Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 5 Luglio 2021

Design del vetro artistico: prova della titolarità dei diritti, valore artistico dopo Cofemel, creatività nella tradizione e descrizione ex art. 161 l.d.a.

Tribunale di Venezia, 5 Luglio 2021
Design del vetro artistico: prova della titolarità dei diritti, valore artistico dopo Cofemel, creatività nella tradizione e descrizione ex art. 161 l.d.a.

L’art. 110 l.d.a., che richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, opera unicamente per regolare il conflitto tra più aventi causa e non quando il trasferimento sia invocato dal cessionario nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato il diritto: in tal caso l’acquisto può essere provato, quale semplice fatto storico, anche con mezzi diversi dal documento e in via presuntiva, in ragione dell’esercizio palese, pacifico e consolidato dello sfruttamento economico dell’opera, che ai sensi dell’art. 167, lett. a), l.d.a. legittima chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti ad agire in giudizio.

I lampadari destinati a essere riprodotti in serie secondo precisi disegni progettuali rientrano tra le opere del disegno industriale di cui all’art. 2, n. 10, l.d.a., per le quali è richiesto, oltre al carattere creativo, il valore artistico. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia 12 settembre 2019, C-683/17, secondo cui la nozione di opera è autonoma nel diritto dell’Unione e la portata della tutela non dipende dal grado di libertà creativa dell’autore, il requisito del valore artistico va interpretato escludendo apprezzamenti particolarmente rigorosi fondati sulle concezioni dominanti nei circoli culturali e istituzionali; esso può essere desunto, in sede cautelare, dal prezzo di mercato non coerente con la mera funzionalità del manufatto, dalla collocazione in contesti prestigiosi e dal riconoscimento della collezione in numerose pubblicazioni.

La creatività dell’opera di design non è esclusa dall’appartenenza del manufatto a una tradizione stilistica [nella specie, quella vetraria muranese] né dalla ripresa di stilemi presenti in opere anteriori, essendo sufficiente un atto creativo, anche minimo, che si colga nell’insieme delle fattezze del manufatto e lo distacchi dalle forme dei manufatti precedenti; l’anteriorità va provata con specifica indicazione dell’epoca e delle caratteristiche dei manufatti anteriori, non bastando una dichiarazione valutativa di somiglianza.

Per la concessione della descrizione e del sequestro di cui all’art. 161 l.d.a., misure a funzione istruttoria, non è necessaria la prova, sia pure di verosimiglianza, della violazione in corso, ma è sufficiente il fondato sospetto della violazione, che può trovare conferma anche negli esiti dell’esecuzione delle misure concesse inaudita altera parte, salvo che la richiesta sia abusiva o emulativa; il periculum in mora va valutato con riguardo alla possibilità che la prova della violazione sia dispersa, tenuto conto della natura dei manufatti.

Data Sentenza: 05/07/2021
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Luca Boccuni
Registro: RG 2052 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo