La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell'ambito della concorrenza sleale "pura", con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.
Ai fini dell'accertamento della validità del brevetto, l'oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni, da intendersi in senso oggettivo, e cioè nel senso che a esse può attribuire un tecnico medio del settore dell'invenzione, quando voglia individuare ciò che ragionevolmente l'inventore voleva proteggere.
La cancellazione, ad opera del datore di lavoro e ad insaputa del lavoratore, del suo nominativo inizialmente qualificato come autore nella domanda di brevetto internazionale, è illecita ed è pertanto dovuto in favore del dipendente il risarcimento del danno per la violazione del diritto morale di invenzione. La liquidazione deve essere effettuata in via equitativa, tenuto conto sia della gravità della condotta tenuta dalla convenuta per il tramite dei suoi mandatari brevettuali, sanzionabile anche sotto il profilo penale, sia in ragione della natura del diritto violato, riconosciuto dall’art. 62 c.p.i. quale diritto imprescrittibile, non cedibile e irrinunciabile, sia per l’estensione del diritto a tutti i paesi in cui il datore di lavoro ha chiesto l’estensione del brevetto.
Ricorre l’ipotesi dell’invenzione di azienda qualora l’attività inventiva sia stata realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Il lavoratore ha pertanto diritto a ricevere un equo premio, secondo i criteri stabiliti dall’art. 64, 2° comma c.p.i.
L’art. 64 c.p.i. riserva l’accertamento del diritto all’autorità giudiziaria (che pronuncia condanna generica relativa all’an debeatur), demandando la quantificazione del compenso, in difetto di accordo tra le parti, ad un collegio di esperti, denominato arbitratore, in conformità al disposto dell'art. 64, co. 4 e 5, c.p.i., il quale, quindi, concorre alla formazione e all’integrazione del contenuto del negozio. Tale esperto deve procedere con equo apprezzamento e la vincolatività delle determinazioni dallo stesso raggiunte può essere esclusa solo ove se ne accerti la manifesta iniquità o erroneità. Nel caso di manifesta iniquità o erroneità della determinazione dell’arbitratore vi potrà essere l’intervento sostitutivo del giudice, chiamato, da un lato, all’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima del terzo, e dall’altro, alla nuova determinazione, sostitutiva di quella dell’esperto-arbitratore. Si tratta di procedimento che ricalca quello previsto dall’art. 1349 cc e che prevede un sistema di impugnazione, in caso di manifesta iniquità o erroneità della stima, che non pregiudica il diritto della parte di agire in giudizio, tutelato dall’art. 24 Cost.
L’attività interpretativa del Giudice non deve fermarsi alla terminologia usata ma deve indagare circa il contenuto sostanziale della pretesa, essendo compito dell’Autorità Giudiziaria quello di qualificare giuridicamente i fatti ed altresì di interpretare correttamente le domande proposte, nel rispetto della legge e del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, eventualmente provvedendo a riqualificarle nel modo ritenuto corretto.
Qualora un soggetto agisca per ottenere la risoluzione di un contratto per inadempimento, a prescindere dalla terminologia usata nella formulazione delle conclusioni, la pronuncia di accoglimento avrà necessariamente natura costitutiva, poiché richiede un intervento del Giudice volto a verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, il cui scioglimento, nel caso di risoluzione per inadempimento, non opera ipso jure ma consegue ad una pronuncia giudiziale. Viceversa, laddove si invochi la clausola risolutiva espressa o il termine essenziale, trattandosi di cause di risoluzione che operano di diritto, il Giudice, dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti posti dalle parti a fondamento della risoluzione, dovrà limitarsi ad accertare la già intervenuta risoluzione.
Sono coperte dall’accertamento antitrust contenuto nel provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia solo le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005 e quelle di poco successive all’adozione di tale provvedimento da parte dell’Autorità.
Nei giudizi c.d. "stand alone" l'attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi – come nelle c.d. "follow on actions" – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore. Dall’inquadramento della controversia tra le cause stand alone, deriva che l’attore è onerato dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto impugnato.
L'utilizzo indebito di un marchio non si configura solo con la pubblicazione attiva, ma anche con la semplice permanenza di contenuti sui propri canali social dopo la cessazione di qualsiasi rapporto contrattuale o licenza nonostante la chiara volontà contraria della titolare del marchio espressa, ad esempio, tramite l'invio di una diffida alla rimozione.
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia posto che le garanzie contestate erano qualificabili come contratti autonomi di garanzia].
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.
Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza (i) limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e (ii) in un periodo anteriore al maggio del 2005. Tale accertamento non interessa quindi (né può estendersi automaticamente a) fattispecie diverse e/o successive a quelle specificamente indagate.
[Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a decidere della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di garanzia, in quanto conformi a quelle del citato schema predisposto dall’ABI, ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale dal momento che la garanzia controversa era stata rilasciata nel 2014 e si trattava non di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia , ossia a distanza di otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005. L’azione intrapresa dall’attore, quindi, si configurava come “stand alone”, con la conseguenza che era suo onere dimostrare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall’attore].
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposte dall’ABI, concerne esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI con riguardo a fideiussioni omnibus, con riferimento a un periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a decidere della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione, in quanto conformi a quelle del citato schema predisposto dall'ABI, ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale dal momento che la fideiussione controversa era stata rilasciata nel 2013, ossia a distanza di otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005. L’azione intrapresa dall’attore, quindi, si configurava come "stand alone", con la conseguenza che era suo onere dimostrare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall’attore].
L'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera.
Non sussiste violazione dei diritti economici se la concessione del diritto di “condividere” sui social la fotografia non era sottoposta a condizioni né ad esclusiva ed era a titolo gratuito.
Le statuizioni in punto di an debeatur rese con sentenza non definitiva non possono essere modificate con la successiva sentenza con cui il medesimo giudizio diviene definitivo, ma sono suscettibili soltanto di gravame con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
Il preuso del marchio di fatto che abbia riguardato un ambito anche solo provinciale non integra una notorietà puramente locale, dal momento che un uso con una simile estensione non è impermeabile e provoca una notorietà che esorbita quel limite. A maggior ragione, nel caso sia data prova di una pubblicizzazione dei servizi o prodotti contraddistinti dal marchio a livello nazionale, si può presumere che quel marchio sia conosciuto – in misura maggiore o minore – anche al di fuori dell’ambito di concreta operatività dell’impresa che lo utilizza.