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Divieto di assistenza finanziaria: nullità delle garanzie atipiche e sorte del contratto di finanziamento cui accedono
L’art. 2358, comma 7, c.c. – applicabile anche alle società cooperative – che prevede che la società non possa accettare...

L’art. 2358, comma 7, c.c. - applicabile anche alle società cooperative - che prevede che la società non possa accettare azioni proprie in garanzia (c.d. divieto di assistenza finanziaria) deve ritenersi imperativa, in quanto posta a tutela dell’effettività del capitale sociale, con la conseguenza che la sua violazione determina la nullità dell’atto di concessione delle azioni in garanzia ai sensi dell’art. 1418 c.c.. La ratio della norma induce a ritenere che la stessa sia applicabile non solo alle garanzie c.d. tipiche, come il pegno, ma anche a tutti quei negozi che ne realizzino, in concreto, la medesima funzione, ossia che assicurino l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento concluso dalla società e rafforzino l’aspettativa di quest’ultima, consentendo alla società soddisfarsi in qualsiasi modo su azioni da lei emesse e di titolarità del debitore o di un terzo per l’ipotesi in cui il debitore si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento [nella specie, in applicazione del suddetto principio, è stato ritenuto nullo l’atto di ritenzione e compensazione in forza del quale la banca finanziatrice poteva disporre o chiedere il realizzo delle azioni depositate presso la medesima e compensare così il credito per il finanziamento erogato con il ricavato delle operazioni di disposizione dei titoli, realizzando direttamente la propria pretesa].

La nullità dell’atto di concessione della garanzia non comporta la nullità del contratto di finanziamento a cui la garanzia accede. Poiché il negozio di garanzia è accessorio rispetto al contratto di mutuo, il collegamento contrattuale non è bilaterale. Il collegamento opera unilateralmente, nel senso che la nullità del mutuo comporta la nullità del negozio accessorio, mentre la nullità di quest’ultimo non comporta invece la nullità del negozio principale, per cui la caducazione del negozio  di garanzia non comporta nullità del contratto di mutuo.

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Divergenza tra il prezzo dichiarato nel preliminare e nel definitivo di contratto di cessione di quote
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce...

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. Tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.
La prova della simulazione è assoggettata, nei rapporti tra le parti, ai limiti di cui all’art. 1417 cc e pertanto deve essere offerta per iscritto, tramite una scrittura dalla quale emerga la reale volontà delle parti, non essendo dunque ammessa la prova della simulazione per testi o per presunzioni. In particolare, la controdichiarazione o accordo simulatorio è il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dai soggetti: se esso cioè si limiti alla creazione di una finzione di atto (simulare, infatti, significa fingere) o se esso lasci residuare un diverso ed effettivo impegno negoziale; si descrive, pertanto, la simulazione come procedimento complesso. La controdichiarazione costituisce dunque un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo di per sé carattere dispositivo ovvero negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato, e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. La controdichiarazione svolge dunque la funzione di provare la divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente e, conseguentemente, di ricostruire la volontà reale e quella apparente. La simulazione (assoluta o relativa) di un contratto può anche risultare da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio si è successivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto cui la simulazione si riferisce [nella specie il Tribunale ha ritenuto che il preliminare, che indicava un prezzo di cessione più alto di quello indicato nel contratto definitivo, non valesse quale controdichiarazione, non contenendo alcun riferimento al fatto che le parti, nel successivo contratto definitivo, avrebbero dichiarato un prezzo diverso, da considerarsi solo apparente, né le parti avevano precisato che la volontà effettiva dovesse ritenersi quella indicata nel contratto preliminare antecedente].

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cessione di quote sociali e garanzia di qualità promesse
Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto...

Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., laddove in caso di garanzia che abbia ad oggetto il valore del bene al momento della vendita si è al cospetto di una promessa di qualità.

Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto

In materia di vendita di quote sociali non è data applicazione di una garanzia indennitaria autonoma se non sussista un patto specifico che la svincoli dal sistema delle garanzie della vendita, o che tale possa ritenersi per il suo oggetto, il che avviene quando esso sia totalmente esulante dal perimetro delle azioni proprie della vendita. Non può quindi esservi spazio per un’innominata garanzia per inadempimento operante al di fuori del sistema dei rimedi per la vendita in generale

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Pubblicità del trasferimento delle quote di s.r.l. e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16,...

È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16, comma 12 quater, del DL 29.10.2008 n. 185, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 2/2009) che l’acquirente delle partecipazioni sociali può ritenersi legittimato ad esercitare i propri diritti di socio. La pubblicità dei trasferimenti delle quote di s.r.l. riveste carattere imperativo e, dunque, non ammette equipollenti. Il socio che non abbia iscritto nel registro il trasferimento delle quote non può esercitare i diritti sociali, ad esempio di voto o agli utili, e il deposito per l'iscrizione o l'iscrizione stessa non possono essere surrogati dalla conoscenza che la società abbia avuto dell'intervenuto acquisto della quota, come invece possibile in via generale per l’opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti al RI, ai sensi dell’art. 2193 c.c. L’iscrizione al Registro delle Imprese non ha tuttavia efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto di trasferimento tra vivi o a causa di morte.

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Azione di contraffazione di modello, marchio e di accertamento di concorrenza sleale in sede cautelare. Presupposti della concorrenza sleale parassitaria
La concorrenza sleale c.d. parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione non tanto...

La concorrenza sleale c.d. parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (c.d. concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (c.d. concorrenza parassitaria sincronica), laddove per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento – dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

La creatività, infatti, è tutelata dall’ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell’originalità può dirsi venuto meno nel momento  in cui quel determinato modo di produrre e/o commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell’imprenditore che ha primariamente ideato l’iniziativa si può dire, secondo l’id quom plerumque accidit, ammortizzato.

L’imitazione di una attività che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma poi si è generalizzata e spersonalizzata non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Le condotte parassitarie sono illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e – più in generale – degli sforzi per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.

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Opposizione a precetto fondato su ordinanza cautelare: posso farsi valere solo le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata
In sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata...

In sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione.

Nell'opposizione a precetto promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando il contenuto del titolo sia già chiaramente identificato o identificabile.

Nell'opposizione a precetto, allorché il titolo esecutivo sia un'ordinanza cautelare che impone all'opponente di eliminare dal proprio software qualsiasi ricorrenza, salvo massimo 500 righe, del codice già contenuto nel software di parte opposta, stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo, deve ritenersi che il titolo esecutivo sia chiaro nel suo contenuto e non necessiti di ulteriore interpretazione. Pertanto, il rimedio processuale per far valere la questione se il limite massimo delle 500 righe sia erroneo o incongruo non è l'opposizione a precetto ma il reclamo avverso l'ordinanza cautelare.

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La richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. o di rinnovazione dell’accertamento peritale quando la causa è già in decisione
Laddove la richiesta di chiamata a chiarimenti del C.T.U. o di rinnovazione dell’accertamento peritale si fondino su ragione di carattere...

Laddove la richiesta di chiamata a chiarimenti del C.T.U. o di rinnovazione dell'accertamento peritale si fondino su ragione di carattere tecnico, esse costituiscono una sollecitazione di un potere officioso e discrezionale del giudice, che quest'ultimo può esercitare in ogni momento ed anche quando la causa sia già stata trattenuta in decisione.

Il requisito della sufficiente descrizione dell'invenzione riguarda le modalità di esposizione delle sue caratteristiche e del suo funzionamento, che devono essere riportate in modo "sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla".

L'impossibilità di ottenere l'effetto tecnico dichiarato nel brevetto non è un profilo che attiene alla sua nullità per insufficiente descrizione bensì per carenza di attività inventiva.

Il requisito della sufficiente descrizione dell'invenzione non richiede che si riportino puntualmente tutti gli aspetti del trovato, ma che essa sia formulata in maniera tale da consentire al tecnico medio di realizzare l'invenzione anche integrando il contenuto del brevetto con le conoscenze generali che devono intendersi note a qualunque tecnico del settore considerato.

Il requisito dell'applicazione industriale attiene alla mera possibilità di fabbricare e utilizzare l'oggetto dell'invenzione nel settore dell'industria e non all'effettivo raggiungimento da parte dell'invenzione degli scopi a cui è preordinata.

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Intestazione fiduciaria di quote di srl e prova del negozio fiduciario
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà,...

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante. In tema di prova del negozio fiduciario, la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili. La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni può dunque essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante.

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Misura della descrizione, contraffazione indiretta, estensione della nullità della rivendicazione invalida
La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero...

La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.

La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.

Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.

Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.

L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.

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Tutela del diritto al nome e profili concorrenziali: legittimazione dell’ex dipendente divenuto socio di impresa concorrente
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l’utilizzo a fini pubblicitari da parte del ex datore di lavoro del nome...

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l’utilizzo a fini pubblicitari da parte del ex datore di lavoro del nome di una persona, nota professionalmente nel settore di riferimento, costituisce un’ipotesi di violazione del diritto al nome ex art. 7 c.c. Tuttavia, laddove la persona lesa eserciti in qualità di socio-dipendente in un’impresa concorrente all’ex datore di lavoro, la legittimazione attiva a far valere il risarcimento del danno da sviamento della clientela, derivato dall’illecito utilizzo del nome a fini pubblicitari, spetta all’impresa danneggiata e non ai suoi soci o dipendenti. Inoltre, è onere di parte attrice dimostrare il nesso causale tra la condotta illecita e i danni patiti, oltre che di provare l’esistenza e la quantificazione del danno, offrendo idonee richieste di prova ed avvalendosi degli strumenti processuali all’uopo previsti dall’ordinamento.

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