Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore -con riferimento a una specifica delibera- di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra l'interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro (altro…)
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. (altro…)
L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, (altro…)
Legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell’ex curatore, ai sensi dell’art. 38 l.f.. -e, conseguentemente, la responsabilità del terzo per concorso nell’illecito ascrivibile al medesimo ex curatore – è il nuovo curatore, incaricato ex lege di tutelare gli interessi dei creditori concorsuali. (altro…)
A seguito dell'abolizione dell'obbligatorietà del libro soci, deve ritenersi esclusa la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali (altro…)
La revoca dell'amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell'art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. (altro…)
Ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, ai sensi dell’art. 2481 bis c.c., la deliberazione assembleare, con la quale è approvato l’incremento quantitativo del capitale, è necessaria, ma non sufficiente, in quanto occorre che la stessa abbia effettiva esecuzione attraverso la sottoscrizione da parte dei soci, titolari del diritto di sottoscrivere l’aumento, ovvero, se prevista, dei terzi, indipendentemente dal fatto che gli stessi, in sede assembleare, abbiano o meno votato per l’aumento di capitale. Il negozio di sottoscrizione, infatti, ha natura consensuale, ex art. 1376 c.c., e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore e la società: la deliberazione di aumento di capitale si configura come proposta e la sottoscrizione del socio come accettazione. (altro…)