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Brevetto: giudizio di novità non confessabile, coesistenza di titolo italiano ed europeo, rivendicazione indipendente e limiti della contraffazione per equivalenti
Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali...

Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali – il contenuto dell’anteriorità e quello del brevetto in verifica – e non una circostanza di fatto passibile di confessione: l’ammissione, da parte del titolare, della fondatezza delle obiezioni di carenza di novità mosse dall’esaminatore europeo, con conseguente modifica della rivendicazione nella domanda di brevetto europeo, non svolge alcuna funzione nel giudizio di novità del parallelo brevetto italiano. La nullità per carenza di novità richiede che il trovato anteriore possieda tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente, e soltanto in tal caso può passarsi a verificare l’inventività delle singole rivendicazioni dipendenti.

Ai sensi dell’art. 59 c.p.i., come modificato dalla l. n. 102/2023, qualora per la stessa invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano e un brevetto europeo aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo; anche nel regime previgente i due titoli conservavano parziale autonomia per le parti in cui non erano esattamente sovrapponibili.

Ai fini della contraffazione rileva il solo testo della rivendicazione indipendente, che conferisce novità e altezza inventiva alla privativa: la contraffazione sussiste se, e solo se, tutti gli elementi della rivendicazione indipendente sono riprodotti nel prodotto in verifica, mentre è irrilevante la riproduzione di rivendicazioni dipendenti, che hanno normalmente valore complementare o di specificazione e restano accessorie al trovato. La contraffazione per equivalenti non si fonda sul confronto tra le idee inventive generali dei trovati, ma sul confronto tra uno o più aspetti specifici del trovato e le corrispondenti caratteristiche del prodotto assunto interferente, indagando lo scarto sostitutivo con il criterio dell’ovvietà della sostituzione alla luce delle competenze del tecnico del settore o della rispondenza ai criteri di identità di modo, funzione e risultato; l’identità di funzione e di risultato non soddisfa il triplo test se manca l’identità di modo, e la sostituzione non è ovvia quando l’inserimento del mezzo sostitutivo [nella specie, un attuatore idraulico attivo al posto di mezzi elastici passivi] richieda ulteriori adattamenti della struttura perché il meccanismo possa funzionare.

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Nullità di brevetto e tutela cautelare: rapporto tra opposizione EPO e giudizio nazionale, novità e periculum in mora
Sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all’EPO e il giudizio ordinario in...

Sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all'EPO e il giudizio ordinario in ordine alla nullità dei brevetti (Cass., S.U., n. 6532/2008). Ne consegue che la pendenza del giudizio di opposizione non costituisce ostacolo alla definizione del presente procedimento (peraltro, di natura cautelare) poiché tra i due procedimenti (amministrativo da una parte e giurisdizionale dall’altra) non vi è rapporto di pregiudizialità, non essendo inoltre l’autorità giudiziaria nazionale vincolata a tale decisione (cfr. tra le tante Trib. Milano sent. n. 6013/2019 del 24/07/2019 e n. 4355/2022 del 04/04/2022).

La giurisprudenza consolidata stabilisce che un documento anteriore preclude la novità di qualsiasi elemento rivendicato derivabile direttamente e inequivocabilmente da quel documento, comprese le caratteristiche implicite per una persona esperta nell'arte in ciò che è espressamente menzionato nel documento.

La cessazione della condotta illecita non esclude - di per sé - la persistenza del periculum allorquando la condotta possa essere reiterata in futuro e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di aver adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Di talché, l'interruzione delle condotte illecite, accompagnate da generici impegni, non consente al Tribunale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura reiterazione dell'illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse di sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un'inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell'autore dell'illecito il quale comunque da un'inibitoria non riceverà concreto nocumento ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite (cfr. Trib. Milano, sentenza del 4 ottobre 2021 e sentenza del 14 novembre 2005).

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L’invenzione brevettata e i requisiti della novità e dell’attività inventiva, anche con riferimento alle rivendicazioni e all’ipotesi della c.d. contraffazione “per equivalenti”
Ai sensi dell’art. 46, co. 1 e 2 c.p.i., lo stato della tecnica rilevante per considerare nuova un’invenzione comprende le...

Ai sensi dell’art. 46, co. 1 e 2 c.p.i., lo stato della tecnica rilevante per considerare nuova un’invenzione comprende le conoscenze inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata. L’esame della novità dell’invenzione rispetto a documenti invalidanti anteriori deve essere condotta secondo il criterio della comparazione “elemento per elemento”, di modo che, non essendo possibile combinare tra loro gli elementi dei documenti anteriori al fine di verificare se detta combinazione anticipi le rivendicazioni del brevetto posteriore, il difetto di novità potrà riscontrarsi unicamente nel caso in cui tutti gli elementi rivendicati nel brevetto posteriori siano anticipati da una unica anteriorità distruttiva.

Con riferimento alla sussistenza dell’attività inventiva del trovato la valutazione dev’essere condotta, ai sensi dell’art. 48 c.p.i., avendo cura di accertare se il complessivo stato della tecnica, nota al momento del deposito della domanda di brevetto, consentisse o meno ad una persona esperta del ramo di prevenire all’invenzione rivendicata, non risultando essa in modo evidente da detto stato della tecnica. In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto.

Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del “problem solution approach” richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo. Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i., i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, potendo la descrizione e i disegni di cui si compone il documento brevettuale servire unicamente ad interpretare la volontà di tutela espressa con le ridette rivendicazioni, nelle quali è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Sotto questo profilo, il trovato che si asserisce in contraffazione del brevetto integra la violazione del titolo ove esso riproduca le caratteristiche brevettuali rivendicate, dovendosi condurre l’esame di interferenza elemento per elemento, parlandosi in tal caso di “contraffazione diretta o letterale”. Per determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, l’art. 52, co. 3-bis c.p.i. dispone che si deve valorizzare ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Estendendosi la tutela agli elementi equivalenti delle rivendicazioni, la contraffazione è predicabile se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi che siano equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano ad esse equivalenti (c.d. contraffazione “per equivalenti”).

Per la contraffazione “per equivalenti”, la giurisprudenza di legittimità tende ad attribuire rilevanza al criterio della ovvietà, di matrice tedesca, ravvisandola ogniqualvolta la realizzazione del trovato successivo costituisca un’ovvia variante di quanto rivendicato, ovvero, in forza della tecnica nota, costituisca per il tecnico di settore una risposta banale o ripetitiva, e quindi non innovativa, rispetto a quanto rivendicato nella privativa anteriore.

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Cessazione della materia del contendere e responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2 c.p.c.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale...

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il presupposto per esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. è la totale soccombenza della parte nei cui confronti la norma deve essere applicata.

La responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2 c.p.c. non sussiste qualora, pur essendo stato dichiarato nullo dall'EPO il brevetto in base al quale era stato emanato ed eseguito un provvedimento cautelare, il medesimo brevetto era stato giudicato valido nell'ambito di consulenze tecniche svoltesi in altri procedimenti nazionali ed esteri.

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Il periculum in mora e l’inerzia del titolare del diritto
L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza...

L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. Segnatamente, la mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito, è idonea ad escludere il periculum in mora.

Nel valutare la novità di un brevetto, se una divulgazione precedente contiene “un’affermazione palesemente errata sia per la sua intrinseca improbabilità che perché nel documento viene dimostrato che è errata”, tale divulgazione deve essere letta dall’esperto del ramo trascurando le sole informazioni errate senza che ciò comporti l’esclusione dell’intero documento.

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Nullità del brevetto tra mutatio ed emendatio libelli
La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe...

La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.

La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.

La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.

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Nullità del brevetto per assenza di novità in ragione della predivulgazione del trovato
La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido...

La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione e non siano tenute a mantenere il segreto.

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Giudizio di novità di un’invenzione nell’ambito di un reclamo cautelare: nozione di stato della tecnica e non opponibilità dell’anteriorità avente data incerta
Perché un’invenzione possa dirsi nuova ai sensi dell’art. 46 c.p.i., è necessario che essa non sia già conosciuta o utilizzata...

Perché un’invenzione possa dirsi nuova ai sensi dell’art. 46 c.p.i., è necessario che essa non sia già conosciuta o utilizzata da altri ovvero che non risulti già brevettata o descritta in pubblicazioni diffuse in Italia o all’estero.

Per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Laddove la datazione di un’anteriorità non sia provata con certezza, l’anteriorità non è validamente opponibile.

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Predivulgazione del brevetto per la fabbricazione di bracciali tipo “tennis” e dichiarazioni testimoniali
Le dichiarazioni testimoniali e le relative fotografie, sulla base delle quali sono rilasciate, sono in grado di privare di novità...

Le dichiarazioni testimoniali e le relative fotografie, sulla base delle quali sono rilasciate, sono in grado di privare di novità un brevetto laddove siano ritenute condivisibili dal CTU, non contestate e sostanzialmente conformi a quelle rese da altro CTU per il medesimo brevetto. Dette dichiarazioni sono considerate al pari delle deposizioni testimoniali ex art. 244 e seg. c.p.c.

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L’elemento caratterizzante del brevetto e il diritto di priorità: il caso Illy caffè
È escluso il diritto alla priorità laddove l’elemento caratterizzante di un brevetto non sia dichiarato anche nelle corrispondenti domande di...

È escluso il diritto alla priorità laddove l’elemento caratterizzante di un brevetto non sia dichiarato anche nelle corrispondenti domande di brevetto che ne hanno costituito la priorità; ne consegue che tali domande valgono come documenti indipendenti, che producono anteriorità distruttiva della novità, ai sensi dell’art. 46 c.3 CPI, a meno che non designino l’Italia e quindi non appartengano allo stato della tecnica.

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Invenzione di procedimento e assenza di originalità della soluzione rispetto al problema tecnico
L’invenzione c.d. di procedimento consiste nella rivendicazione della scoperta di un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto...

L’invenzione c.d. di procedimento consiste nella rivendicazione della scoperta di un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto già noto, migliorandone lo standard o riducendone i costi. In tale ipotesi, il requisito essenziale dell’originalità (ex art. 48 c.p.i.) deve intendersi soddisfatto quando la procedura oggetto di privativa brevettuale rappresenti un’inedita ed originale soluzione a problemi tecnici, e non la mera applicazione di pratiche già note ed ampiamente diffuse nel circuito degli operatori professionali di riferimento. [Nel caso di specie, con riferimento a particolari metodiche di produzione e raffinazione dei biocarburanti, si rileva l’assenza dei requisiti di novità ed originalità della soluzione rispetto al problema tecnico, nel senso che la novità deve riguardare anche il risultato industriale.]

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