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Requisiti per la qualificazione della fotografia come opera protetta
Ai fini della qualificazione di una fotografia come “opera protetta” – e non come semplice fotografia – ai sensi dell’art....

Ai fini della qualificazione di una fotografia come “opera protetta” - e non come semplice fotografia - ai sensi dell'art. 2, n. 7, l.d.a., cui consegue il diritto dell'autore di disporre dei diritti di sfruttamento economico ex art. 12 l.d.a., è necessario verificare se lo scatto fotografico sia espressione della capacità creativa dell’autore e se prevalga, quindi, un'attività artistica e intellettuale nell’esecuzione e realizzazione dello scatto rispetto ad un’attività prettamente tecnica volta a rappresentare nient’altro che la realtà oggettiva.

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Forma scritta e manifestazione espressa per configurare un’elezione di domicilio speciale
Affinché possa ritenersi configurata un’elezione di domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c., non è sufficiente la mera dizione, all’interno...

Affinché possa ritenersi configurata un’elezione di domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c., non è sufficiente la mera dizione, all’interno del testo della lettera raccomandata A/R, dell’indirizzo dello studio legale da cui la missiva è stata spedita, essendo ex lege richiesta la forma scritta dell’atto di elezione nonché la manifestazione espressa, esplicita ed inequivoca della volontà del soggetto di voler utilizzare il luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti correlati ad un determinato affare. Ne consegue che, avendo l’accettazione dell’offerta di acquisto di partecipazioni sociali natura di atto unilaterale recettizio, non può dirsi correttamente esercitato il diritto di prelazione del socio che comunichi l’accettazione ai soci alienanti tramite spedizione di lettera raccomandata A/R presso indirizzi che l’ordinamento considera come non idonei alla ricezione ai fini dell’applicabilità dell’art. 1335 c.c., essendo luoghi non rientranti nella sfera di dominio o di controllo dei destinatari dell’atto.

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Estensione e limiti del diritto d’informazione del socio
In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e...

In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e amministrazione della società, genericamente descritto dall’art. 2476, co. II, c.c., come diritto ad avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, ferme restando le differenze tra il diritto citato ed il diritto di ispezione e di consultazione dei libri sociali e dei documenti degli amministratori per il fatto di realizzare, il primo, una forma di controllo indiretto sull’attività di gestione ed il secondo, una forma di controllo diretto, l’effettiva estensione del diritto d’informazione del socio, in presenza del generico tenore letterale della norma, va accertata in base alle circostanze del singolo caso concreto, effettuando un giudizio di bilanciamento tra l’interesse del singolo socio ad esercitare l’attività di controllo diffuso sull’attività gestionale – anche alla luce della riforma introdotta con il nuovo Codice della Crisi – e l’interesse generale della società.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto del socio ad ottenere informazioni riguardanti le forniture dei prodotti avvenute tramite operazioni cd. “intercompany”, consentendogli di ottenere tutti i dati a disposizione della società al fine di poter analizzare le politiche di prezzo delle forniture infragruppo nonché la loro sostenibilità.]

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Vendita di e-commerce di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica e limitazioni per produttore e rivenditore
L’attività volta a promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica realizzata dal...

L’attività volta a promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica realizzata dal produttore o rivenditore di tali prodotti attraverso siti web di e-commerce gestiti da quest’ultimo, integra un’ipotesi di violazione del divieto sancito dall’art. 21, comma 10, lett. a), del D. lgs. 12 gennaio 2016, n. 6. Tale disposizione deve ritenersi, infatti, comprensiva anche delle attività commerciali svolte on line, alla luce della lettura della norma cit. in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il quale chiarisce che per “servizi della società dell’informazione” debbano intendersi anche “le attività economiche svolte in linea “on line”, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni”. Per tale ragione, integra un’ipotesi di violazione del suddetto divieto l’esecuzione di un’attività avente finalità promozionale, diretta o indiretta, svolta attraverso pagine dei social network (ad esempio, Instagram) oppure siti web di soggetti terzi.

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Rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci e ipotesi di bancarotta preferenziale
La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci...

La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci in un momento di deficit patrimoniale e finanziario della società, in violazione del principio della par condicio creditorum, attesa la natura postergata degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, integra una violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore nonché la fattispecie delittuosa di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, R.D. n. 267/1942.

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Fideiussioni bancarie specifiche e provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005
Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della...

Il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione alla tipologia di negozio delle fideiussioni omnibus ed in relazione al periodo rispetto al quale l’indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005. In materia di fideiussioni bancarie cd. specifiche, posta l’insussistenza di qualsivoglia forma di automatismo tra gli accertamenti della Banca d’Italia previsti nel provvedimento n. 55 del 2005 e la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni prestate in una data non compresa nell’arco temporale in cui veniva svolta l’istruttoria, cioè il periodo intercorso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005, occorre che sia allegata e provata in giudizio, ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento e dichiarazione della nullità delle clausole censurate dalla Banca d’Italia, la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005, e anche per le fideiussioni cd. specifiche, di un accordo anticoncorrenziale volto a limitare la concorrenza e che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di tali intese.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non sufficiente, ai fini della prova di un’intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, considerando che, seppur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. 2003, le stesse non possono essere ritenute alla stregua di documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale.]

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Responsabilità dell’amministratore per la gestione del patrimonio sociale e onere della prova
Con riferimento alle condotte dispersive del patrimonio sociale commesse dall’amministratore di una S.R.L., la responsabilità per la gestione del patrimonio...

Con riferimento alle condotte dispersive del patrimonio sociale commesse dall’amministratore di una S.R.L., la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare che i beni che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il patrimonio, siano stati comunque utilizzati per scopi sociali. Ne discende che, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della società oppure di improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza di magazzino, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento di quest’ultimo (consistente nella distrazione delle suddette risorse), mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all’esercizio dell’attività di impresa.

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Concorrenza sleale per confondibilità e concorrenza parassitaria
L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato...

L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma occorre anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, con riferimento alle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, di modo che la relativa imitazione crea in capo al consumatore un inganno sulla provenienza del prodotto, ossia un pericolo di confusione tra le attività delle due imprese.

Può, dunque, essere accordata la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria nei confronti della pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) a condizione, in particolare, che la forma del prodotto sia originale e arbitraria e, quindi, elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse e sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore, così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori.

La fattispecie della concorrenza parassitaria o a ricalco si configura nella condotta dell'imprenditore che pone in essere un'imitazione sistematica delle iniziative del concorrente, che possono comprendere, tra l’altro, l'imitazione dei prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione. Ciò che rileva, dunque, non è la confondibilità del prodotto in sé ma la circostanza che tale comportamento costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale.

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Carattere distintivo del marchio composto da lettere dell’alfabeto
In tema di marchi caratterizzati dall’uso di numeri o lettere dell’alfabeto, occorre considerare che la tutela accordata a segni caratterizzati...

In tema di marchi caratterizzati dall’uso di numeri o lettere dell’alfabeto, occorre considerare che la tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi deboli, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi a giudizio dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi forte.

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Socio moroso e contenuto del divieto di voto
Il divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci va inteso come divieto di votare in assemblea...

Il divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci va inteso come divieto di votare in assemblea e, di concorrere, dunque, in tal modo all’adozione della delibera assembleare e non anche come divieto di partecipare alla stessa; l’uso del termine “decisioni” inteso come delibere dell’assemblea e non come assemblea si ricava dalla lettura dell’art. 2479 ter c.c. in materia di invalidità delle decisioni dei soci, vizio che riguarda il deliberato dell’assemblea e non certo la costituzione del consesso assembleare, dunque la partecipazione stessa all’assemblea. Pertanto, il socio moroso va considerato ai fini del quorum costitutivo dell’assemblea, conservando egli il diritto di intervenirvi, così come tutti gli altri diritti amministrativi, riferendosi, dunque, il divieto solo alla possibilità di concorrere alla decisione con il proprio voto.

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Società eterodiretta e azione di responsabilità dei soci e dei creditori sociali
Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e,...

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., le quali devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti spettanti a ciascuna delle parti. Dunque, può considerarsi transattivo l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali.

L’art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere, anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo.

Alla società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. deve riconoscersi la piena legittimazione ad agire per i danni subiti in quanto detta norma, nel garantire uno strumento di tutela tipizzato in favore dei soci e dei creditori sociali della società eterodiretta, non esclude l’applicazione dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale; tale conclusione risulta confermata dal terzo comma dell’art. 2497 c.c., che subordina l’azione dei soci e dei creditori sociali contro la holding alla mancata soddisfazione da parte della società eterodiretta, la quale se non avesse la possibilità di agire, patirebbe un duplice danno: quello derivante dall’eterodirezione e quello nascente dalla soddisfazione dei propri soci e creditori sociali ex art. 2497 c.c..

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Diritto di consultazione dei libri sociali da parte di un socio non amministratore e ingiustificato impedimento
Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società previsto dall’art. 2476, II co., c.c.,...

Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società previsto dall’art. 2476, II co., c.c., è funzionale all’esercizio del più generale potere di controllo diffuso riconosciuto al socio non amministratore ed involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società nonché la facoltà del socio di estrarre copia degli stessi (sia pure a proprie spese).

Il diritto di controllo dei soci non amministratori va qualificato, invero, come diritto potestativo ed incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.

Pertanto, l’ingiustificato e perdurante impedimento frapposto all’accesso alla documentazione sociale integra la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione del provvedimento di urgenza richiesto dal socio ex art. 700 c.p.c., atteso che l’esigenza di controllo di quest’ultimo rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali verrebbe inevitabilmente frustrata a causa dell’attesa dei tempi del giudizio ordinario, con conseguente pregiudizio degli interessi del ricorrente derivante in via immediata dalle errate condotte gestorie della società.

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