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Concorrenza confusoria e creatività per la tutela autorale
L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero...

L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria.

La concorrenza sleale deve consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l'illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né dal fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza.

Il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione) degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. Il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo, deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa.

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Diritto d’autore e tesi di dottorato: qualificazione giuridica, paternità dell’opera e consenso alla pubblicazione
Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o...

Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o stilistici e non comportino apporti creativi autonomi e sostanziali, non sono idonee ad attribuire la qualità di autore o coautore dell’opera.

La qualificazione di un’opera come derivata ai sensi dell’art. 4 l.d.a. richiede una rielaborazione dell’opera originaria con apporti personali dotati dei requisiti di novità e creatività, non potendo a tal fine rilevare revisioni meramente formali o stilistiche.

L’autore dell’opera scientifica è l’unico titolare del diritto di autorizzarne la pubblicazione e la cessione dei diritti di sfruttamento economico, per i quali l’art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ad substantiam, e può legittimamente revocare il consenso ove non sia posto in condizione di valutare le modifiche apportate all’opera.

Il rifiuto dell’autore di consentire la pubblicazione della propria opera non integra responsabilità aquiliana né precontrattuale, in assenza di un accordo vincolante o di un affidamento giuridicamente qualificato.

 

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Requisiti per la tutela autorale di un progetto architettonico
Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è...

Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è in presenza di un’opera dell’ingegno, quando l’opera sia dotata di carattere creativo e cioè quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ne riflette il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelano l'apporto di un determinato artefice.

Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.

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Per la tutela del diritto d’autore, disegni e modelli devono essere dotati di creatività e valore artistico
Ai fini di un riconoscimento di una tutela del diritto di autore per disegni o modelli, è necessario un quid...

Ai fini di un riconoscimento di una tutela del diritto di autore per disegni o modelli, è necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità e la creazione da parte di un noto artista.

Alla luce delle disposizioni applicabili, è evidente che il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione rispetto al titolare di un disegno o modello registrato, atteso che, da un lato, esso è protetto unicamente contro la copiatura del suo disegno o modello (intesa quale pedissequa imitazione), ai sensi dell’art. 19, par. 2 del Reg. CE 6/2002, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico, ai sensi dell’art. 11, par. 1. del Reg. CE 6/2002.

 

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Ipotesi di violazione del diritto d’autore
Per principio consolidato la creatività di un’opera è costituita non dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, che...

Per principio consolidato la creatività di un’opera è costituita non dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, che non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Per consolidato orientamento la contraffazione lesiva del diritto d’autore consiste proprio nella sostanziale riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione.

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Richieste cautelari e liquidazione delle spese di lite
Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la...

Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la natura non anticipatoria del procedimento di descrizione. Invece, le spese relative all’accoglimento o al rigetto di provvedimenti cautelari anticipatori devono essere liquidate nel procedimento cautelare.

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Requisiti per la qualificazione della fotografia come opera protetta
Ai fini della qualificazione di una fotografia come “opera protetta” – e non come semplice fotografia – ai sensi dell’art....

Ai fini della qualificazione di una fotografia come “opera protetta” - e non come semplice fotografia - ai sensi dell'art. 2, n. 7, l.d.a., cui consegue il diritto dell'autore di disporre dei diritti di sfruttamento economico ex art. 12 l.d.a., è necessario verificare se lo scatto fotografico sia espressione della capacità creativa dell’autore e se prevalga, quindi, un'attività artistica e intellettuale nell’esecuzione e realizzazione dello scatto rispetto ad un’attività prettamente tecnica volta a rappresentare nient’altro che la realtà oggettiva.

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Il software diffuso e rinomato si presume originale
La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui...

La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, “è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”) si può presumere sulla base dell’ampia diffusione e rinomanza dei programmi fra gli operatori di settore. Tale diffusione conferma l’utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività.

 

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Descrizione e diritto d’autore
Ai sensi dell’art. 161 l.d.a., la descrizione può essere adottata a tutela del diritto d’autore. La legge tutela il software...

Ai sensi dell’art. 161 l.d.a., la descrizione può essere adottata a tutela del diritto d’autore.

La legge tutela il software non per quanto riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma per ciò che concerne l’espressione testuale del programma. Tale tutela non è limitata alle sole espressioni testuali contenute nel codice sorgente.

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Portata della tutela autorale ed elementi distintivi del plagio e della contraffazione. Il caso dell’Elfo di Babbo Natale.
Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto...

Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto alla quale parte ricorrente lamenta la violazione dei diritti d’autore presenti i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il diritto d’autore tutela, infatti, la forma, espressione della soggettività con cui un’opera si manifesta, la quale, per poter ricevere tutela, deve essere dotata di creatività suscettibile di rappresentazione nel mondo esteriore. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non attiene all’idea in sé, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l.d.a. Il diritto d’autore non tutela, dunque, l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, con il risultato che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che nonostante ciò sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Il plagio si realizza con l'attività di riproduzione – si parla perciò di «appropriazione» - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile mentre la contraffazione consiste nella riproduzione dell'opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Occorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità, sussistendo il cosiddetto plagio-contraffazione allorquando l’opera venga illecitamente riprodotta (con o senza modifiche) ed al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.

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Tutela del diritto d’autore con riferimento all’opera del giornalista
La tutela del diritto d’autore, prevista dagli artt. 2575 e s.s. c.c. e dalle norme di cui alla L. n....

La tutela del diritto d’autore, prevista dagli artt. 2575 e s.s. c.c. e dalle norme di cui alla L. n. 633/1941, è riconosciuta a tutte le opere dell’ingegno connotate dal carattere della creatività, intesa come idoneità dell’opera ad esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori. Con specifico riferimento agli articoli di giornale, l’opera del giornalista va considerata di carattere creativo quando consista nel risultato delle attività di raccolta, elaborazione e interpretazione critica delle notizie, dovendosi ritenere, invece, escluso il requisito della creatività e quindi, non riconosciuta la relativa tutela del diritto d’autore, per le attività compiute dal giornalista consistite nella mera pubblicazione di notizie senza elaborazione e coordinamento dei contenuti da parte del professionista.

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