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Accordi di distribuzione selettiva
L’art. 5 c.p.i. dispone che le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una...

L’art. 5 c.p.i. dispone che le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti sono stati messi in commercio dal titolare stesso o con il suo consenso, a meno che sussistano motivi legittimi perché egli si opponga all’ulteriore loro commercializzazione.

Tra tali motivi legittimi rientra l’esigenza di preservare la specificità del mercato di prodotti di particolare prestigio o specializzazione, derivante dalle loro caratteristiche materiali, dal loro stile o dalla loro notorietà, mediante accordi (tra fornitore e distributori) di cd. distribuzione selettiva, con i quali il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale i distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.

Tali accordi, limitativi della concorrenza, poiché volti a escludere dal mercato di quei prodotti i distributori che non fanno parte della rete, non violano l’art. 101 TFUE se la selezione dei rivenditori avviene secondo criteri oggettivi, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori, applicati in modo non discriminatorio e proporzionati.

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Sulla retroversione degli utili. Il caso della maglia CR7
L’art.125, co. 3, c.p.i. prevede che la retroversione degli utili debba essere concessa “in ogni caso…in alternativa al risarcimento del...

L’art.125, co. 3, c.p.i. prevede che la retroversione degli utili debba essere concessa “in ogni caso…in alternativa al risarcimento del lucro cessante…”, con il che risulta, tra l’altro, del tutto irrilevante la prova stessa del lucro cessante medesimo, anche perché la riversione degli utili non è tanto riconducibile al risarcimento del danno in senso tecnico, quanto ad una forma speciale di arricchimento senza causa, e, in ogni caso, la riversione dell’utile è un’operazione che supera e assorbe ogni altra forma di risarcimento. L’utile da retrovertire dev’essere calcolato scalando esclusivamente i costi di produzione.

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Valutazione di convertibilità in modello di utilità del brevetto oggetto di limitazione
Può esser brevettata come modello di utilità una forma nuova di un prodotto esistente che gli conferisca una particolare efficacia...

Può esser brevettata come modello di utilità una forma nuova di un prodotto esistente che gli conferisca una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, non una nuova soluzione, in rapporto allo stato dell’arte esistente all’epoca, offerta al problema tecnico che si intende risolvere (pur se priva di originalità). Ciò posto, per poter ritenere brevettabile, tramite il rinvio di cui all’art. 86 co. 1 c.p.i., come modello di utilità un oggetto d’uso, non è sufficiente che l’oggetto presenti un livello di innovazione che va oltre le soluzioni esistenti (tale è il requisito della novità) ma occorre altresì (ed è il requisito dell’attività inventiva) che il superamento dello stato della tecnica avvenga con uno sforzo inventivo non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico di settore.

La limitazione di un brevetto esprime la volontà del titolare di circoscrivere o ridefinire l’ambito di protezione della privativa registrata: l’intento pratico perseguito attraverso un’istanza di limitazione brevettuale è di contenerne entro un ambito più ristretto l’oggetto della protezione, rinunciando alla tutela più estesa che derivava dalla prima descrizione dell’oggetto brevettato. Ciò significa che per effetto della domanda di limitazione, alcune delle rivendicazioni o parti delle rivendicazioni originarie vengono definitivamente escluse dalla protezione e non possono più essere recuperate o riportate in vita. Ove sia realizzata una limitazione brevettuale, la valutazione di convertibilità del brevetto in modello di utilità deve essere condotta sul brevetto risultante dalla limitazione. Diversamente (valutando la convertibilità in modello di utilità dal brevetto originario) si revocherebbe, attraverso l’istituto della conversione, la limitazione del brevetto, facendone rivivere la forma originaria con un’indebita estensione retroattiva della sua portata e così violando l’affidamento riposto medio tempore dai terzi e con pregiudizio dell’interesse della collettività al libero utilizzo di oggetti e modelli su cui il titolare aveva ormai rinunciato ai diritti di privativa. Posto che il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità ex art. 76 co. 3 c.p.i., l’operazione di ricostruzione della volontà ipotetica dell’interessato ­­deve riferirsi alla volontà espressa dal titolare con la domanda di limitazione, giacché con tale domanda il titolare del brevetto manifesta in modo chiaro ed inequivoco la sua volontà di rinunciare preventivamente a parte della protezione brevettuale. L’effetto retroattivo della limitazione brevettuale, analogamente a quanto previsto dagli artt. 68 co.1 e 69 co. 2 CBE, vale a sanare le eventuali violazioni della privativa commesse nel periodo precedente per le rivendicazioni rinunciate od emendate, oltre che realizzare un effetto deflattivo sul contenzioso dato che le limitazioni possono riguardare proprio le rivendicazioni a rischio di nullità; ma non può essere invocato per scopi estranei alla sua funzione per estendere retroattivamente l’ambito di tutela al testo originario delle rivendicazioni, anche solo nell’ambito di un’operazione di conversione ex art. 76 co. 3 c.p.i.

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Il perimetro della tutela conferita della rivendicazioni “product by process”
Nelle rivendicazioni c.d. product by process, ogni elemento caratterizzante dal punto di vista quali-quantitativo concorre a conferire al prodotto la...

Nelle rivendicazioni c.d. product by process, ogni elemento caratterizzante dal punto di vista quali-quantitativo concorre a conferire al prodotto la protezione, rivestendo sempre la natura di caratteristica principale o essenziale. Di conseguenza, tutti gli elementi rivendicati - non solo di prodotto, ma anche di procedimento - sono proprietà e caratteristiche essenziali e, dunque, la loro esatta presenza assicura al prodotto le rivendicate coperture brevettuali.

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La concorrenza sleale all’interno dell’ecosistema degli account social
La prolungata commercializzazione di un determinato prodotto, gli investimenti ingenti sostenuti per la sua promozione e la sua ampia diffusione...

La prolungata commercializzazione di un determinato prodotto, gli investimenti ingenti sostenuti per la sua promozione e la sua ampia diffusione possono integrare un fatto notorio se non per il quisque de populo quantomeno per gli operatori del settore, rendendo il prodotto e i marchi di fatto utilizzati per contraddistinguerlo meritevoli di tutela a fronte di violazioni della privativa di fatto e di condotte di concorrenza sleale confusoria.

Il fatto che l’immagine di un prodotto con forma e caratteristiche intrinseche analoghe a quello per il quale si invoca la tutela sia presente sulla piattaforma social di un concorrente sulla quale viene altresì fatto uso – in altri contenuti – di un marchio confondibile con il marchio azionato, integra ugualmente un’ipotesi di concorrenza sleale [Nel caso di specie, la resistente aveva caricato sul proprio profilo social l’immagine di un salume identico a quello della ricorrente per forma e caratteristiche intrinseche (ossia bassa percentuale di grassi ed alto contenuto proteico), senza tuttavia utilizzare un marchio verbale assimilabile, che, tuttavia, compariva su altri contenuti presenti all’interno del medesimo profilo].

La lesione della posizione di mercato non può essere ristorata in forma generica, in quanto il risarcimento del danno non è di agevole quantificazione essendo complicato separare la perdita dovuta alla fattispecie illecita dal calo di fatturato ascrivibile ad altre cause. Pertanto, laddove si configuri il rischio di tale lesione, sussistono il periculum in mora e la conseguente esigenza di una tutela urgente.

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La gradazione degli effetti dell’inibitoria nel bilanciamento del periculum e del pregiudizio
In sede cautelare, al fine di pervenire ad un dispositivo di condanna (dare/facere/non facere), è possibile transitare, come passaggio necessario,...

In sede cautelare, al fine di pervenire ad un dispositivo di condanna (dare/facere/non facere), è possibile transitare, come passaggio necessario, per un accertamento incidentale, che in sede di merito, ove confermato, potrà poi assumere effetti di giudicato.

In presenza di una precisa clausola nel contratto di licenza, che consente alla parte di sciogliersi dal vincolo per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, è efficace il recesso comunicato al verificarsi di tale mancato raggiungimento. Né possono determinare la novazione del contratto o una sua modifica i buoni rapporti tra le parti o le interlocuzioni tra esse avvenute per un possibile rinnovo, se la licenza prevedeva che le modifiche al contratto dovessero essere effettuate mediante atto scritto.

Nel giudizio cautelare relativo all’accertamento incidentale dello scioglimento di rapporti giuridici complessi derivanti da un contratto di durata, gli effetti dell’inibitoria devono essere graduati mediante un bilanciamento tra il periculum del ricorrente e il pregiudizio che potrebbe subire il resistente. Ne consegue che, per preservare l’operatività economica di quest’ultimo, soprattutto laddove abbia intrapreso rapporti contrattuali con terzi sulla base del contratto di licenza oggetto del recesso, possono essere fatti salvi detti rapporti, purché aventi data certa anteriore alla comunicazione dell’ordinanza cautelare o purché accompagnati dal versamento di caparra o acconto.

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Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di concorrenza sleale
Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale – per imitazione servile, per copia “a...

Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

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La pubblicazione sul sito internet come atto di sfruttamento del modello
Il disegno o modello comunitario, al pari di ogni altro diritto di privativa, attribuisce al titolare lo ius excludendi alios...

Il disegno o modello comunitario, al pari di ogni altro diritto di privativa, attribuisce al titolare lo ius excludendi alios nei confronti di chiunque, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore, ponga in essere atti di sfruttamento commerciale. L’elencazione di tali atti ha carattere esemplificativo e non tassativo, restando esclusi unicamente quelli compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali, nonché quelli effettuati a fini di sperimentazione, didattici o di citazione. Ne consegue che anche la pubblicazione sul proprio sito internet di un prodotto che incorpori il modello registrato integra una violazione dei diritti di esclusiva, trattandosi di un’attività svolta a scopo commerciale.

La rimozione delle immagini dal sito internet nelle more del cautelare non esclude il periculum di reiterazione dell’illecito, quando l’impresa dispone ancora dei mezzi per realizzare il modello oggetto di causa, con conseguente pregiudizio per la ricorrente in termini di sviamento della clientela, difficilmente risarcibile nel merito.

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Opera d’ingegno su commissione: titolarità dell’opera e onerosità della prestazione
Il committente è titolare, a titolo derivativo o originario (secondo contrapposte tesi dottrinali), ma in via esclusiva, dei diritti di...

Il committente è titolare, a titolo derivativo o originario (secondo contrapposte tesi dottrinali), ma in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo, ove quest'ultimo si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, spettando invece all'autore i diritti morali.

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

Chi acquista un'opera d'arte non diviene per ciò solo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, e quindi non può lecitamente riprodurla, essendo riservati all'autore i diritti di utilizzazione economica dell'opera d'arte nelle diverse modalità che il mercato consente, e che pertanto anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera tramite i media, da parte di soggetti diversi dall’autore non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.

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Confondibilità tra segni distintivi similari: il rischio di confusione deve essere valutato globalmente
Ai fini del giudizio di comparazione tra i contrapposti segni, deve tenersi in debito conto il principio secondo il quale...

Ai fini del giudizio di comparazione tra i contrapposti segni, deve tenersi in debito conto il principio secondo il quale il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. L’interdipendenza tra questi fattori deriva dal fatto che la nozione di somiglianza deve essere valutata in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Peraltro, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, onde deve ritenersi che i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato; e ciò anche nel caso di marchi complessi, salvo che la capacità distintiva sia, in siffatti casi, affidata ad uno solo (o a più di uno) degli elementi che lo compongono (c.d. cuore del marchio), nel qual caso l’esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante.

La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’art. 2598 n. 2) c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi – quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù – da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l’illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od  attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto o un’impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall’art. 2598 n. 2 c.c. intende impedire non propriamente l’inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un’impresa, ma, ancor prima, la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un’esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa. L’imprenditore concorrente “si appropria di pregi” di un’altra impresa, secondo la fattispecie dell’art. 2598 c.c., comma 1, n. 2, in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. autoattribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all’altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell’impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d’impresa, così appropriandosi dell’attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all’effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento.

Sussiste la nullità del marchio per decettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest’ultimo vada oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegni invece al prodotto che pretende di identificare un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore. La decettività del segno, in sé considerato, rilevante già in fase di registrazione, è ravvisabile allorché ricorra una contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni di cui sia programmato l’uso secondo le risultanze della domanda di registrazione; tuttavia, poiché il marchio è segno, la valutazione della decettività non può essere completamente decontestualizzata, poiché la valutazione inerisce al rapporto fra il contenuto informativo del segno e la natura, qualità o provenienza geografica dei beni con esso contraddistinti. In questa prospettiva, perché l’impedimento scaturente dalla decettività operi non è sufficiente che il marchio possieda un qualunque contenuto significativo non corrispondente alla realtà; per una effettiva decettività, infatti, occorre anche che il significato evocato, non corrispondente al reale, richiami caratteristiche e qualità rilevanti nell’apprezzamento del pubblico, sì da concretizzare almeno un serio rischio di inganno, se non un inganno effettivo, del pubblico dei consumatori. Il marchio, in siffatte ipotesi, è invalido per l’effetto distorsivo del mercato ingenerato dall’inganno subito dai consumatori, indotti a credere che il prodotto che viene loro proposto possieda qualità e pregi determinanti ai fini della determinazione all’acquisto.

Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all’onere della prova posto a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in caso di violazione di diritti di proprietà industriale, ove l’art. 125 c.p.i. consente di liquidare il danno in via equitativa o attraverso il ricorso a presunzioni ricavabili dagli atti della causa, la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione. Le norme inserite nell’art. 125 c.p.i., nel loro complesso, attenuano indubbiamente l’onere probatorio gravante sull’attore, ma tale agevolazione non si traduce in un’assoluta esenzione dal rispetto di esso, come si evince dal richiamo ai principii generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c. operato dal primo comma della disposizione in esame.

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Contraffazione di marchio e concorrenza sleale: presupposti
La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto...

La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto ed è determinante nella scelta di acquisto. Il divieto di registrazione si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare valore di mercato o ne aumentano la forza attrattiva, cioè conferiscono un appeal che contribuisce a determinare le decisioni di acquisto del pubblico. Il carattere decorativo di un segno non esclude di per sé il carattere distintivo del marchio, con cui può coesistere.

In un giudizio di contraffazione, una volta riconosciuta la validità del marchio, è necessario preliminarmente qualificare il marchio come forte o debole, in quanto da tale qualificazione dipende il margine di tollerabilità delle variazioni attuate dal concorrente rispetto al marchio registrato. Il discrimine tra marchio forte e marchio debole risiede nella distanza concettuale del marchio dalla tipologia di prodotto contrassegnata. In caso di marchio forte, la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5 n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/Cee allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

In un giudizio sull’illecito di imitazione confusoria, l'accertamento del rischio di confusione tra prodotti deve tenere conto solo delle caratteristiche visibili esteriormente e non quelle intrinseche, come la qualità dei materiali o il metodo di fabbricazione.

L’accertamento dell’appropriazione di pregi, nella sua declinazione dell’agganciamento parassitario, presuppone non tanto l’appropriazione di un pregio in particolare, quanto, più in generale, lo sfruttamento della fama e notorietà di cui gode il segno oggetto del marchio registrato. Tale fattispecie prescinde quindi da profili confusori ed è rivolta ad impedire l’indebito vantaggio economico che il terzo otterrebbe dallo sfruttamento dell’attrattività di un segno altrui, consentendogli di risparmiare i costi connessi agli investimenti che il titolare del marchio registrato ha sopportato per affermarsi nel mercato.

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