Ricerca Sentenze
La conoscenza del titolare di un marchio registrato dell’uso contraffattorio locale del segno nella valutazione del periculum
Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare...

Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare indice dell’assenza di siffatto presupposto per l’azione cautelare, senza che rilevi favorevolmente, con riferimento alla valutazione di sussistenza di tale requisito, che l’uso contraffattorio conosciuto dal titolare del marchio registrato nazionale abbia avuto una dimensione locale, stante l’estensione nazionale del diritto di esclusiva attribuito dal titolo azionato, dal quale discende per il titolare del segno l’onere di attivarsi tempestivamente per tutelare il marchio in tutte le sedi

La qualificazione come “forte” o “debole” di un marchio incide sull’intensità della tutela riconoscibile al medesimo, poiché in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, mentre per quanto concerne il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte

Leggi tutto
Le limitazioni all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto
Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con...

Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con la disciplina dei marchi e tale condizione può essere superata tenendo conto sia della disciplina in materia di comunione che delle funzioni proprie del marchio, dalle quali discendono delle limitazioni consistenti, rispettivamente, nel divieto di alterazione della destinazione del segno e di uso decettivo dello stesso; ogni comproprietario ha quindi diritto di utilizzare il segno distintivo anche senza un’esplicita autorizzazione degli altri contitolari e disgiuntamente da essi, purché tale utilizzazione avvenga in modo da evitare che i prodotti o servizi contraddistinti dal medesimo marchio  abbiano differenze qualitative rilevanti o siano impiegati per contrassegnare prodotti o servizi diversi

La comunicazione tardiva all’UIBM dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 122, co. 6 c.p.i., avvenuta oltre i termini assegnati dal collegio e dal giudice istruttore è irrilevante, poiché, in assenza di espressa previsione di legge ex art. 152 c.p.c., a tali termini non può essere attribuita natura perentoria.

Non contrasta con l’orientamento giurisprudenziale, per cui il potere del giudice di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. non può sostituire l’onere probatorio incombente sulla parte, la richiesta del Tribunale diretta all’UIBM circa l’esito delle domande di registrazione dei marchi della convenuta, poiché tale principio non si applica quando occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 120, co. 1 c.p.i., e la necessità di sospendere il giudizio, tutti aspetti che il giudice deve accertare d’ufficio; l’operatività di detto principio è quindi limitata alle ipotesi in cui si tratti di verificare la sussistenza o meno di circostanze per le quali vale l'onere di allegazione e di prova

La registrazione di un marchio è ritenuta in mala fede ogni qual volta chi chiede la registrazione intende pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, impedendo loro di continuare ad utilizzare il segno distintivo o di entrare nel mercato o ancora creando intralci alla registrazione del segno

Leggi tutto
Marchio speciale non registrato: presupposti di protezione ed interferenza con marchio registrato anteriore
Perché un certo segno designante una collezione assurga a marchio di fatto è innanzitutto necessario che sia stato usato come...

Perché un certo segno designante una collezione assurga a marchio di fatto è innanzitutto necessario che sia stato usato come tale e non sia adoperato come mera designazione di una linea di prodotti aventi particolari caratteristiche ed offerti sotto l’ombrello del marchio distintivo generale apposto sempre sugli stessi; parimenti non si deve escludere che, di fatto, un segno usato per una certa collezione di prodotti possa raggiungere presso il pubblico capacità distintiva di tale categoria o collezione assumendo così dignità di marchio, sempre a condizione che il marchio stesso sia utilizzato come tale [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che l’uso del segno “Sculpt”, sempre accostato al marchio “Yamamay”, non era stato adoperato in funzione distintiva ma come segno di mera designazione di una collezione e in funzione descrittiva di una sua caratteristica]

L’utilizzo da parte di un terzo, come marchio speciale non registrato, di una sola porzione della componente denominativa di un marchio registrato altrui non integra la contraffazione del segno azionato se la sillaba considerata è priva di un carattere distintivo autonomo, perché utilizzata con valenza descrittiva delle caratteristiche del prodotto [Nella controversia decisa il marchio figurativo registrato azionato era costituito, nel suo elemento denominativo, dal termine “YamamaySculpt”, mentre il marchio di fatto contestato era costituito dalla solla sillaba “Sculpt”, apposto da entrambe le parti sulle proprie linee di collant]

Leggi tutto
Sequesto conservativo: interpretazione del requisito del periculum in mora
Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito....

Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Tale requisito è desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio 

Leggi tutto
Concorrenza sleale per imitazione servile: le confezioni di spazzole tergicristallo sono prive di carattere individualizzante
La concorrenza sleale confusoria per imitazione servile dei prodotti richiede, per costante giurisprudenza, che l’aspetto servilmente imitato abbia carattere individualizzante,...

La concorrenza sleale confusoria per imitazione servile dei prodotti richiede, per costante giurisprudenza, che l'aspetto servilmente imitato abbia carattere individualizzante, sia cioè tale da ricollegare il prodotto agli occhi del pubblico, ad una determinata impresa; e la sussistenza di tale carattere va ricercata in capo al più generale pubblico dei consumatori nel senso che essa sussiste se il grande pubblico percepisce la caratteristica del prodotto in questione come veicolo di immediato collegamento con una certa impresa. La capacità individualizzante non deve essere valutata in ipotesi e in astratto, ma deve essere valutata in concreto, e l'apprezzamento, tranne i casi in cui può basarsi sul notorio (115 comma 2 c.p.c.), è oggetto di onere della prova di chi invoca la protezione giudiziale.

La appropriazione di pregi richiede un comportamento attivo dell'imprenditore concorrente che vanta pregi altrui (non basta che vanti pregi inesistenti) direttamente, o anche indirettamente (come accade per esempio quando l'imprenditore esponga immagini di realizzazioni altrui come proprie).

Leggi tutto
Giudizio di interferenza e modello
La valutazione di interferenza deve riguardare la “impressione generale” destata rispettivamente dal modello e dal prodotto muovendo dall’apprezzamento di singoli...

La valutazione di interferenza deve riguardare la “impressione generale” destata rispettivamente dal modello e dal prodotto muovendo dall’apprezzamento di singoli aspetti che poi dovranno essere considerati nel loro insieme.

Leggi tutto
Sequestro conservativo: riproposizione di nuova istanza cautelare
La declaratoria di inefficacia di un primo sequestro non preclude la riproposizione di nuova istanza cautelare, a condizione che siano...

La declaratoria di inefficacia di un primo sequestro non preclude la riproposizione di nuova istanza cautelare, a condizione che siano sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, ove la Liquidatela abbia fatto valere l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore, ha l’onere di dimostrare l’inadempimento (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno verificatosi, mentre sull’amministratore incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. Se è imputato all’organo amministrativo il mancato incasso d’un credito, maturato dalla società in bonis prima del fallimento, non è sufficiente allegare l’inerzia degli amministratori nella riscossione di esso, occorrendo anche allegare e provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quella inerzia (cfr. Corte appello Venezia, Sentenza n. 823 del 06/03/2019).

Il requisito del periculum in mora richiede, invece, la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. 2081/2002; Cass. 6042/1998; Cass. 6460/1996).

Leggi tutto
Cessione di azienda occulta
Per “cessione di azienda”, ai sensi dell’art. 2555 c.c., si deve intendere una cessione di beni strumentali idonei, nel loro...

Per "cessione di azienda", ai sensi dell'art. 2555 c.c., si deve intendere una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa. Più in particolare, ci si riferisce al trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, sia pure con la successiva integrazione del cessionario. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza, in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Nel caso di specie, i beni strumentali ceduti (arredi, strumentazioni e lavoratori) appaiono indubbiamente idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di un'attività d'impresa (nella specie, ristorativa).

Un trasferimento senza corrispettivo dell'azienda, l'esercizio senza corrispettivo dell'attività imprenditoriale e l'incameramento del prezzo della vendita dell'azienda a terzi sostanziano indici presuntivi di una cessione di azienda occulta, conseguendone la responsabilità in solido con gli amministratori della società ceduta, in caso di compimento di atti distrattivi.

Leggi tutto
Iscrizione nel Registro delle Imprese e azione di rivendica di quote
L’iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria:...

L'iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria: il suo contenuto non forma, né, tantomeno, condizione, né, ancora, esclude gli effetti degli atti di costituzione o trasferimento dei diritti sulle quote, o delle sentenze che le riguardino. Invero, solo ex art. 2470, comma 3, c.c., in caso di più acquisti dal medesimo dante causa, l'iscrizione prioritaria segna la prevalenza, sempre ove fatta in buona fede.

Nella prospettiva della rivendica, il soggetto rivendicante è onerato dal comprovare, in modo completo, la provenienza del proprio diritto, non essendo bastevole affermare di aver acquistato dopo la data alla quale era stata accertatala proprietà di un soggetto diverso dal proprio dante causa; in particolare, è necessario provare una provenienza non viziata, ex art. 1154 c.c.

Leggi tutto
Requisiti del sequestro conservativo per condotte distrattive dell’ex coamministratore
Stante la natura contrattuale dell’azione di responsabilità sociale, ai sensi dell’art. 2476, commi 1 e 3, c.c., soli oneri della...

Stante la natura contrattuale dell'azione di responsabilità sociale, ai sensi dell'art. 2476, commi 1 e 3, c.c., soli oneri della società sono quelli di allegare il fatto con gli elementi idonei a delinearne l'illiceità (nella specie, l'assenza di giustificazione e il superamento, per due delle quattro operazioni, dei limiti dispositivi dell'amministratore), fornendo prova (per quanto disponibile), e dimostrare il danno; essendo l'illecito un classico atto distrattivo di risorse sociali a proprio beneficio, sarebbe stato onere del resistente dimostrare che i prelievi contestati fossero giustificati dall'interesse della società.

In punto di periculum in mora, questo deve essere scientemente ravvisato nella facile disperdibilità dei valori sottratti (nella specie, convogliati parzialmente su di un conto straniero) e nella scarsa consistenza della garanzia patrimoniale generica (essendo scarsa la disponibilità immobiliare e mobiliare) ascrivibile in capo all'ex coamministratore.

Leggi tutto
Vendita di prodotti sottratti abusivamente come atto contrario alla correttezza professionale
Costituisce violazione di marchio la immissione in commercio di prodotti a marchio non fatta dal titolare o da terzi con...

Costituisce violazione di marchio la immissione in commercio di prodotti a marchio non fatta dal titolare o da terzi con il suo consenso: regola che si ricava a contrario dal disposto dell’art. 5 co. 1, c.p.i. e dell’art. 15 del reg. UE 1001/2017.

La vendita di prodotti sottratti abusivamente al soggetto che li detiene e collocati alla spicciolata fuori dei canali di vendita normali (negozi) non costituisce tanto un atto confusorio – i prodotti sono originali e i marchi sono veri - né una appropriazione di pregi – non vi è vanto indebito di alcunché – né diffusione di notizie screditanti sull’attività del concorrente - costituendo semplicemente una attività di vendita dei medesimi prodotti, autonoma e diversa. Certamente però essa costituisce atto contrario alla correttezza professionale, risolvendosi nella messa in  commercio di beni ottenuti senza costi, sfruttando abusivamente la disponibilità gratuita dei beni permessa dal rapporto di lavoro, e collocati peraltro con forme tali da fare ritenere al pubblico che il concorrente leso non sia in grado di controllare l’immissione dei propri prodotti sul mercato.

Leggi tutto
Cessione di azienda: sorte dei debiti e relativa contabilizzazione
La disciplina dell’art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l’alienante l’azienda non è liberato dei debiti della stessa se...

La disciplina dell'art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l'alienante l'azienda non è liberato dei debiti della stessa se non risulta che i debitori vi hanno consentito; e il comma 2 prevede che l'acquirente subentra in essi se risultano dai libri contabili. Si tratta di un regime ineludibile e certamente non derogabile per fatti dell'alienante e del cessionario. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2560 c.c., parte cedente non è liberata dai debiti e deve dunque inserirli a bilancio (ove essa sia una società), e pagarli. Il paragrafo 73 contenuto nel principio contabile n. 19 riferito ai debiti, che stabilisce che “la società elimina del tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita” può avere applicazione solo quando l’obbligazione sia trasferita in senso proprio, e la cedente se ne sia realmente liberata, e non quando si compia un negozio che pur comportando l’avvento di un nuovo debitore non liberi il soggetto originario. I principi OIC infatti non formano legge, ma dettano le regole contabili che traducono il portato della legge.

Leggi tutto
logo