Le norme di legge che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell’amministrazione dell’ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano, di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea, sia pure irregolare o implicita; con la conseguenza che (altro…)
La comproprietà della partecipazione sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria e la speciale regola dettata dall’ultimo comma dell’art. 2468 c.c. costituisce una deroga espressa a tale disciplina; pertanto, la nomina del rappresentante comune è obbligatoria ex lege e la sua ratio viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la società, sia essa una spa (art. 2347, 1° comma, c.c.) ovvero una srl (art. 2468, u.c., c.c.). (altro…)
Il primo comma dell’art. 2470 c.c. è norma avente natura cogente ed imperativa, il cui contenuto non è quindi derogabile dall’autonomia privata. Infatti, pur non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali. (altro…)
In materia di società di persone, non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti, adottino il metodo assembleare per le deliberazioni sociali. Tuttavia, alle riunioni dell’assemblea della società di persone non si applicano le regole previste per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali.
La revoca dell’amministratore di società di persone, (altro…)
In tema di responsabilità degli amministratori, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, deve ritenersi he essi perdono tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento (altro…)
La clausola compromissoria, inserita nell’atto costitutivo della società, che preveda la deferibilità agli arbitri delle controversie aventi a oggetto le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali, costituisce espressione della volontà delle parti che vi hanno aderito di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale; pertanto, l’operare della suddetta clausola comporta, in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore (altro…)
In materia di recesso nelle s.p.a., ove gli amministratori non ottemperino all’obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni, si verifica una situazione di conflitto obiettivo tra l’interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso e il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (altro…)
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che successivamente l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell'assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione (altro…)
In tema di impugnativa delle deliberazioni delle assemblee di società, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l'oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, "l'area dell'indisponibilità" è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e, pertanto, la natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che (altro…)
Il potere di controllo sulla conformità alla legge delle iscrizioni eseguite o da eseguire nel registro delle imprese esercitato dall’ufficio e dal giudice del registro, essendo limitato alla regolarità formale degli atti, non può riguardare la loro validità sostanziale, la cui eventuale carenza può essere accertata solo all’esito di un ordinario giudizio di cognizione; non può tuttavia dubitarsi che nell’ambito del controllo formale debba riconoscersi il potere di tali organi di rifiutare o disporre la cancellazione d’ufficio delle iscrizioni che risultino (altro…)
L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di (altro…)
Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne un modello societario particolarmente elastico che consenta di valorizzare i profili di carattere personalistico. Consegue che, se non sussistono a priori ragioni per potere escludere del tutto il ricorso al procedimento analogico, l'integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l'utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato, imponendosi di verificare caso per caso se ricorrano i presupposti dell'applicazione analogica, vale a dire, l'esistenza di una effettiva lacuna e, inoltre, la compatibilità con i caratteri della società a responsabilità limitata delle soluzioni normative dettate per la società per azioni.
Nella società a responsabilità limitata, l'esercizio dei poteri di informazione e controllo sull'attività gestoria comportano che il socio può in qualsiasi momento valutare la gestione della società e non solo (almeno ordinariamente) in occasione della deliberazione sul bilancio. E ciò conduce a ritenere che non sussista, in via generale, compatibilità tra la disciplina del secondo comma dell'art. 2393 c.c. e l'organizzazione delle società a responsabilità limitata