Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).
L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l'4 comma 3° del CPI) consente il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. Ne discende che (altro…)
Gli atti e le determinazioni amministrative scambiati tra due agenzie regionali ed aventi ad oggetto un’invenzione tecnica non necessariamente invalidano un brevetto, asseritamente analogo, registrato da un terzo in un momento successivo. Infatti, affinché sia riscontrata una nullità per difetto del requisito della novità estrinseca ex art. 46 c.p.i., deve accertarsi che tali documenti fossero destinati ad (altro…)
In tema di novità di un'invenzione, quando viene rivendicato un intervallo di valori più o meno ampio, e un documento anteriore prevede un valore specifico compreso in esso, ciò priva di novità l’intero (altro…)
Se i margini di scelta suggeriti nella manualistica di settore sono estremamente ridotti, l'esperto del settore si trova di fronte ad una strada già tracciata in modo preciso e che conduce in una direzione ben delineata, con la conseguenza che l’invenzione risulta quindi priva di originalità.
Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da una parte, la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo per la stessa la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO, sicchè (altro…)
Il giudice dinanzi al quale viene fatta valere la nullità di una domanda di brevetto europeo non ancora concesso, privo di giurisdizione al momento della domanda ha, per l’applicazione del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, la (altro…)
Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che trovano applicazione nel procedimento di rilascio e di opposizione avanti all’EPO, in tal senso (altro…)
Risulta invalido per difetto di novità e originalità il brevetto italiano (e la frazione italiana del corrispondente brevetto europeo) riguardante un prodotto già in precedenza brevettato (nella specie un bicchiere munito di nervature interne (altro…)
Per avere accesso alla tutela brevettuale, le invenzioni devono possedere i requisiti (altro…)
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
In tema di anteriorità in materia brevettuale, ai sensi dell'art. 46 comma 2 c.p.i., l'arte nota, quale insieme di tutte le conoscenze accessibili, non è concetto circoscritto ai soli insegnamenti rinvenibili in brevetti validi: alla tecnica nota (altro…)