Deve senz'altro escludersi, quanto meno in mancanza di specifici segnali di allarme, un obbligo del sindaco appena nominato di procedere ad una completa ed autonoma revisione delle voci di un bilancio già approvato: si deve escludere in particolare che possa reputarsi esigibile secondo ordinaria diligenza una specifica revisione delle stime di effettiva realizzabilità di crediti iscritti in un bilancio già approvato, tanto più a fronte (come nel caso di specie) di crediti recenti e in un contesto di forte ricapitalizzazione della società. Una compiuta ed autonoma verifica è piuttosto legittimamente richiesta in sede di esame del "successivo" bilancio di esercizio ed eventuali manchevolezze al riguardo potrebbero dunque ragionevolmente fondare una ipotesi di responsabilità per il contributo causale in tal modo offerto per la realizzazione di "nuove operazioni".
La concreta operatività del peculiare effetto estensivo di cui all'art 1310 cc non è affidata sempre e comunque alla mera prospettazione di una parte, con esclusione di ogni rilevanza dell'eventuale diverso esito di un giudizio pieno di merito circa l'effettiva sussistenza di una responsabilità solidale: l'ipotesi sembra necessariamente da escludere in ragione della stretta interpretazione del testo (che sembra invero "presupporre" l'effettiva sussistenza di un vincolo di solidarietà) e alla luce del resto di un principio costitutivo di piena uguaglianza delle parti nel processo
L'art. 1310, co. 2, c.c. prevede l'estensione dell'interruzione della prescrizione ai condebitori solidali in considerazione dell'unitarietà del rapporto obbligatorio. Ciò però presuppone che vi sia effettivamente un'obbligazione solidale alla quale riferirsi.
Il pagamento, anticipato e a titolo di intero prezzo, per la cessione futura di quote, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, di una s.r.l. trasformata, alla s.n.c. trasformanda non attribuisce, in alcun modo, la qualità di socio, ancorché di fatto, al promissario acquirente. Pertanto, in caso di reiterato difetto della promessa trasformazione, evento prodromico all’esecuzione del contratto preliminare, la parte insoddisfatta può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (nella specie un soggetto non socio, che aveva versato una somma a titolo di prezzo di quote di una società, che avrebbe dovuto essere trasformata da snc a srl, chiedeva la risoluzione del contratto preliminare, in quanto la società non formava mai oggetto di trasformazione, restando irrilevante il fatto che medio tempore il soggetto venisse già trattato come socio).
Le domande proposte ai sensi degli articoli 2394 c.c. e 2043 c.c. presuppongono che all’amministratore si addebiti una condotta negligente o dolosa che abbia eroso il patrimonio sociale costituente la garanzia dei creditori. Debbono dirsi inidonei, già in astratto, a produrre la responsabilità di cui alle disposizioni suddette l’aver contratto “debiti superiori al capitale”, non costituendo ciò attività vietata né negligente, poiché i debiti sono funzionali all’attività produttiva e trovano riscontro nei ricavi in vista dei quali sono contratti; l’aver omesso di chiedere ai soci di versare le somme necessarie al pagamento dei debiti sociali, non sussistendo in capo all’amministratore alcun obbligo siffatto, poiché solo in caso di perdite che intacchino il capitale sociale oltre il limite legale l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione o la decisione di porre la società in liquidazione; l’aver costituito una società avente diversa natura e ragione sociale ma medesima denominazione, non costituendo ciò, in assenza di congrui riscontri offerti dalla parte attrice, manovra sicuramente distrattiva; l'aver omesso di depositare il bilancio di un esercizio posteriore al sorgere del credito ed, ancor più, alla messa in liquidazione della società debitrice.
La condotta distrattiva dei beni di un'azienda assoggettata a fallimento posta in essere dagli amministratori della stessa non è sufficiente a fondare il pericolo di sottrazione dei beni degli amministratori, specialmente se nemmeno ventilata dal ricorrente in sede di richiesta cautelare di sequestro.
Né la loro situazione di -almeno apparente- impossidenza può esser utilizzata, con artificio retorico che mal interpreta alcune massime giurisprudenziali d'uso, nel senso di ritenere giustificato il sequestro ogniqualvolta il patrimonio del danneggiante possa ritenersi sproporzionato rispetto al verosimile credito risarcitorio: posto che tale principio porterebbe all'aberrante conclusione che illeciti anche gravissimi ed in atto, in presenza di un patrimonio comunque capiente, non necessiterebbero di cautela alcuna mentre il danneggiante 'non abbiente' sarebbe comunque e sempre astringibile dal vincolo sequestratario.
L'accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l'intero debito o soltanto una quota parte costituisce quaestio facti da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l'effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all'effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere.
Ne consegue che della transazione intervenuta tra più società senza limitazione ad una particolare quota interna dell'obbligazione potranno profittare anche altri soggetti chiamati dalla società attrice a rispondere a titolo risarcitorio in qualità di ex amministratori e sindaci delle società convenute, in base all'art. 1304, co. 1.
Difetta del presupposto del fumus boni iuris (oltre che, nel caso di specie, del presupposto del periculum in mora) la domanda cautelare, proposta da alcuni soci di una società cooperativa, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di ricevere dalla società la comunicazione degli indirizzi degli altri consociati. Le disposizioni (in tesi, fondanti il diritto per il quale si è chiesta tutela) di cui agli articoli 4 R.D. 239/1942, 2 L. 1064/1955 e 5 1° comma L. 1745/1962, almeno per il profilo dell’obbligatorietà dell’annotazione del domicilio nel libro soci, debbono, infatti, considerarsi implicitamente abrogate dalla disciplina medio tempore intervenuta in materia di protezione dei dati personali (artt. 23 e 24 L. 196/2003) e da quella condensata nell’art. 2421 c.c. che più non recepisce la regolamentazione di cui alla serie di disposizioni richiamate.
Non è, pertanto, consentita la comunicazione di un dato sensibile come il domicilio, in mancanza dell’espresso consenso dell’interessato, al di fuori dei casi di comunicazione obbligatoria per legge o contratto. In tal ultima ipotesi non può intendersi ricompresa la comunicazione richiesta dai ricorrenti, perché essa non è strettamente indispensabile per la continuità della vita sociale, ancorché sia strumentale al legittimo obiettivo di coordinamento con altri consociati per l’esercizio di diritti che richiedono una partecipazione qualificata.
La disposizione di cui all’art. 83-duodecies TUF assume carattere eccezionale rispetto alla disciplina sulla privacy, confermando, così, il principio ricostruito, ed è, comunque, stata dichiarata esplicitamente inapplicabile alle società cooperative.
Sussiste un preciso dovere dell’amministratore in carica di provvedere tempestivamente alla richiesta di fallimento in proprio (o ricorso ad altra idonea procedura concorsuale) al fine di non aggravare ingiustificatamente la situazione patrimoniale e finanziaria della società, quale obbligo da reputarsi strettamente inerente al dovere generale di diligenza nella gestione del patrimonio sociale e che trova puntuale riscontro normativo nella peculiare fattispecie penale di cui all’art 217 l. fall.
Un profilo di danno (arrecato alla società) è costituito dall’intero ammontare degli interessi passivi maturati a carico della società in conseguenza del rilevato ritardo con cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento, computati al netto degli interessi legali che sarebbero comunque maturati a favore della massa creditoria anche in ipotesi di tempestiva dichiarazione di fallimento.
Altro profilo di danno (arrecato ai creditori sociali) è costituito dagli interessi maturati per il tempo del ritardo sul valore atteso di realizzo dell’attivo. Per l’individuazione dell’importo capitale di riferimento è possibile procedere a una quantificazione equitativa dell’evento di danno ritenuto accertato (nel caso di specie di danno causato dal ritardo della liquidazione di un cespite immobiliare sociale, il Collegio ha preso come riferimento la stima del valore dell’immobile indicata nel contesto di una procedura esecutiva promossa ante fallimento riducendola del 30%, atteso che a tale stima non aveva fatto seguito una effettiva vendita al prezzo indicato).
Un ricorso ex art. 702 c.p.c. avente ad oggetto un impegno della resistente ad acquistare quote di una società a responsabilità limitata, corredato da un impegno ad eseguire i finanziamenti “ da parte dei soci” deve ritenersi di competenza del tribunale delle imprese. Pertanto il ricorso, in ragione della esclusiva competenza del giudice monocratico nel procedimento previsto da tale norma, deve essere dichiarato inammissibile.
Qualora una srl abbia venduto al proprio amministratore una autovettura, dovrà allegare eventuali limitazioni relative alla assunta carenza di poteri, tenendo presente la norma di cui all'art. 2475 bis c.c. che richiede la prova del dolo del terzo.
Deve ritenersi applicabile alla s.r.l. il "diritto di rinvio" espressamente previsto ex art 2374 in materia di spa. Deve infatti reputarsi comune ad entrambi i menzionati tipi sociali, in via di principio, l'esigenza imprescindibile di garantire una partecipazione informata ai lavori assembleari quale elemento essenziale per la rituale formazione di una "volontà comune" vincolante per tutti i soci. A maggior ragione tale esigenza è giustificata laddove si discuta di un'eventuale esclusione ex art 2473-bis (come nel caso di specie) ovvero di una determinazione che viene ad incidere direttamente sulla posizione personale del singolo socio e insieme a modificare profondamente gli equilibri interni all'ente.
Nel caso di annullamento della delibera di esclusione da una società cooperativa, grava sul socio, il quale agisca per il risarcimento del danno alla reputazione personale, con riflessi patrimoniali, sofferto a causa dell'illegittima esclusione, l'onere di provare, sia pure a mezzo di presunzioni, l'esistenza del danno, non essendo configurabile un pregiudizio in re ipsa, né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio.