Il mero disaccordo in merito alla gestione della società non può costituire giusta causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2285 c.c.; tale può essere solo un comportamento che rende impossibile il proseguimento, quale l'appropriazione dei beni sociali, la mancanza delle scritture contabili, il mancato rendiconto, lo stato di insolvenza di uno dei soci.
Deve ritenersi estranea all'oggetto sociale l'attività consistente nell'acquisto da parte dell'amministratore e socio di maggioranza delle azioni del socio di minoranza: di conseguenza quest'ultimo deve essere condannato a restituire alla società le somme spese (altro…)
Dopo la riforma societaria e la riforma generale dell'istituto dell'arbitrato devono ritenersi compromettibili tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ove la nozione di indisponibilità non può considerarsi coincidente con quella di inderogabilità di una data disciplina. E' quindi certamente compromettibile in arbitrato (altro…)
Dalla irreperibilità dell'amministratore nella residenza risultante dal certificato, nonché dalla falsità del domicilio eletto innanzi al curatore fallimentare può dedursi elemento di prova di un elevato pericolo di sottrazione dei beni (nella specie il pericolo veniva dedotto anche da altri elementi, quali la documentazione bancaria e la mancanza del libro assemblee).
I flussi informativi all'interno di un consiglio di amministrazione di un consorzio devono intendersi regolati in via analogica dalla corrispondente disciplina dettata in materia per le società per azioni.
L'attività degli amministratori privi di deleghe, dopo la riforma societaria, e conseguentemente la loro responsabilità (altro…)
Il trasferimento delle azioni compiuto in violazione della clausola di prelazione statutaria deve ritenersi inefficace nei confronti della società, che può dunque con il proprio organo amministrativo legittimamente rifiutare l'iscrizione del socio acquirente nel libro soci.
La figura dell'abuso di personalità giuridica riferito alla costituzione di società di capitali vede come conseguenza del riconoscimento dell'abuso il disconoscimento della personalità del soggetto giuridico interposto (cd. "schermo giuridico") e la riconduzione dei rapporti giuridici, ad esso apparentemente facenti capo, al soggetto interponente, solitamente individuato in (altro…)