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Responsabilità di amministratore di srl verso i creditori sociali e conservazione delle scritture contabili
I creditori sociali di una società a responsabilità limitata possono agire nei confronti degli amministratori in ragione dell’applicazione analogica dell’art....

I creditori sociali di una società a responsabilità limitata possono agire nei confronti degli amministratori in ragione dell'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. La mancata previsione nelle srl di una responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per la violazione dell'obbligo di conservare il patrimonio sociale, equipollente a quella dell'art. 2394 c.c., appare frutto di un errore di coordinamento della normativa in materia di srl con quella in materia di spa e non di una deliberata scelta legislativa. In caso di fallimento di una srl, il soggetto titolato, in via esclusiva, ad esercitare l'azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, è il curatore, secondo quanto dispone l'art. 146 l.f., che nella nuova versione non fa più riferimento espresso all'art. 2394 c.c., ma alle azioni di responsabilità contro gli amministratori.

L'amministratore di srl è responsabile della custodia delle scritture contabili anche durante la procedura di concordato preventivo, mentre la procedura fallimentare esautora l'amministratore dal proprio ruolo e, pertanto, anche dall'obbligo di custodia delle scritture contabili.

11 gennaio 2013

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Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e attività di direzione e coordinamento
La delibera di approvazione del bilancio d’esercizio può essere dichiarata nulla per illiceità dell’oggetto solo qualora non siano stati rispettati...

La delibera di approvazione del bilancio d'esercizio può essere dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto solo qualora non siano stati rispettati i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, non dovendosi invece ritenere pertinenti a tal fine le censure relative alla gestione e all'operato degli amministratori, suscettibili di tradursi in una domanda di responsabilità degli amministratori ma non in vizi del bilancio stesso.

La relazione di gestione, non essendo parte costituiva del bilancio d'esercizio ex art. 2423 c.c., non è oggetto di approvazione assembleare, cosicché l'eventuale insufficienza delle informazioni ivi contenute non può essere causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell'oggetto, ma, tutt'al più, di annullabilità della stessa, qualora la carenza o la falsità del contenuto della relazione sia tale da viziare il procedimento sotto il profilo della carenza d'informazione dovuta al socio.

Le comunicazioni contenute nella relazione di gestione possono essere motivo di nullità della delibera di approvazione del bilancio solo qualora siano tali da falsare o rendere non chiaramente intellegibile il bilancio stesso, come nel caso in cui a essere carenti o false siano le informazioni riguardanti la situazione finanziaria della società, anch'essa oggetto della rappresentazione veritiera e corretta che il bilancio d'esercizio deve rendere ex art. 2423 c.c.

Conformemente a quanto disposto al principio n. 25 O.I.C., le imposte anticipate, ossia quelle imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso, non devono essere contabilizzate in bilancio ove non sussista la ragionevole certezza circa il loro futuro recupero, in ossequio al principio di prudenza.
In una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, il bilancio d'esercizio non può definirsi illecito per violazione dell'obbligo informativo imposto al comma 4 dell'art. 2497-bis c.c. qualora, in apposita sezione della nota integrativa, siano esposti i dati essenziali a garantire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società controllante, non essendo imposta dalla norma l'allegazione dell'intero bilancio d'esercizio.

In un gruppo di società, qualora sia configurabile una responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., il socio della società eterodiretta ha diritto a chiedere il risarcimento del c.d. danno riflesso, consistente nel pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della propria partecipazione sociale, rifacendosi sul patrimonio della società che ha esercitato la direzione e il coordinamento e non su quello della società partecipata, essendo quest'ultima danneggiata in via diretta dall'attività di eterodirezione della prima.

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Raggruppamenti azionari e limiti al potere della maggioranza
Non sono ammissibili deliberazioni assembleari di raggruppamento azionario che si risolvano nella soggezione di un socio all’altrui potere di determinare...

Non sono ammissibili deliberazioni assembleari di raggruppamento azionario che si risolvano nella soggezione di un socio all’altrui potere di determinare la cessazione del rapporto sociale, senza il consenso del socio colpito da tale effetto.

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Intestazione fiduciaria di azioni e legittimazione del fiduciante alla impugnazione di delibere assembleari
Le azioni intestate ad un fiduciario non sono conteggiabili in senso utile alla legittimazione del fiduciante alla impugnazione di una...

Le azioni intestate ad un fiduciario non sono conteggiabili in senso utile alla legittimazione del fiduciante alla impugnazione di una delibera assembleare annullabile in punto di superamento della soglia del 5% del capitale sociale, allorquando in relazione a tali azioni il fiduciario abbia espresso voto favorevole alle deliberazioni impugnate.

Sono da ricondurre alla fattispecie della annullabilità ex art. 2377 c.c. le ipotesi nelle quali il vizio della delibera assembleare di s.p.a. riguardi, non già il carattere "preventivo" della convocazione rispetto alla data dell'assemblea, bensì il rispetto dei termini, di legge o statutari, entro i quali la convocazione deve essere effettuata, e quindi il carattere "tempestivo" della convocazione.

In caso di amministrazione pluripersonale, la legittimazione ad impugnare delibere assembleari ex art. 2377 c.c. va riferita non già al singolo componente del cda ma all'intero organo collegiale, salvo il caso di delibere direttamente lesive della posizione del singolo amministratore uti singulus.

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Revoca del liquidatore per giusta causa e tutela cautelare
Ai sensi dell’art. 2487, ult. co., c.c., costituisce giusta causa di revoca la condotta del liquidatore che ha posto in...

Ai sensi dell'art. 2487, ult. co., c.c., costituisce giusta causa di revoca la condotta del liquidatore che ha posto in essere un atto di gestione in palese violazione dei poteri conferitigli dalla delibera assembleare di nomina, tale da compromettere il rapporto fiduciario che lega la società al liquidatore e quest'ultimo ai soci.

Il giudizio instaurato su istanza dei soci ha natura conteziosa e verte sull'accertamento della permanenza del rapporto fiduciario e della sopravvenienza della giusta causa per lo scioglimento del mandato.

Qualora l'iniziativa del liquidatore sia idonea ad accentuare contrasti interni alla compagine sociale e così a provocare un rischio di stallo decisionale, è ammissibile l'esperimento della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di evitare che la durata del procedimento ordinario di cognizione possa frustrare l'ordinato funzionamento della società in fase di liquidazione.

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Scioglimento della società escluso in caso di conflitti tra soci che non incidono direttamente sulla gestione
Il conflitto tra soci di una società semplice derivante da “gravi inadempienze” di uno di essi, potendo essere rimosso mediante...

Il conflitto tra soci di una società semplice derivante da “gravi inadempienze” di uno di essi, potendo essere rimosso mediante l’esclusione del socio inadempiente da parte degli altri ovvero attraverso il recesso per giusta causa del socio adempiente, non può configurare causa di scioglimento della società laddove, in fatto, l’attività economica sociale può proseguire regolarmente.

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Titolarità di quota di S.r.l. e negozio fiduciario
Quando una società, titolare di una quota di S.r.l., cede la stessa trasferendola in parte a un soggetto e in...

Quando una società, titolare di una quota di S.r.l., cede la stessa trasferendola in parte a un soggetto e in parte ad un altro, potrà ravvisarsi intestazione fiduciaria in capo a uno dei cessionari qualora risulti provato: che l'altro cessionario fosse già reale proprietario dell'intera quota ceduta; che la società cedente avesse ricevuto dal suddetto proprietario l'incarico di cedere la quota suddetta; che, infine, sussista tra i due cessionari un negozio tale per cui uno degli stessi abbia ricevuto dall'altro mandato fiduciario ad acquisire dalla società cedente la quota di cui egli è pertanto titolare apparente.

La prova testimoniale, nonché «il valore testimoniale espressamente riconosciuto alle sottoscrizioni», sono, in materia di negozio fiduciario, sottratte alle disposizioni di cui agli artt. 2721 ss. c.c. qualora gli obblighi collaterali e connessi al regolamento contrattuale principale mirino a realizzare uno scopo ulteriore, integrativo e non modificativo rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato. Diversamente tale prova non sarà ammessa, ai sensi dell'art. 2722 c.c., nel momento in cui il patto riguardi l'intestazione fiduciaria di una quota sociale, configgendo in tal caso con l'intestazione formale risultante dal contratto di cessione rispetto al quale il pactum fiduciae è accessorio.

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Nullità della delibera di aumento di capitale e asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della delibera votata
In un giudizio di nullità di delibera di aumento di capitale di srl per asserita falsità della situazione patrimoniale posta...

In un giudizio di nullità di delibera di aumento di capitale di srl per asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della delibera stessa, la contestazione di parte che si fondi unicamente sulla constatazione della diversità della situazione patrimoniale portata in votazione rispetto ad una bozza precedentemente elaborata e rilasciata in visione che dava atto di maggiori perdite e di una conseguente situazione di patrimonio netto negativo non è sufficiente a provare l'esistenza di una falsata rappresentazione della situazione patrimoniale medesima. Ciò a maggior ragione laddove emerga dal verbale assembleare in atti che la questione era stata espressamente sollevata in corso di lavori e che in quella sede la maggioranza dei soci aveva ritenuto soddisfacenti le spiegazioni fornite dagli amministratori circa la correttezza delle stime proposte nel (secondo) documento concretamente portato in votazione.

In tale contesto può certamente spettare al giudice una autonoma valutazione circa la correttezza o meno del documento in oggetto: a tale incombenza il giudice può e deve procedere nel rispetto degli oneri di allegazione e di prova propri dell'attore, oneri che non risultano minimamente assolti se la parte si limita a produrre le due bozze di bilancio (che di per sè non consentono alcuna valutazione) e non anche la documentazione contabile di riferimento, certamente acquisibile in sede di ispezione ex art 2476 cc o di cui, in estrema ratio, si potrebbe richiedere l'esibizione ex art 210 cpc.

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Annullabilità del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto d’interessi
Qualora l’amministratore in conflitto d’interessi stipuli un contratto dannoso per la società, la domanda giudiziale volta a farne dichiarare l’annullamento...

Qualora l'amministratore in conflitto d'interessi stipuli un contratto dannoso per la società, la domanda giudiziale volta a farne dichiarare l'annullamento deve essere proposta dalla società nei confronti della controparte contrattuale e non nei confronti dell'amministratore stipulante, il quale, non essendo parte sostanziale del contratto, può essere chiamato a rispondere del danno cagionato alla società solo nell'ambito di un giudizio di responsabilità promosso nei suoi confronti.

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