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Il gioco a premi è escluso dalla tutela autorale per difetto di creatività e originalità
Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un’idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività...

Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un'idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività e originalità, non è suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore. L'incompiutezza dell'elaborazione dell'idea, prospettata soltanto nelle sue linee di massima, unitamente all'assoluta carenza di originalità derivante dalla larga diffusione di forme analoghe preesistenti, impedisce la qualificazione della stessa come opera dell'ingegno tutelabile.

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Diritto d’autore e opera dell’ingegno: presupposti di tutela
Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera...

Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti di illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, l’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitaria di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo, un’opera idonea ad essere oggetto di autonoma valutazione in quanto frutto di una organizzazione di elementi che, per quanto semplici, risultino nel complesso originali.

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Il cubo di Rubik: la nozione di valore artistico
L’art. 110 Lda – che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei...

L’art. 110 Lda - che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il trasferimento, ovvero l'acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l'acquisto può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento.

L’art. 2, n. 10) della Legge sul diritto di autore, così come modificato dal D. Lgs. n. 95/2001, ha introdotto, per le opere di disegno industriale, la possibilità del cumulo tra la tutela riconosciuta ai modelli dal codice della proprietà industriale e la tutela del diritto d’autore, la quale subordina la tutela dell’opera al duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico ma non richiede la registrazione del modello e perdura sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell’autore (art. 25 l.d.a.).

La tutela del carattere creativo di cui alla legge sul diritto d’autore si distingue qualitativamente da quella offerta ad altre privative quali, ad esempio, i modelli dal codice della proprietà industriale: mentre la forma tutelata dalla disciplina su disegni e modelli si presta all’attenzione perché non comune sul mercato, la forma tutelata dalla legge del diritto d’autore protegge un’opera apprezzata in ambito artistico poiché costituisce una personale rappresentazione dell’autore di determinate forme. Non è tuttavia necessario che l’opera si presenti come del tutto innovativa, essendo sufficiente che dall’opera emerga l’impronta personale del suo autore. In particolare, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico è stato dunque identificato con la cd. "storicizzazione" dell'opera, vale a dire il fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua gradevolezza estetica, divenendo una "icona" sociale o del costume, e che può essere verificato attraverso indicatori come l'esposizione in mostre o musei, pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'interesse degli ambienti culturali per l'oggetto ed altri.

Inoltre, il valore artistico viene riconosciuto al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, e quindi a prescindere dall’intenzione che l’autore abbia di dare vita a un’opera d’arte, dato che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.

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Il catalogo pubblicitario realizzato da un’agenzia grafica costituisce opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941
Il catalogo pubblicitario realizzato da un’agenzia grafica costituisce opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d’autore)...

Il catalogo pubblicitario realizzato da un'agenzia grafica costituisce opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) laddove emerge che l’opera [il catalogo pubblicitario] abbia peculiari caratteri grafici e stilistici idonei a differenziarla da opere [cataloghi pubblicitari] precedenti e a connotarla in termini di creatività, tali da garantire la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore, anche a prescindere dall'esistenza nel settore di modelli analoghi.

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Diritto d’autore e opera collettiva
Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all’oggetto della domanda proposta dall’attore, restando irrilevanti...

Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all’oggetto della domanda proposta dall’attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell’allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto.

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

L'art. 11 l.d.a., che riconosce agli enti privati il diritto di autore sulle pubblicazioni dagli stessi curate, va coordinato con l’art. 3 della medesima legge, che fa salvi i diritti degli autori delle singole opere, sicché, nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l'autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli, atteso che il diritto di autore riconosciuto all’ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l'opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest'ultima ed anche dopo la cessione degli stessi.

La tutela del diritto d’autore non concerne l’idea ma la sua manifestazione esteriore. Conseguentemente, nell’ambito di un’opera collettiva, le indicazioni offerte per l’individuazione delle fonti esulano dalla tutela autoriale, che concerne la loro elaborazione, così come le eventuali indicazioni offerte dal gruppo di lavoro, quali quelle relative alla elaborazione delle fonti per temi e non per cronologia, più attinenti ad un’attività editoriale che autoriale.

In un contratto “per edizione” nulla impedisce che la distribuzione delle copie avvenga gratuitamente e che il compenso sia pattuito in misura forfettaria.

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Diritto d’autore e tesi di dottorato: qualificazione giuridica, paternità dell’opera e consenso alla pubblicazione
Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o...

Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o stilistici e non comportino apporti creativi autonomi e sostanziali, non sono idonee ad attribuire la qualità di autore o coautore dell’opera.

La qualificazione di un’opera come derivata ai sensi dell’art. 4 l.d.a. richiede una rielaborazione dell’opera originaria con apporti personali dotati dei requisiti di novità e creatività, non potendo a tal fine rilevare revisioni meramente formali o stilistiche.

L’autore dell’opera scientifica è l’unico titolare del diritto di autorizzarne la pubblicazione e la cessione dei diritti di sfruttamento economico, per i quali l’art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ad substantiam, e può legittimamente revocare il consenso ove non sia posto in condizione di valutare le modifiche apportate all’opera.

Il rifiuto dell’autore di consentire la pubblicazione della propria opera non integra responsabilità aquiliana né precontrattuale, in assenza di un accordo vincolante o di un affidamento giuridicamente qualificato.

 

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Requisiti per la tutela autorale di un progetto architettonico
Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è...

Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è in presenza di un’opera dell’ingegno, quando l’opera sia dotata di carattere creativo e cioè quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ne riflette il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelano l'apporto di un determinato artefice.

Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.

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Ipotesi di violazione del diritto d’autore
Per principio consolidato la creatività di un’opera è costituita non dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, che...

Per principio consolidato la creatività di un’opera è costituita non dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, che non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Per consolidato orientamento la contraffazione lesiva del diritto d’autore consiste proprio nella sostanziale riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione.

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Portata della tutela autorale ed elementi distintivi del plagio e della contraffazione. Il caso dell’Elfo di Babbo Natale.
Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto...

Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto alla quale parte ricorrente lamenta la violazione dei diritti d’autore presenti i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il diritto d’autore tutela, infatti, la forma, espressione della soggettività con cui un’opera si manifesta, la quale, per poter ricevere tutela, deve essere dotata di creatività suscettibile di rappresentazione nel mondo esteriore. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non attiene all’idea in sé, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l.d.a. Il diritto d’autore non tutela, dunque, l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, con il risultato che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che nonostante ciò sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Il plagio si realizza con l'attività di riproduzione – si parla perciò di «appropriazione» - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile mentre la contraffazione consiste nella riproduzione dell'opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Occorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità, sussistendo il cosiddetto plagio-contraffazione allorquando l’opera venga illecitamente riprodotta (con o senza modifiche) ed al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.

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Tutela del diritto d’autore con riferimento all’opera del giornalista
La tutela del diritto d’autore, prevista dagli artt. 2575 e s.s. c.c. e dalle norme di cui alla L. n....

La tutela del diritto d’autore, prevista dagli artt. 2575 e s.s. c.c. e dalle norme di cui alla L. n. 633/1941, è riconosciuta a tutte le opere dell’ingegno connotate dal carattere della creatività, intesa come idoneità dell’opera ad esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori. Con specifico riferimento agli articoli di giornale, l’opera del giornalista va considerata di carattere creativo quando consista nel risultato delle attività di raccolta, elaborazione e interpretazione critica delle notizie, dovendosi ritenere, invece, escluso il requisito della creatività e quindi, non riconosciuta la relativa tutela del diritto d’autore, per le attività compiute dal giornalista consistite nella mera pubblicazione di notizie senza elaborazione e coordinamento dei contenuti da parte del professionista.

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I requisiti per la tutela cautelare del diritto d’autore. Il caso de Il Milanese Imbruttito
Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d’autore l’onere di fornire la prova...

Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d'autore l'onere di fornire la prova del titolo in virtù del quale tale persona giuridica sia abilitata ad azionare i propri diritti, che per definizione nascono dalla attività della persona fisica.

Al fine di ritenere sussistente il periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per la tutela dei diritti d'autore, è onere di chi agisce in giudizio allegare specificamente ciascun contenuto che si intende creativo e di cui si invoca la protezione.

La nullità della procura allegata al ricorso introduttivo, derivante dall'impossibilità di identificare il soggetto che l'aveva rilasciata, è sanabile tramite il deposito di una nuova procura che risulti essere stata rilasciata dal legale rappresentante del ricorrente.

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Requisiti per la tutela autoriale del design industriale
Ai sensi della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di...

Ai sensi della legge sul diritto d'autore, sono protette come opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il carattere creativo viene normalmente interpretato dalla giurisprudenza come un apporto personale, anche se molto modesto, dell’autore sull’opera, la quale in pratica non deve sostanziarsi in un’imitazione pedissequa dell’opera altrui.

Quanto al valore artistico, si dovrà fare riferimento a parametri il più possibile oggettivi e alla percezione che dell’opera del design si è affermata negli ambienti culturali in senso lato, essendo i soli criteri di tipo soggettivo, volti a valorizzare la maggiore originalità delle forme rispetto a quelli riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato o la capacità di suscitare emozioni, insoddisfacenti per il rischio di sfociare in un soggettivismo arbitrario ancorato al gusto personale, estetico, alla sensibilità artistica e alla cultura di chi effettua la valutazione.

In particolare, costituiscono indizi dell’obiettiva artisticità dell’opera riconoscimenti collettivi tributati alla stessa da ambienti culturali non prossimi ai soggetti che producono o commercializzano il prodotto, che abbiano individuato in esso capacità rappresentative, comunicative ed evocative che vanno al di là della semplice gradevolezza delle sue linee.

L’attestazione del riconoscimento espresso dalle istituzioni culturali è deducibile da mostre, esposizioni, recensioni di esperti.

Inoltre, anche la circostanza che un’opera di design divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale e l’attribuzione di un prezzo elevato, superiore al mero valore commerciale, costituiscono ulteriori indici rilevanti.

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