L'art. 2375 c.c. deve interpretarsi nel senso che l’elenco dei partecipanti all’assemblea di una società per azioni, con l’indicazione dei voti espressi o dell’astensione di ciascuno deve essere contenuta nel verbale o in un documento allegato che faccia corpo con il verbale, a pena di annullabilità della deliberazione. L’art. 2375 c.c., infatti, nel richiedere un allegato impone che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante: ciò si verifica ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale o quantomeno materialmente unito allo stesso.
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa che per la nomina delle cariche sociali si proceda a scrutinio segreto, trattandosi di materia funzionale a soddisfare i valori cooperativi.
È nulla la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., nonché delle prescrizioni in tema di informativa sulle parti correlate e altri obblighi informativi previsti dalla legge, in quanto tali violazioni rendono illecito l’oggetto della deliberazione stessa ai sensi dell’art. 2379 c.c.
In tema di cessione di quote societarie la domanda di nullità dell’atto per simulazione assoluta non può essere accolta quando la cessione risulta essere esecuzione di un precedente patto fiduciario, costituente interposizione reale di persona: in tale ipotesi, la titolarità delle quote passa realmente al fiduciario, il quale è obbligato, in forza di accordo interno, a ritrasferirle al fiduciante o a un terzo su richiesta, secondo quanto previsto dal contratto fiduciario. Non sussiste simulazione né frode alla legge quando la retrocessione delle quote avviene in attuazione di un patto fiduciario validamente documentato, e non risulta provato che l’operazione abbia leso la garanzia patrimoniale dei creditori della società cedente. La prova del patto fiduciario può essere fornita anche mediante scrittura privata autenticata, la cui mancanza di numero di raccolta o repertorio non incide sulla validità dell’atto, salvo querela di falso.
È nulla, per assenza assoluta di informazione, la delibera dell’assemblea dei soci di s.r.l. che, contrariamente a quanto risultante dal verbale della riunione, sia stata adottata in difetto di regolare convocazione e partecipazione di uno dei due soci.
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria, poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale.
Nel caso di deliberazione adottata dall'assemblea di una s.r.l., in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci - personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega - incombe su colui il quale impugna la deliberazione l'onere di provare il carattere non totalitario dell'assemblea.
Per ritenere insufficiente la verbalizzazione della delibera assembleare non rileva la eventuale mancata compiuta indicazione dell’intervento del soggetto revocato, che non attiene alla dichiarazione di voto del socio unico ed atteso che la revoca può essere disposta (art. 2383 c.c.) anche senza giusta causa, per il solo venir meno del rapporto fiduciario, fatto salvo il risarcimento del danno.
Non può darsi luogo a pronunzia di nullità di delibera assembleare per la mancanza della sottoscrizione del verbale da parte del Presidente se ai sensi dell'art. 2377, co. 8, c.c. la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
In materia di disegni e modelli, qualora l’ideazione del modello oggetto della domanda di tutela sia antecedente all’entrata in vigore del Codice di proprietà industriale ed anche del Regolamento comunitario del 12 dicembre 2001 n. 6/2002, deve aversi riguardo alla disciplina normativa vigente all'epoca, ossia al R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, recante il “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali”: essa prevedeva che potessero costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che fossero nuovi ed avessero carattere individuale. Tale normativa, invece, non apprestava tutela per i modelli non registrati, i quali potevano dunque essere eventualmente protetti ai soli sensi della normativa sul diritto d’autore, previa verifica della sussistenza dei requisiti della creatività e del valore artistico.
La disparità di trattamento contrattuale non è abusiva – ai sensi dell’art. 3 L. n. 287 del 1990 – soltanto a condizione che il contraente che la pratica non si trovi in posizione dominante, perché, in tal caso, tale disparità è frutto del lecito esercizio dell’autonomia negoziale delle parti e trova nella controparte un soggetto altrettanto libero di determinare le proprie scelte contrattuali; mentre non è così quando la disparità di trattamento sia la conseguenza della posizione dominante di cui il contraente più forte abusi, a fronte della dipendenza economica dei contraenti più deboli, i quali sono costretti a sottostare a qualsiasi pretesa, dal momento che a loro è impossibile, o grandemente difficile, reperire sul mercato adeguate alternative.
La posizione dominante è, dunque, abusiva quando viene esercitata per ostacolare l’effettiva concorrenza ed il giudice, nel relativo accertamento, deve andare alla ricerca della concorrenza "virtuale" (ossia, di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l'area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.
Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa (e ulteriore) rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana.
Va riconosciuta la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda tesa a far dichiarare la nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. Riguardo all’avvenuta violazione della normativa antitrust da parte dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI, l’attore non deve fornire specifica prova oltre al fatto che tale violazione è stata accertata dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Infatti, anche a tale provvedimento va riconosciuta la caratteristica di prova privilegiata dell’intesa vietata. Per quanto riguarda, invece, l’interesse ad agire sotteso alla domanda di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.
L’anticoncorrenzialità delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenuta nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 è stata ravvisata nell’attitudine delle stesse non tanto nell’ostacolare l’accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell’addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Il riconoscimento, alla vittima dell’illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. Si tratta di una “speciale” ipotesi di nullità funzionale prevista dalla normativa antitrust – l’art- 2, comma 3, della legge n. 287/1990 stabilisce che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” – che prescinde da un vero e proprio collegamento negoziale tra l’intesa illecita a monte e la fideiussione stipulata a valle. Siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica e delle altre nullità conosciute dall’ordinamento, in quanto colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime va individuata “nell’esigenza si salvaguardia dell’ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust. Pertanto, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità che colpisce i primi.
Ben difficilmente potrebbero trovare riscontro i presupposti dell’estensione all’intero contratto di fideiussione della nullità delle singole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dal momento che, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, tra le parti legittimate è da annoverare anche il licenziatario del diritto di proprietà industriale.
In conformità all’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del segno (identico o simile) inficia il carattere di novità del marchio registrato successivamente qualora il primo segno abbia assunto notorietà esorbitante l’ambito meramente locale; sul punto, deve compiersi una valutazione complessiva, che tenga conto dell’ambito di svolgimento dell’attività imprenditoriale e dell'investimento pubblicitario da parte di chi invoca la tutela del preuso. La mera conoscenza del preuso di un segno da parte di chi ha successivamente registrato un marchio identico o simile non è, però, di per sé sufficiente ad integrare anche il requisito della malafede, qualora non sia fornita la prova del fatto che la registrazione del marchio sia stata operata specificamente al fine di pregiudicare le altrui aspettative di tutela ovvero con l’intenzione di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico già conseguito dal titolare del primo segno non registrato.
Deve ritenersi preferibile l’interpretazione del disposto dell’art. 28 c.p.i. secondo la quale ai fini della convalidazione del marchio il termine quinquennale debba computarsi con decorrenza dalla data di registrazione di esso.
La parte che agisce in contraffazione sfruttando la protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto o di registrazione non può invocare a suo favore alcuna presunzione di validità per un brevetto (nella specie, per modello di utilità) che non è stato ancora concesso, ma è necessario che dimostri la sussistenza dei requisiti di brevettabilità della sua invenzione. In tal caso, infatti, non trova applicazione né la presunzione di validità del titolo (non ancora rilasciato), né la regola generale che pone su colui che impugna (anche in via di eccezione) un titolo di proprietà industriale, l’onere di provare la nullità o la decadenza dello stesso (art. 121, comma 1, c.p.i.). Ne discende che incombe sulla ricorrente nel procedimento cautelare ove ha proposto la domanda di inibitoria per contraffazione l’onere di dimostrare la verosimile sussistenza dei presupposti di brevettabilità del modello di utilità di cui rivendica la tutela. In particolare, se con riferimento al requisito della novità estrinseca dell’invenzione non può esserle chiesta la prova di una circostanza negativa, qual è l’insussistenza di anteriorità opponibili distruttive, nondimeno chi agisce in giudizio ha l’onere di dimostrare, quantomeno nei limiti del fumus boni iuris, la sussistenza dell’originalità (o novità intrinseca) del trovato oggetto della domanda di brevetto per modello di utilità azionata.
Nel contesto di un contratto di affiliazione, il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido, in quanto non restrittivo della concorrenza, soltanto a condizione che (tra le altre) “sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all’acquirente” (art. 5, par. 3, lett. c) Reg. UE n. 330/2010) e che “la durata di quest’obbligo di non concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell’accordo” (lett. d) dello stesso articolo). Qualora l’affiliante non fornisca alcuna valida indicazione su quale sia il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate “segreto”, “sostanziale” ed “individuato” trasferito , e in particolare se esso abbia ad oggetto conoscenze segrete, anziché nozioni tecniche generalmente note nell’ambiente, né se tali conoscenze, ove effettivamente segrete, siano significative e utili per l’attività svolta dall’ex affiliata dopo l’avvenuta risoluzione del contratto, deve presumersi la nullità di un patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di due anni successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi motivo, trattandosi di pattuizione restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE e dell’art. 2 L. n. 287/1990.
È illecita sotto plurimi profili la condotta consistente nell’utilizzo di una denominazione sociale identica tanto al nome breve di un’associazione attrice precedentemente costituita e operante nello stesso settore imprenditoriale, quanto al marchio denominativo registrato su domanda anteriore. Essa, infatti, viola sia l’art. 2563 c.c. a tutela della ditta dell’imprenditore, sia gli artt. 2569 c.c. e 20 e 22 del c.p.i. a tutela del marchio registrato, sia infine l’art. 2958 n. 1, c.c. in materia di concorrenza sleale confusoria. In mancanza, tuttavia, di allegazione e prova da parte dell’attrice della sussistenza di un qualsiasi pregiudizio risarcibile riconducibile alla adozione, da parte della società convenuta, di una denominazione sociale identica al proprio marchio registrato e alla propria ditta/nome in forma abbreviata, non è possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e la relativa domanda dev'essere rigettata.
Non trova applicazione l’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e pertanto non sussiste la giurisdizione italiana c.d. esorbitante in relazione a una domanda cautelare di ripristino o riattivazione di una pagina Instagram proposta nei confronti della società proprietaria della piattaforma con sede in Irlanda, che aveva provveduto a disattivare tale pagina, in un caso in cui la società ricorrente, che non può qualificarsi consumatore, abbia validamente sottoscritto la clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni d’uso della piattaforma e la misura cautelare non possa o non debba essere eseguita in Italia. Il provvedimento richiesto, infatti, avente ad oggetto un obbligo di fare, non può che essere eseguito dove le scelte vengono adottate e l'autonomia negoziale viene esercitata, ossia presso la sede irlandese della società resistente, mentre non assume rilievo ed è inconferente rispetto all’ordine di ripristino del profilo Instagram ogni riferimento alla localizzazione degli effetti di quest’ultimo.