L’art. 110 l.d.a., che richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, opera unicamente per regolare il conflitto tra più aventi causa e non quando il trasferimento sia invocato dal cessionario nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato il diritto: in tal caso l’acquisto può essere provato, quale semplice fatto storico, anche con mezzi diversi dal documento e in via presuntiva, in ragione dell’esercizio palese, pacifico e consolidato dello sfruttamento economico dell’opera, che ai sensi dell’art. 167, lett. a), l.d.a. legittima chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti ad agire in giudizio.
I lampadari destinati a essere riprodotti in serie secondo precisi disegni progettuali rientrano tra le opere del disegno industriale di cui all’art. 2, n. 10, l.d.a., per le quali è richiesto, oltre al carattere creativo, il valore artistico. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia 12 settembre 2019, C-683/17, secondo cui la nozione di opera è autonoma nel diritto dell’Unione e la portata della tutela non dipende dal grado di libertà creativa dell’autore, il requisito del valore artistico va interpretato escludendo apprezzamenti particolarmente rigorosi fondati sulle concezioni dominanti nei circoli culturali e istituzionali; esso può essere desunto, in sede cautelare, dal prezzo di mercato non coerente con la mera funzionalità del manufatto, dalla collocazione in contesti prestigiosi e dal riconoscimento della collezione in numerose pubblicazioni.
La creatività dell’opera di design non è esclusa dall’appartenenza del manufatto a una tradizione stilistica [nella specie, quella vetraria muranese] né dalla ripresa di stilemi presenti in opere anteriori, essendo sufficiente un atto creativo, anche minimo, che si colga nell’insieme delle fattezze del manufatto e lo distacchi dalle forme dei manufatti precedenti; l’anteriorità va provata con specifica indicazione dell’epoca e delle caratteristiche dei manufatti anteriori, non bastando una dichiarazione valutativa di somiglianza.
Per la concessione della descrizione e del sequestro di cui all’art. 161 l.d.a., misure a funzione istruttoria, non è necessaria la prova, sia pure di verosimiglianza, della violazione in corso, ma è sufficiente il fondato sospetto della violazione, che può trovare conferma anche negli esiti dell’esecuzione delle misure concesse inaudita altera parte, salvo che la richiesta sia abusiva o emulativa; il periculum in mora va valutato con riguardo alla possibilità che la prova della violazione sia dispersa, tenuto conto della natura dei manufatti.