del bilancio). La sospensione può essere pronunciata anche quando la deliberazione abbia avuto parziale esecuzione, purchè la stessa sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla organizzazione. L'unico limite che si pone alla facoltà del giudice di disporre la sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione siano definitivamente realizzati ed esauriti. (altro…)
La società non può apportare rettifiche ai bilanci già approvati né, più in generale, l’organo amministrativo di questa adottare criteri di valutazione di attivi di bilancio (nella specie, il magazzino) del tutto soggettivi, arbitrari ed avulsi da un principio di uniformità di trattamento.
La risoluzione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, per la quale la legge non prescrive alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.
La notifica di decreto ingiuntivo alla società, di cui l'agente postale abbia provveduto ad inviare la relativa comunicazione di avvenuto deposito prevista dall'art. 8, comma 2°, l. 890/82 , si intende eseguita indipendentemente dal ritiro del plico da parte del destinatario, decorsi dieci giorni da tale formalità. (altro…)
La causa del patto d’opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all’altra parte del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro quel medesimo tempo. L’opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta del promettente e, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che – saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente – perfeziona il negozio giuridico di trasferimento.
Il divieto sancito dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare clausole statutarie e accordi parasociali che alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite e risultino in questo modo deresponsabilizzati rispetto all'esercizio prudente ed avveduto dei diritti amministrativi in conformità all'interesse della società e all'obiettivo di salvaguardia del suo patrimonio. La norma si basa sul principio per il quale è carattere essenziale di ogni società - qualunque ne sia il tipo e l’organizzazione - la partecipazione dei soci ai risultati dell’attività sociale, sicché un patto parasociale, che avesse la funzione essenziale di eludere il divieto di patto leonino diverrebbe un negozio in frode alla legge non meritevole di autonoma tutela ed incorrente a sua volta nella previsione di nullità dell’articolo 2265 c.c.
Possono considerarsi contrari alla norma e al principio di ordine pubblico, che l’art. 2265 c.c. esprime, solo i patti che comportino il predetto trattamento differenziato di un socio per tutta la durata della società ed in modo assoluto; il divieto di patto leonino, infatti, si pone come limite invalicabile all’autonomia statutaria. Diversa potrebbe essere la situazione qualora un patto parasociale, pur contenendo una clausola di esclusione da rischi e da utili che verrebbero caricati agli altri contraenti, abbia una sua autonoma funzione meritevole di tutela a norma dell’art. 1322.c.c.. Pertanto è necessario verificare - a fronte di patti che consentano ad un socio l’exit a condizioni preconcordate, di modo e di tempo - non solo se essi siano idonei ad escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante ma se detta esclusione costituisca la loro funzione essenziale (la loro “causa”), o rispondano invece ad una funzione causale autonomamente meritevole di tutela, onde non contrastino con la ratio della norma di cui all'art. 2265 c.c. e con l'esigenza di salvaguardare l' interesse dei soci coinvolti alla buona gestione dell’impresa (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto valida e non contrastante con il divieto di patto leonino l’opzione put contenuta in un patto parasociale che attribuiva una parte il diritto di exit solo per un periodo di 5 anni e a condizioni predeterminate, che la garantivano solo da perdite superiori ad una certa soglia, pari alla metà del valore della sua partecipazione)
La risoluzione consensuale del contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.
Non è ipotizzabile un conflitto di interessi tale da necessitare la nomina di un curatore speciale nel caso in cui l'amministratore non sia, in concreto, portatore di un interesse a contraddire contrario a quello della società. Il curatore speciale, infatti, non deve essere inteso quale arbitro imparziale degli interessi sociali ma soggetto che deve sostituire l’amministratore (altro…)
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea di una società di capitali volto alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui organo assembleare è imputabile, in ragione del principio di maggioranza, la deliberazione contestata. (altro…)
Una società di fatto è certamente ammissibile anche tra una persona giuridica e una persona fisica.
In assenza di un contratto formale scritto e dell’iscrizione nel registro delle imprese, risulta comunque configurabile una società di fatto (altro…)
Qualora al momento dell’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, permangano obbligazioni sociali non soddisfatte, i soci rispondono verso i creditori sociali non solo con le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma anche con i beni e i diritti non compresi nel bilancio e comunque attribuiti loro in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata.
La domanda attorea proposta da un fondo comune di investimento mobiliare chiuso deve essere qualificata quale domanda pertinente non al fondo ma alla società di gestione del risparmio che ha rilasciato il mandato per conto del fondo medesimo, tale per cui a quest’ultimo deve essere assegnato un termine per la regolarizzazione della procura. (altro…)