All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto siffatta valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto rilevare solo come giusta causa di revoca dell’amministratore; ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, ma solo l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive generalmente richieste dal dovere di diligente gestione (altro…)
In caso di delibera assembleare con cui venga deciso l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione mediante sottoscrizione immediata da parte dei soci presenti e invito ai soci assenti ad esercitare il diritto di opzione entro un termine determinato, coloro che non sottoscrivono il capitale ricostituito perdono la qualità di socio e, quindi, la legittimazione a impugnare la delibera.
Nel caso di compravendita di azioni e di partecipazioni sociali in generale, non esiste alcuna norma che imponga al venditore di prestare garanzie in ordine alla consistenza del patrimonio della società di cui vende la partecipazione e che, comunque, sanzioni con la nullità l'eventuale clausola che contenga l'espresso rifiuto di prestare dette garanzie. La consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote o azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente (altro…)
La parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, lamentando che il documento contabile è stato redatto senza l'osservanza dei precetti fondamentali di cui all'art. 2423, secondo comma, c.c., e di aver quindi subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una più poste contenute in bilancio, (altro…)
In materia di srl, il fatto che in base al terzo comma dell’art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum, sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione, ma sta solo a significare che il socio di srl è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa, benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al sesto comma del citato art. 2476.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. Incombe viceversa sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti
L’inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo non può essere desunto da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in questi casi è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.
Il rapporto di amministrazione costituisce ma una figura di contratto a sé stante: i soci provvedono a designare le persone degli amministratori alla carica, carica la cui portata, però, nei suoi connotati basilari, è determinata dalla legge. Dunque il suddetto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, va ricondotto nell’ampio genus del contratto di prestazione d’opera, in cui peraltro continuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del contratto di mandato quanto la disciplina del codice civile, che predetermina in larga parte il contenuto di detto contratto: si parla di contratto, in quanto è pur sempre necessario l’incontro di volontà fra le parti.
Il rapporto di amministrazione si fonda su di un contratto sui generis, riconducibile, pur con tutte le peculiarità, nell’ambito di un rapporto professionale autonomo. Si tratta di regola di un contratto oneroso (arg. ex art. 2389 c.c.), rimettendo la legge la determinazione del compenso all’atto della nomina ovvero a successiva deliberazione assembleare; la mancata deliberazione assembleare di per sé non impedisce di determinare il compenso, alla luce dell’art. 2233 c.c., in base alla natura, alla qualità e quantità dell’attività svolta, anche perché la pretesa di un amministratore di società di capitali al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto (sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall’atto costitutivo o dall’assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione equitativa).
Ove ricorrano i presupposti per la sua efficacia, il recesso, quale atto unilaterale recettizio, produce i suoi effetti, ivi compreso quello di far sorgere il diritto alla liquidazione delle azioni, al momento della ricezione da parte del destinatario (altro…)
La revoca della delega è un atto di organizzazione insindacabile giustificato dall'alterazione, per qualsiasi motivo e indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa, del rapporto fiduciario tra i membri del consiglio di amministrazione, con conseguente attribuzione allo stesso consiglio delegante della possibilità di recava, o di limitazione, della delega ad nutum e senza preavviso. Deve escludersi che possa trovare applicazione analogica, in caso di revoca della delega, l'art. 2383, co. 3, c.c., che prevede, in caso di revoca senza giusta causa, il diritto al risarcimento del danno.
La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell’art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall’atto costitutivo, dall’assemblea (altro…)
Le clausole inserite dalle parti in un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, con le quali si garantisce una certa consistenza del patrimonio sociale della società ovvero ci si assume la responsabilità circa le sopravvenienze e sopravvivenze passive, costituiscono patti accessori al contratto di cessione e, come tali, riguardano esclusivamente le parti di quel negozio; ne derivache l’originario acquirente non è carente di legittimazione attiva per il sol fatto di aver successivamente alienato quelle quote a un soggetto terzo.
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come l’insieme dei diritti patrimoniali e amministrativi che qualificano lo status di socio, e come oggetto mediato la quota parte del patrimonio che, pertanto, rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta in tal senso dal cedente; in caso contrario, le eventuali carenze o vizi del patrimonio, riguardando il valore economico della società e la sfera delle valutazioni motivazionali, non possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione.
La garanzia, con la quale il cedente si assume la piena responsabilità circa le carenze e i vizi della consistenza patrimoniale della società, non deve essere necessariamente qualificata come tale, ma è sufficiente che si evinca inequivocabilmente dal contratto.
Tra le clausole che possono essere previste e introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie, quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale e imprenditoriale esistente al momento della cessione , mentre gli eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario.
Nel contratto di cessione di partecipazioni societarie possono essere assunti due tipi di garanzie, l’una, relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum), con la quale il cedente è tenuto a garantire che la partecipazione ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre; l’altra, connessa alla situazione patrimoniale della società, con la quale il cedente assicura la consistenza e la capacità reddituale dell’impresa (c.d. nomen bonum).
Alle azioni di responsabilità degli amministratori di società estera che operano in Italia, anche senza una stabile organizzazione, si applicano le disposizioni dettate in materia di società per azioni (nella specie il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda proposta contro l’amministratore di una società maltese per l’essere la stessa azione stata deliberata dall’organo amministrativo della società estera e non dall’assemblea come previsto dalla legge italiana).
Nell’ipotesi di impugnazione di delibera emessa dall'organo assembleare di consorzio non costituito in società per azioni deve applicarsi non il procedimento disciplinato dall'art. 2378 c.c., bensì lo strumento cautelare apprestato dall'art. 700 c.p.c. (altro…)