La proposizione dell’opposizione alla fusione (da considerare come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e quindi esercitabile giudizialmente) produce ex lege ed erga omnes effetti sospensivi dell’efficacia della decisione di fusione stessa; e tale soluzione si desume dall’interpretazione degli artt. 2503 c.c. (con il conseguente rinvio all’art. 2445 comma 4) e 2629 c.c. Pertanto, l’opposizione blocca in via preventiva e paralizza automaticamente il procedimento di fusione, e con tale strumento un terzo estraneo alla società – indipendentemente dalla fondatezza delle sue ragioni – potrà incidere, per volontà di legge, sul diritto soggettivo della società a procedere a fusione, fintanto che tale ostacolo non sia rimosso dal provvedimento del tribunale.
I crediti della società nei confronti dei soci non si estinguono a seguito della trasformazione della società da S.a.s. a S.r.l.. A nulla vale che nella relazione ex art. 2500-ter c.c., il perito abbia azzerato i crediti della società verso i soci "avendo esaminato la documentazione comprovante i crediti" poichè, avuto riguardo alla logica dell’asseverazione dell’integrità del capitale sociale e all’indice normativo che prevede la stima a “valori attuali” di attivo e passivo, è ragionevole ammettere che l’esperto non consideri poste d’attivo di cui non rinviene adeguata documentazione o svaluti crediti che giudica di difficile realizzo (cfr. art. 2426 n. 8 c.c.). L’azzeramento o la svalutazione di beni crediti o altri elementi dell’attivo ha rilevanza, evidentemente, soltanto a fini contabili e non toglie che la società risultante dalla trasformazione conservi i diritti e obblighi della società trasformata, se e in quanto esistenti nel suo patrimonio, secondo il principio di continuità dei rapporti giuridici nitidamente espresso dall’art. 2498 c.c..
Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. (altro…)
Dal momento dell'iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l'improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di fusione assunte dalle società che hanno preso parte alla fusione medesima.
In sede di giudizio di comparazione ex art. 2378, c. 4, c.c. nel particolare caso della (domandata) sospensione di una deliberazione di fusione, è da reputarsi prevalente l'interesse della società resistente a perseguire un dimostrato obiettivo di politica industriale che solo la fusione consentirebbe di raggiungere (e che, se sospesa, definitivamente verrebbe meno) rispetto all'interesse dell'azionista ricorrente a conservare il peso proporzionale della propria partecipazione nella società incorporante.
(Nel caso di specie, si trattava della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset Espana Comunicacion SA, sociedad anonima di diritto spagnolo, in MFE - MediaforEurope NV, una Naamloze vennootschap di diritto olandese).
L’approvazione della fusione da parte della maggioranza nell’assemblea generale degli obbligazionisti delle società partecipanti alla medesima ex art. 2503-bis c.c. vale ad escludere la configurabilità del pericolo prospettato dal singolo creditore obbligazionista opponente e, dunque, ogni valutazione giudiziaria in relazione allo stesso. L’ordinamento infatti attribuisce preminenza assoluta, nella valutazione della configurabilità e rilevanza del pericolo di pregiudizio per i creditori obbligazionisti derivante dalla fusione, alla valutazione dell’assemblea speciale. (altro…)
L’autorizzazione a procedere alla fusione (richiesta dalle società coinvolte ai sensi degli artt. 2503, comma 2, e 2445, comma 4, c.c. come procedimento cautelare in corso di causa) nonostante l’opposizione dei creditori presuppone l’accertamento da parte del Tribunale, con riferimento al potenziale carattere pregiudizievole dell’operazione, della stessa situazione controversa fra le parti nell’ambito del giudizio contenzioso (promosso dai creditori) di opposizione all’operazione.
Non si versa nell'ipotesi di scissione asimmetrica ex art. 2506 comma 2, qualora, ai soci coinvolti nella scissione siano assegnate azioni o quote di anche solo una delle società beneficiarie, a nulla rilevando che essi siano del tutto esclusi dalla società scissa di partenza e/o da alcuna delle beneficiarie. Pertanto, la scissione rientra nella più ampia definizione di scissione non proporzionale ex comma 4 dell'art. 2506-bis, approvabile con il voto a maggioranza e non unanime, la quale può anche assumere i connotati di una scissione non proporzionale "estrema"(detta anche totale soggettiva) ove i soci della scissa sono spalmati in società beneficiarie diverse e anche quando non mantengano più, nel caso di scissione parziale, partecipazioni della società scissa.
La norma sulla scissione asimmetrica, di cui all'art. 2506 comma 2, è infatti di stretta interpretazione letterale e richiede la contemporanea sussistenza sei seguenti requisiti: che la scissione sia parziale e che alcuno dei soci della società scissa sia assegnatario solo di azioni o di quote della società scissa e sia contemporaneamente escluso dalla partecipazione a tutte le beneficiaria.
E' meritevole di accoglimento l'opposizione alla scissione proposta dal creditore ipotecario che dimostri l'insufficienza della garanzia ipotecaria ad assicurare il tempestivo e integrale soddisfacimento del credito a fronte di una sensibile riduzione del valore dei beni rispetto al momento della costituzione della garanzia.
E' parimenti da considerarsi attuata in violazione della par condicio creditorum la scissione che consenta ai soci della scindenda di non concorrere più con il creditore ipotecario sui beni destinati alla società beneficiaria, anche solo con riferimento al residuo credito vantato da quest'ultimo a seguito di escussione dell'ipoteca non totalmente satisfattoria.
La legittimità dell’operazione di scissione cui ci si oppone deve essere valutata rispetto al parametro normativo di cui all’art. 2445 u.c. cc, per via del combinato disposto degli artt. 2506-ter, u.c., e 2503, c. 2, c.c., parametro consistente nel pericolo di pregiudizio per i creditori.
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La opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 cc -così come la opposizione dei creditori alla riduzione del capitale ex artt. 2445 e 2482 cc- consiste in un giudizio contenzioso assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole della operazione rispetto alla posizione dei creditori, carattere pregiudizievole il cui accertamento all’esito del giudizio comporta la definitiva ineseguibilità della delibera approvante la fusione, mentre la introduzione della opposizione comporta di per sé effetti sospensivi ex lege della efficacia di tale delibera, effetti sospensivi a loro volta rimuovibili tramite la specifica autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione.
Il fondamento dell'opposizione riposa nel rischio che il compimento dell'operazione possa pregiudicare le ragioni non di qualsiasi (contro)interessato, ma quelle dei soggetti che vantino nei confronti di uno dei soggetti in procinto di fondersi un vero e proprio diritto di credito: inteso (i) come ius ad personam e non ad rem o comunque di altro genere, e (ii) la cui garanzia risieda nella generale consistenza patrimoniale finale dell’incorporante ai sensi e per gli effetti degli artt. 2740 e 2741 c.c.
Se l’individuazione dei diritti di credito che legittimano all’opposizione può -almeno secondo alcune opinioni- estendersi anche ai titolari di crediti non liquidi, inesigibili, sottoposti a condizione e persino contestati, è pur sempre necessario che il credito (oltre che essere, appunto tale) sia sorto, vale a dire che la sua fonte risieda in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter co. 3° c.c.; se pur, per ragioni attinenti all’atto o negozio genetico, non ancora suscettivo di esplicare tutti i suoi effetti.