Nelle società cooperative di lavoro è ben possibile che il rapporto lavorativo e il rapporto associativo siano autonomi l'uno dall'altro (nel caso di specie nessuna disposizione di legge né dello statuto della società cooperativa subordinavano l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa medesima al previo acquisto della qualità di socio).
In seguito a una fusione tra società, i soci di una delle società fuse non possono agire asserendo l'irragionevolezza della scelta della fusione per far valere danni diretti della propria sfera patrimoniale. L'eventuale danno rileva direttamente nel patrimonio della società e solo di riflesso in quello dei singoli azionisti. (altro…)
La pronuncia arbitrale produce i suoi effetti sin dalla sua sottoscrizione e vincola le parti regolando il rapporto tra le stesse controverso, ma anche travolgendo i provvedimenti provvisori e anticipatori con essa incompatibili. Pertanto, in un procedimento di reclamo contro un provvedimento cautelare deve tenersi conto della pronuncia arbitrale, anche se impugnata, che ha escluso la qualità di socio di una delle parti, con la conseguente impossibilità per la stessa di far valere un patto parasociale.
Sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria di cui all'art. 295 cpc tra il procedimento di opposizione allo stato passivo e l'azione di responsabilità quando l'oggetto del processo di opposizione allo stato passivo riguarda una situazione sostanziale che rappresenta un elemento della fattispecie di responsabilità invocata dalla curatela (Nel caso di specie nel procedimento di opposizione allo stato passivo la curatela richiede la nullità di un contratto di lease back, mentre in costanza dell'azione di responsabilità la stessa curatela deduce il pregiudizio subito dal patrimonio della società quale conseguenza dello stesso contratto).
E' nullo per mancanza di causa in concreto il contratto che preveda la fornitura di generici servizi di management da parte di società interamente partecipata dagli amministratori della società ex contractu beneficiaria dei servizi. Pertanto, quest'ultimi sono responsabili nei confronti della società amministrata (altro…)
Si trasferisce ex art. 2504-bis c.c. alla società incorporante l'obbligo eventualmente gravante sulla società incorporata, socia di controllo della prima, di non esercitare, né far esercitare, azioni di responsabilità contro gli ex amministratori della incorporante, ove tale obbligo sia stato validamente assunto dalla incorporata in sede di acquisto della partecipazione di controllo. (altro…)
Il preliminare di cessione di quote sociali con il quale una società in accomandita semplice si impegni a trasferire ad un terzo una partecipazione al proprio interno costituisce una fattispecie di vendita di cosa altrui.
In caso di statuto di srl contenente una clausola che prevede che nell'ipotesi in cui si verifichi uno stato di disaccordo tra due soci paritari (al 50%), tale da impedire il funzionamento o le delibere del consiglio di amministrazione, una parte possa offrire l'acquisto della quota dell'altra parte a certe condizioni, l'offerente non può ottenere (altro…)
In un giudizio di responsabilità verso i sindaci, anche a voler dare per scontata, sia pure in via meramente astratta, la violazione del dovere di diligenza degli stessi, non potrebbe essere riconosciuto a titolo di danno l’importo relativo al maggiore attivo indicato in bilancio. Il bilancio costituisce infatti una mera rappresentazione del risultato della gestione sociale nell’esercizio a cui si riferisce, ma non è certo idoneo ad immutare il risultato concreto di detta gestione, e dunque a incidere sull’aspetto sostanziale. La perdita registrata nell’esercizio successivo non può dirsi causalmente legata alla eventuale negligenza dei sindaci; non può certo essere ravvisato alcun pregiudizio patrimoniale nella mera circostanza, in sé e per sé considerata, di errata rappresentazione della realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società, e neppure nella conseguente rettifica compiuta nell’esercizio successivo.
La sentenza resa in un altro giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio in cui la società è risultata soccombente non spiega efficacia di giudicato nei confronti dei sindaci, opposti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che ad esso non hanno partecipato. Il giudice del procedimento di responsabilità dei sindaci dovrà quindi verificare nel concreto l'esistenza di una condotta causalmente responsabile della vittoriosa impugnazione del bilancio in altro giudizio.
L’appostazione di bilancio concernente l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (costi pluriennali), e dunque nell’attivo, di costi per l’incentivazione all’esodo di otto unità del personale, appare palesemente illegittima alla luce della norma di legge e delle regole tecniche desunte dai principi contabili nazionali, e deve pertanto ulteriormente affermarsi che la condotta di silenzio mantenuta dai sindaci riguardo ad un simile errore di iscrizione implica conclamata violazione del dovere di diligenza. Una simile condotta omissiva vale a contribuire causalmente alla redazione del bilancio illegittimo. Secondo il corso ordinario degli eventi, infatti, il rilievo sui criteri di redazione del bilancio compiuto dai sindaci (in una parola, il parere sul bilancio) costituisce condotta idonea a sollecitare l’esercizio corretto delle funzioni dell’organo gestorio, in applicazione del dovere di controllo che il collegio sindacale esercita sull’operato dell’amministratore.
Ove, in seguito a concreta verifica dello stesso, l’inadempimento dei sindaci non paia di scarsa importanza, ad essi non può essere riconosciuto il compenso, ben potendo la società opporre il principio di cui all'art. 1460 c.c.
Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri ed i documenti relativi all'amministrazione, ed eventualmente estrarne copia, può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (altro…)
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si voglia eccepire l'inesigibilità di un credito per postergazione al pagamento degli altri creditori ex art. 2467 c.c., è onere dell'opponente rilevare nella prima difesa giudiziale la circostanza che il finanziamento è stato concesso dal socio nelle specifiche circostanze economico-finanziaria indicate dal comma 2 del medesimo articolo, essendo ininfluente in causa l'eventuale rilievo fatto al riguardo dal giudice istruttore.
Le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari possono essere rimesse ad un arbitrato anche non rituale (nella specie si trattava di una delibera di esclusione di socio da una s.r.l.).
L'art. 35 co.5° del d.lgs. n. 5/2003 deve ritenersi speciale (altro…)