Il procedimento cautelare in corso di causa è strumento funzionale a ottenere una tutela, anticipatoria in senso stretto o di altro tipo, direttamente correlabile al contenuto delle domande di merito; è pertanto inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa per condotte nuove e diverse da quelle dedotte nel giudizio di merito [nella specie, l’invio ai clienti della controparte di lettere di diffida che facevano leva sul provvedimento di descrizione ottenuto ante causam, dedotto come concorrenza sleale, mentre nel merito la domanda concorrenziale riguardava l’acquisizione abusiva di informazioni riservate e non era accompagnata da richieste di inibitoria, rettifica e pubblicazione]. Il principio che ammette la tutela cautelare endocausale contro condotte nuove che si inseriscano nel medesimo disegno illecito oggetto del merito rafforza la tutela di quell’illecito, ma non consente di cautelare qualsiasi fatto sopravvenuto in pendenza della lite: diversamente, maturate le preclusioni nel giudizio di merito, resterebbe impossibile la cognizione piena sulla materia della cautela, in contrasto con la regola dell’art. 669-octies c.p.c. che riserva alle parti il diritto al giudizio di merito, dovendosi escludere una causa separata sull’oggetto del cautelare endocausale; le relative doglianze possono trovare tutela in un autonomo giudizio e nell’eventuale domanda cautelare ante o in corso di tale diversa causa.