A differenza degli accordi che costituiscono una violazione della disciplina eurounitaria a tutela della concorrenza (in prima battuta, cioè, degli artt. 101 e 102 del TFUE), gli accordi stipulati a valle di un c.d. aiuto di Stato incompatibile con la relativa disciplina (e cioè, in prima istanza, con l’art 107 del TFUE) non sono – in linea di principio – invalidi o inefficaci perché questa seconda disciplina mira a sanzionare solamente gli atti (direttamente o indirettamente) riferibili allo Stato e non anche gli accordi stipulati in seguito e sul presupposto di questi (c.d. efficacia verticale e non orizzontale della sanzione avverso agli aiuti di Stato).
L’atto notarile (iscritto nel competente Registro delle Imprese) con cui (i) il socio unico di una S.r.l. unipersonale ha donato l’intera partecipazione al proprio coniuge e (ii) quest’ultimo ha dichiarato di revocare l’amministratore unico, di sostituirsi ad esso, nonché di trasferire la sede sociale, integra, ex art. 2191 cod. civ., una fattispecie di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, in quanto la revoca del vecchio amministratore, la nomina di quello nuovo e il trasferimento della sede sociale non erano contenuti in una delibera assembleare e, quindi, cristallizzati in un verbale assembleare, ma in un atto pubblico di donazione che non può dirsi in alcun modo riconducibile allo schema tipico della deliberazione o decisione dei soci, che deve essere assunta seguendo le regole procedurali previste dal codice civile. Ne deriva, dunque, l’impossibilità di procedere alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, atteso che la specifica funzione di quest’ultimo è di tipo informativo e pubblicitario, con la conseguente necessità di tutelare i terzi che sulla legalità e validità delle informazioni ivi contenute fanno affidamento. Deve essere pertanto rigettato il ricorso ex art. 2192 cod. civ. con il quale il donatario della partecipazione si è opposto al provvedimento con cui il Giudice del Registro delle Imprese ha accolto il ricorso ex art. 2191 cod. civ. presentato dall’amministratore unico della S.r.l. unipersonale disponendo la cancellazione dal Registro della suddetta iscrizione.
Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Come nel caso di specie, deve pertanto essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 cod. civ., denunciando (i) l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società, nonché (ii) il compimento, da parte degli amministratori, di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento, tra cui, inter alia, la realizzazione di un’operazione di conferimento del ramo di azienda che rappresentava l’unico asset della società che generasse delle entrate.
Ferma restando la possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società, ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche (in solido con la persona giuridica amministratore). Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.
La designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata. Va precisato, al riguardo, che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore (altrimenti non avrebbe senso la designazione prevista dalle norme in esame), ma che semplicemente possa individuarsi con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore. Si ritiene, quindi, che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore.
Il potere di impugnare le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci, contrarie alla legge o all’atto costitutivo, è riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall’articolo 2377, comma II, c.c., e spetta al Consiglio di amministrazione e non ai singoli amministratori che compongono l’organo collegiale. Nel caso di specie, il potere di impugnare la delibera ritenuta invalida avrebbe dovuto, pertanto, essere esercitato dall’intero organo collegiale e previa apposita deliberazione. (altro…)
L'art. 2497 c.c. può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il potere di eterodirezione competa ed un soggetto pubblico (e, quindi, anche ad un ente locale), purché diverso dallo Stato (così come chiarito dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 19 del d.l. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, second cui "L’articolo 2497, primo comma, del codice civile si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria").
La responsabilità ex art. 2497, I co., c.c. presuppone che il pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione dei soci (di minoranza) della società eterodiretta, e/o la lesione dell’integrità del patrimonio sociale, con susseguente insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei
creditori sociali, siano portato e conseguenza di attività e scelte poste in essere in esecuzione di direttive ascrivibili alla cd. holding ed integranti esercizio abusivo ed illegittimo dell’attività di direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società eterodiretta. Segnatamente, la società controllante o titolare di una posizione che le consenta l’esercizio di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società potrà essere chiamata a rispondere degli atti posti in essere dagli amministratori di queste ultime, a condizione che risulti che detti atti gestori, oltre ad essere orientati al perseguimento dell’interesse
imprenditoriale della holding, in violazione dei principi di corretta gestione della società eterodiretta, siano, altresì, riguardabili, in concreto, come momenti di attuazione di direttive ed istruzioni impartite dalla medesima holding, sì da essere alla stessa addebitabili.
La fattispecie di responsabilità ex art. 2497 c.c. in materia di società controllate da enti pubblici presuppone la prova, a carico della parte che la invoca, della esistenza "cumulativa" non solo a) della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di un potere di direzione e di coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori elementi quali b) la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della eterodiretta; c) l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui; d) il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società; e) lo stretto nesso di causalità tra la condotta di eterogestione abusiva ed il pregiudizio prospettato.
Affinché una condotta della parte "dirigente/coordinante", posta in essere sulla base della relazione con la "eterodiretta/coordinata"
ed in attuazione del potere di direzione in questione, si colori di antigiuridicità è necessario che il perseguimento dell’interesse
proprio o altrui della società in posizione apicale sia incompatibile con gli interessi della "eterodiretta/coordinata", sì da risultare (di conseguenza) da un lato contrario al dovere della prima di gestire con correttezza il proprio potere sulla seconda ("mala gestio" ex art. 2497 c.c.) e, dall'altro (e parimenti di conseguenza), causativo, a quest'ultima, come effetto immediato e diretto ex artt. 1223 e 2056 c.c., di un pregiudizio.
La natura di società di diritto speciale, avente fonte legale, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. non è di per sé sola sufficiente - in mancanza di una espressa deroga prevista dalla legge - a giustificare una disciplina statutaria che, in punto di criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, sia contraria ai limiti imperativi posti dall'art. 2437-ter, c. 4, c.c. e cioè che prescriva una valutazione del tutto avulsa dal valore "reale" delle azioni, che non indichi quindi "elementi dell'attivo o del passivo" o comunque "elementi suscettibili di valutazione patrimoniale" sulla base dei quale operare la determinazione bensì assuma come parametro il solo valore nominale delle azioni.
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L’attività di promozione e offerta commerciale diretta a utenti predeterminati e finalizzata alla conclusione di specifici contratti deve intendersi attività di mera promozione e offerta commerciale, non potendosi propriamente qualificare come attività pubblicitaria soggetta pertanto al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e alla normativa in materia di pubblicità ingannevole dettata dal D.lgs. nr. 145/2007, (altro…)
Allorché sia convocata un'Assemblea per discutere e deliberare la rinunzia ex art. 2393, c. 6, c.c. ad una azione di responsabilità già proposta, tale materia deve essere contemplata nell'ordine del giorno dell'adunanza assembleare in modo particolarmente esplicito, onde avere una effettiva portata segnaletica nei confronti di quei soci che, opponendosi con il proprio voto ex c. 6 dell'articolo medesimo, hanno in quell'occasione l'ultima occasione (assembleare) per evitare la dismissione del diritto inerente l'azione de quo.
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Il compenso del sindaco di S.p.A. deliberato dall’assemblea sociale per l’intera durata dell’ufficio matura, e diviene esigibile, di anno in anno, risultando in distinti diritti di credito. Ciascuno di questi soggiace alla prescrizione estintiva breve di cui all’art. 2949 c.c. pari a 5 anni, decorrente dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La responsabilità dei sindaci per omesso controllo presuppone la mala gestio degli amministratori, anche non delegati. Questi ultimi, infatti, hanno il diritto/dovere di esigere informazioni dagli amministratori delegati, all’evenienza attivandosi con richieste di chiarimenti ed integrazioni.
Laddove una curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex-amministratori l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale, alla controversia è inapplicabile la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, alla cui formazione i terzi creditori sono e restano completamente estranei. (altro…)