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Scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci e tardiva ricostituzione
La nomina del liquidatore di una società di persone da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c....

La nomina del liquidatore di una società di persone da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c. è possibile in sede di volontaria giurisdizione, allo scopo di supplire all’inattività dell’assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Nel caso in cui, invece, sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa. Tale competenza sussiste anche qualora il relativo giudizio sia definito con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, abbia dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

Tra le cause che possono determinare lo scioglimento della società rileva, in particolare, il recesso del socio. Il recesso è un evento che, ai sensi dell'art. 2300 c.c., deve essere iscritto nel registro delle imprese; tuttavia, tale iscrizione ha natura di pubblicità meramente dichiarativa e non costitutiva e, pertanto, il recesso deve ritenersi valido ed efficace anche in difetto della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4), c.c., non già la sua estinzione.

L'eventuale ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non potrebbe, in linea di principio, verificarsi, in quanto la causa di scioglimento si sarebbe già cristallizzata nei suoi effetti. Tuttavia, non vi sono norme imperative che vietano la tardiva ricostituzione della pluralità dei soci. Ne consegue che, qualora la pluralità dei soci venga effettivamente ricostituita e lo stato di liquidazione sia revocato, viene meno la condizione di ammissibilità dell’azione in via contenziosa per la nomina del liquidatore, con conseguente cessazione del presupposto dello scioglimento su cui essa si fonda.

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Società cancellata dal registro delle imprese prima del completamento della liquidazione: ammissibile la cancellazione dell’iscrizione
L’art. 2312 c.c. stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della...

L’art. 2312 c.c. stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, prevedendo quindi come presupposto inderogabile per la cancellazione l’espletamento della procedura liquidatoria e l’approvazione del bilancio finale. L’art. 2250 c.c. prescrive che “dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione”, evidenziando come la fase liquidatoria costituisca un momento necessario e distinto nel processo estintivo della società. Con riguardo alle società in accomandita semplice, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2324 c.c., secondo cui “i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione", norma che presuppone necessariamente l’espletamento della liquidazione.

È ammissibile la cancellazione ex art. 2191 c.c. dell’iscrizione relativa alla cancellazione di società dal registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale. Tale disposizione attribuisce al giudice del registro il potere-dovere di ordinare la cancellazione di un’iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, previa audizione dell’interessato.

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Revocatoria ordinaria: il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’atto viene reso pubblico
La disposizione dell’art. 2903 c.c., dove è previsto che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve...

La disposizione dell'art. 2903 c.c., dove è previsto che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata - attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. In particolare, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi e a loro opponibile. Solo da tale momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale.

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