Le clausole inserite dalle parti in un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, con le quali si garantisce una certa consistenza del patrimonio sociale della società ovvero ci si assume la responsabilità circa le sopravvenienze e sopravvivenze passive, costituiscono patti accessori al contratto di cessione e, come tali, riguardano esclusivamente le parti di quel negozio; ne derivache l’originario acquirente non è carente di legittimazione attiva per il sol fatto di aver successivamente alienato quelle quote a un soggetto terzo.
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come l’insieme dei diritti patrimoniali e amministrativi che qualificano lo status di socio, e come oggetto mediato la quota parte del patrimonio che, pertanto, rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta in tal senso dal cedente; in caso contrario, le eventuali carenze o vizi del patrimonio, riguardando il valore economico della società e la sfera delle valutazioni motivazionali, non possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione.
La garanzia, con la quale il cedente si assume la piena responsabilità circa le carenze e i vizi della consistenza patrimoniale della società, non deve essere necessariamente qualificata come tale, ma è sufficiente che si evinca inequivocabilmente dal contratto.
Tra le clausole che possono essere previste e introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie, quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale e imprenditoriale esistente al momento della cessione , mentre gli eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario.
Nel contratto di cessione di partecipazioni societarie possono essere assunti due tipi di garanzie, l’una, relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum), con la quale il cedente è tenuto a garantire che la partecipazione ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre; l’altra, connessa alla situazione patrimoniale della società, con la quale il cedente assicura la consistenza e la capacità reddituale dell’impresa (c.d. nomen bonum).
Alle azioni di responsabilità degli amministratori di società estera che operano in Italia, anche senza una stabile organizzazione, si applicano le disposizioni dettate in materia di società per azioni (nella specie il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda proposta contro l’amministratore di una società maltese per l’essere la stessa azione stata deliberata dall’organo amministrativo della società estera e non dall’assemblea come previsto dalla legge italiana).
Nell’ipotesi di impugnazione di delibera emessa dall'organo assembleare di consorzio non costituito in società per azioni deve applicarsi non il procedimento disciplinato dall'art. 2378 c.c., bensì lo strumento cautelare apprestato dall'art. 700 c.p.c. (altro…)
In caso di dimissioni da parte dell’amministratore di società di capitali la cessazione dall’incarico non può che essere causalmente ricondotta alle dimissioni stesse e quindi al recesso manifestato dall’amministratore, costituente atto recettizio (nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda avanzata da un amministratore che, assumendo di essere stato indotto dai soci a dimettersi, aveva chiesto il risarcimento del danno sostenendo che le dimissioni “indotte” configurassero un caso di revoca implicita e priva di giusta causa dalla carica di amministratore).
L’art. 230 bis c.c., che contiene disposizioni di carattere suppletivo che hanno la funzione di approntare una tutela minima e residuale del lavoro prestato dai familiari all’interno dell’impresa del congiunto, non dà vita ad un’impresa a base associativa; al contrario la disciplina dettata da tale norma, avendo carattere meramente obbligatorio, non altera la struttura individuale dell’impresa e non incide sulla titolarità dei beni aziendali, che restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore – datore di lavoro (altro…)
La controversia instaurata per ottenere la revocazione della donazione di una quota sociale ha ad oggetto la costituzione e l’estinzione del rapporto sociale fra socio e società a responsabilità limitata, pertanto è di competenza della Sezione Specializzata delle Imprese ai sensi dell’art. 3, 2° e 3° comma del D.lgs. 168/03 come modificato dal D.L. 1/12, convertiti con modificazioni nella L. 27/12.
La condotta del donatario, che abbia agito per provocare lo scioglimento della società, solo indirettamente costituisce un danno per i singoli soci, attesa la distinzione tra questi ultimi e la società; pertanto, non ricorrendo la fattispecie del donatario che dolosamente arrechi grave pregiudizio al patrimonio del donante, la donazione di quota sociale non può essere revocata.
L’ingiuria grave, che consiste in un comportamento con il quale si arrechi all’onore e al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto in relazione alle condizioni sociali e ambientali delle parti, nonché con riferimento al momento in cui è stata posta in essere, è causa di revocazione della donazione di quota sociale.
L’ingiuria grave non può essere desunta da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda di revocazione della donazione di quota sociale promossa dal padre, amministratore unico di una s.r.l., contro la figlia, socia della s.r.l. stessa, atteso che quest’ultima, esercitando legittimamente il proprio diritto di critica, aveva mostrato le proprie perplessità in relazione a un gestione rigida e obsoleta della società senza, peraltro, utilizzare espressioni offensive) .
In tema di diritto di recesso, il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo in caso in mero disaccordo sul quantum, mentre se vi è contestazione da parte della società in ordine all’an, ossia alla legittimità stessa del recesso, è corretto introdurre un giudizio di accertamento nelle forme del giudizio ordinario.
Ciò che rileva ai fini del valido esercizio del diritto di recesso è la volontà di recedere del socio e il richiamo, da questi operato, alla specifica fattispecie del recesso connesso alla durata della società (tempo determinato o indeterminato), mentre spetta al Giudice l’esatto inquadramento normativo o statutario della fattispecie concreta del diritto di recesso.
In tema di rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il recesso, non sono dovuti interessi moratori fino alla scadenza del termine dilatorio entro il quale deve avvenire il pagamento.
La norme di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. attribuiscono la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità oltre che al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società), ad un soggetto (il socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incombenti sull’amministratore, configurandosi, dunque, una fattispecie tipica di legittimazione straordinaria e, in particolare, di sostituzione processuale. Il socio che agisce ha l’onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempient (altro…)
Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle s.r.l., attesa l’identità della ratio ad esse sottesa, nonostante il riferimento all’azione di cui all’art. 2394 c.c. non sia contemplato dall’art. 2476 c.c.; l’opposta interpretazione, infatti sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. Per effetto del fallimento di una società di capitali, dunque, la responsabilità degli amministratori sia nelle s.p.a., sia nelle s.r.l., ex artt. 2392 c.c. (azione sociale), e 2394 c.c. (azione dei creditori), confluiscono in un’unica azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. (altro…)
L'istanza di sospensione di cui all'art. 2378 c.c., pur presupponendo la previa impugnazione della delibera e pur dovendo essere formulata in seno a tale giudizio di impugnazione, dà luogo ad un subprocedimento che presenta tratti di autonomia rispetto al procedimento di merito a cognizione piena (altro…)