L'esecuzione di finanziamenti alle società controllate non è un'operazione sempre e comunque vietata all'amministratore della società controllante, mentre diventa un illecito gestorio laddove si tratti di erogazioni prive di giustificazione oppure contrarie a ragionevolezza e diligenza, come quando la destinataria del finanziamento presenti una situazione patrimoniale tale da indurre a dubitare della sua capacità di restituire le somme ricevute. Su tale giudizio è irrilevante che la provvista per detti finanziamenti sia stata fornita dallo stesso amministratore, in quanto una volta che le somme sono passate nella titolarità della società dovevano comunque essere gestite con criteri di ragionevolezza e diligenza.
Nel procedimento volto alla nomina del liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c., è inammissibile il ricorso del socio volto a sollecitare l’intervento del Tribunale in assenza di una previa dichiarazione di scioglimento della società. Il potere suppletivo dell’autorità giudiziaria in materia di nomina di liquidatori presuppone necessariamente l’accertamento di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, nn. 1-5, c.c., da compiersi nel rispetto delle forme previste dall’art. 2480 c.c.
L’intervento giudiziale non può supplire alla mera inerzia degli organi sociali quando la società abbia deliberato volontariamente la propria liquidazione, salvo che il ricorrente deduca l’esistenza di una causa di scioglimento legale e l’omissione degli adempimenti conseguenti da parte degli amministratori.
[nella specie, la delibera assembleare di messa in liquidazione, adottata in forma non notarile, è stata ritenuta improduttiva di effetti giuridici, escludendo la possibilità di un intervento sostitutivo del Tribunale]
Il diritto ispettivo del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta ex se al socio medesimo senza limiti, salvo solo l’abuso.
Tale diritto comprende l’accesso, che deve avvenire in modo ordinato e in tempi congrui, previa anticipata indicazione da parte del richiedente di quali siano (anche per categorie) i documenti che si intendono esaminare (ciò per rendere ordinato l’esame, e senza che ciò vieti in sede ispettiva di esaminare ulteriori documenti collegati o pertinenti, sempre nel rispetto di principi di ordine) ed esclusa qualsiasi possibilità di autonoma esecuzione di estrazioni e copie da parte del socio o del suo delegato, mentre la società deve consegnare copie di quanto richiesto, previa soddisfazione di eventuali spese.
I limiti imposti dall’abuso e che possono condurre a limitare l’accesso possono essere poi di due ordini: possono derivare dalla pretestuosità, espressa in particolare dalla indebita frammentazione o ingiustificata reiterazione delle richieste; possono venire dalle concrete modalità di accesso quando il socio travalichi i limiti dei suoi diritti; oppure dal fine lesivo e in particolare anticoncorrenziale del socio, ciò di cui devono però essere allegati indici seri. Pur se risulta che il socio abbia esercitato il suo diritto con modalità non ordinate, senza adeguata specifica preventiva indicazione dell’oggetto (il che si riflette sulla sua domanda), e, nel concreto, con abuso nella esecuzione autonoma di estrazioni e copie, altresì va negato che la società possa rifiutare tout court di soddisfare il suo diritto, se adeguatamente esercitato.
Nell'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'amministratore, l’onere di allegazione che incombe sull'attore assume connotati e pregnanza diverse a seconda della tipologia di addebito contestato, della natura della condotta e del danno lamentato.
In particolare, qualora la condotta imputata all’amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha, infatti, l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
La figura del socio occulto non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società, in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Nel caso in cui l’addebito ascritto all’amministratore abbia natura distrattiva, l’onere probatorio gravante su parte attrice viene assolto mediante dimostrazione dell’avvenuto prelievo di somme dal patrimonio sociale o pagamento di importi, da parte della società, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, in assenza di valido titolo o per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare l’esistenza di una causa giustificatrice dei pagamenti ovvero la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione.
L’autentica della girata azionaria costituisce atto proveniente da pubblico ufficiale che fa fede, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’unico rimedio processuale riconosciuto dall’ordinamento al fine di scalfire l’efficacia probatoria dell’atto è pertanto l’esperimento della querela di falso.
Il curatore dell'eredità giacente di un socio unico di una società in liquidazione ha il potere di convocare l'assemblea e deliberare la nomina del liquidatore. Non può invece provvedervi il Tribunale che interviene solo in caso di inerzia o esito negativo dell'assemblea, secondo la procedura trifasica prevista dagli artt. 2484 e ss., procedura quindi che non trova applicazione nel caso di compagine societaria composta solo dal curatore dell'eredità giacente.
L'obbligo di prestare garanzia fideiussoria a favore di acquirenti di immobile da costruire, di cui all all'art. 2 d. lgs. 122/2005, non trova applicazione in caso di promesse di vendita di immobili "sulla carta", con ciò intendendosi gli immobili da costruire in relazione ai quali il permesso di costruire non sia ancora stato richiesto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto valida la delibera di esclusione di un socio di cooperativa edilizia per mancato pagamento di somme dovute alla società, in presenza di una clausola statutaria che prevedeva l'esclusione del socio per tale specifica ipotesi di inadempimento. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto non condivisibile la giustificazione portata dal socio inadempiente consistente nel mancato rilascio da parte della società delle garanzie fideiussorie previste per legge, stante l'assenza dell'obbligo di prestare alcuna garanzia fideiussoria nel caso concreto di immobile da costruire per cui non era ancora stato richiesto il permesso di costruire].
Deve ritenersi valida la fideiussione rilasciata da un c.d. Confidi minore iscritto - nell'apposito elenco - nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario.
Lo squilibrio originario delle prestazioni non può invalidare per carenza della causa i contratti di scambio, in quanto prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto.
Le valutazioni di tipo tecnico, per tale loro natura, non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale in quanto carenti della necessaria consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non avere natura di confessione stragiudiziale la relazione del commercialista circa le passività di una società ai fini della dichiarazione di fallimento della società stessa].
Deve ritenersi legittimo il patto di prelazione avente ad oggetto quote societarie non ancora di titolarità dei paciscenti, qualora i medesimi si siano impegnati ad acquistarle. Resta, infatti, valido il loro impegno a ottenere e fare ottenere agli altri contraenti la realizzazione del programma contrattuale, e quindi anche ad assicurare la prelazione su quote che essi programmano di acquistare, anche sotto il profilo dell’impegno al fatto del terzo (art. 1381 c.c.) e della cessione di cosa futura o in proprietà di terzi.
La conseguenza della violazione di un diritto di prelazione previsto contrattualmente tra le parti è il risarcimento del danno, la cui esistenza ed il cui ammontare devono essere provati dalla parte lesa.
Deve essere risolto il contratto di cessione di un'azienda che non abbia le caratteristiche indicate nel contratto e che non sia idonea all’uso dichiarato e oggetto del contratto stesso. Il cedente inadempiente deve essere inoltre condannato a risarcire i danni patiti per l’avviamento dell’attività che il cessionario non ha potuto esercitare.